Sentenza del 11/03/2015 n. 4845 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella IVA notificata per il recupero dell'eccedenza di credito IVA compensata nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo relativa al 2001. La società non aveva prestato, al momento della presentazione della dichiarazione annuale, la garanzia fideiussoria richiesta dal D.M. 13 dicembre 1979, art. 6, né aveva versato l'importo corrispondente al credito compensato. La CTR aveva annullato la cartella ritenendo necessarie le garanzie procedimentali dello Statuto del contribuente, considerando inoltre irrilevante la mancata garanzia perché ormai scaduta e richiedendo un previo accertamento in rettifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che l'omessa prestazione della garanzia fideiussoria impedisce il perfezionamento della compensazione IVA infragruppo e legittima l'iscrizione diretta a ruolo dell'imposta, degli interessi e della sanzione per omesso versamento. Non era necessario un preventivo invito al contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, né un previo avviso di accertamento. La successiva scadenza della garanzia era irrilevante, dovendosi valutare la legittimità dell'atto al momento della sua emanazione. La cartella, notificata il 23 marzo 2005 per la dichiarazione presentata nel 2002, è stata ritenuta tempestiva. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.M. 13 dicembre 1979, art. 6
"la società il cui credito sia stato estinto debba prestare garanzia"
Nella liquidazione IVA di gruppo, la compensazione dell'eccedenza di credito è subordinata alla prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla norma; in mancanza, il contribuente deve versare l'importo compensato entro il termine di presentazione della dichiarazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38-bis e 73
La disciplina della garanzia nella compensazione IVA infragruppo rinvia alla disciplina primaria dell'IVA e viene assimilata alla procedura di rimborso accelerato garantito.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
"sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
L'obbligo dell'Amministrazione di invitare il contribuente a fornire chiarimenti opera solo quando vi siano effettive incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non si applica quando il recupero deriva automaticamente dall'omessa garanzia prescritta per la compensazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6
"l'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo"
L'imposta non versata risultante dalla dichiarazione può essere iscritta direttamente a ruolo, senza necessità di un previo avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
L'indebita compensazione derivante dalla mancata prestazione della garanzia è equiparata a un omesso versamento e comporta la sanzione ordinaria del 30% dell'importo non versato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
La norma disciplina la liquidazione dell'imposta sulla base della dichiarazione, ma non determina, secondo la Corte, il termine decadenziale per la notifica della cartella.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La disposizione fissa i termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni; per la dichiarazione presentata nel 2002, il termine era il 31 dicembre 2006.
Artt. 23 e 25 Cost.
La Corte ha escluso che la garanzia e il relativo obbligo di versamento siano imposti illegittimamente da una fonte secondaria e ha ritenuto che la sanzione applicata trovi fondamento nella legge primaria.
Principi UE di neutralità e proporzionalità dell'IVA
La disciplina nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione: se non sono rispettati gli obblighi sostanziali necessari per la compensazione agevolata, si applica il regime ordinario dell'IVA, comprese le conseguenze sanzionatorie.
Massime di principio
- Quando una compensazione o un'agevolazione fiscale è subordinata a una garanzia da presentare entro un termine preciso, la garanzia deve essere disponibile e validamente prestata in quel momento; una successiva prestazione o la successiva scadenza della garanzia non elimina l'inadempimento originario.
- L'omissione di un adempimento essenziale e oggettivamente verificabile, come la presentazione della garanzia, può consentire all'Amministrazione di procedere direttamente alla riscossione senza un preventivo contraddittorio obbligatorio, se non vi sono incertezze interpretative sulla dichiarazione.
- L'indebita compensazione di un credito fiscale, quando manca un requisito sostanziale previsto dalla legge, può essere trattata come omesso versamento, con recupero dell'imposta e applicazione della sanzione ordinaria.
- La mancanza di un previo avviso di accertamento non rende necessariamente illegittima la cartella: per somme risultanti dalla dichiarazione e non versate, la legge può consentire l'iscrizione diretta a ruolo.
- La legittimità della cartella deve essere valutata principalmente sulla base dei fatti e dei requisiti esistenti al momento della sua emissione, non di eventi successivi.
- Ai fini della tempestività della cartella occorre distinguere il termine entro cui l'Ufficio deve liquidare l'imposta dal diverso termine decadenziale entro cui deve notificare la cartella; il primo non sostituisce il secondo.
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