Sentenza n. 1892/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia minima di 40 punti nell’offerta tecnica e decisione di non aprire le offerte economiche e di non aggiudicare l’appalto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’esclusione dalla procedura indetta da Sistema Ambiente S.p.A. per l’affidamento, per 36 mesi prorogabili di ulteriori 24, dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati e di raccolta dei rifiuti biodegradabili nel Comune di Lucca. Alla propria offerta tecnica erano stati attribuiti 38,5 punti, a fronte della soglia di sbarramento di 40 punti prevista dall’art. 16.3 del disciplinare; nessuno dei concorrenti aveva superato tale soglia e la stazione appaltante aveva quindi deciso di non aprire le offerte economiche e di non aggiudicare il contratto. La ricorrente ha dedotto: 1) per il criterio “Organizzazione della struttura aziendale”, motivazione generica e contraddittoria dei rilievi negativi; 2) per “Mezzi e attrezzature”, valutazione basata su parametri non previsti dalla lex specialis, relativi all’ottimizzazione dell’uso dei mezzi e al tipo di alimentazione; 3) per il progetto di raccolta di sfalci e potature, travisamento dell’offerta e mancata valorizzazione degli addetti, dei mezzi e dei giri aggiuntivi; 4) per i “Servizi migliorativi”, sottovalutazione delle migliorie, in particolare del pronto intervento e della classe ambientale dei mezzi. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione e una nuova valutazione. Sistema Ambiente ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo di non essere tenuta per legge all’applicazione delle procedure di evidenza pubblica, in quanto società mista non operante nei settori speciali e priva del requisito teleologico dell’organismo di diritto pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Per le società miste occorre considerare anche l’art. 17, comma 6, d.lgs. 175/2016: l’esenzione dalle disposizioni sui contratti pubblici presuppone, tra l’altro, che la società svolga direttamente oltre il 70% del servizio. La resistente non ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare la quota di esecuzione diretta e quella affidata a terzi; l’onere probatorio gravava su di essa, anche in ragione della vicinanza della prova. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ricordato che le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili quanto a ragionevolezza, logicità e coerenza, ma il giudice non può sostituire alla valutazione complessiva della commissione un proprio diverso sistema valutativo; i giudizi devono inoltre essere considerati nel loro insieme, non isolando singole frasi. 1) Sul criterio relativo all’organizzazione aziendale, la motivazione era articolata e coerente: la commissione aveva riconosciuto l’adeguatezza della struttura, ma rilevato l’insufficiente approfondimento delle modalità operative e di presidio. Tale profilo era pertinente al criterio e trovava riscontro nell’offerta. Il riferimento al subappalto non aveva autonoma valenza negativa; correttamente non erano state valorizzate le migliorie formative estranee al criterio. Il punteggio di 7,5/15 non era manifestamente illogico o contraddittorio. 2) Sui mezzi e le attrezzature, il rilievo sull’alimentazione tradizionale era pertinente perché il disciplinare chiedeva di indicare l’alimentazione dei mezzi; anche la carente descrizione delle ottimizzazioni era coerente con il criterio. La valutazione complessiva era ampiamente positiva e il punteggio di 16/20 non risultava illegittimo. 3) Sul progetto di raccolta di sfalci e potature, la proposta di estendere il servizio al sabato solo per alcune zone e in un determinato periodo dell’anno era incompatibile con la disciplina di gara e con la calendarizzazione contrattuale del servizio, riferita a tutte le zone. Era inoltre legittimo rilevare che l’offerta non spiegasse adeguatamente le ottimizzazioni e le sinergie con la raccolta domiciliare, come richiesto dal disciplinare. Il punteggio di 10/25 era quindi giustificato. 4) Sui servizi migliorativi, la commissione aveva motivatamente indicato proposte inattuabili, ridondanti rispetto ad attività già svolte dalla stazione appaltante o incompatibili con l’organizzazione contrattuale. La mancata menzione espressa del pronto intervento e della classe ambientale non dimostrava che tali elementi fossero stati ignorati: erano stati ricompresi nella valutazione complessivamente sufficiente; la classe ambientale era comunque riconducibile anche al criterio sui mezzi. La ricorrente è stata condannata a pagare a Sistema Ambiente € 4.000,00, oltre oneri accessori; spese compensate nei confronti del Comune di Lucca.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a.
Perché possa affermarsi la giurisdizione amministrativa esclusiva è dunque necessario che il soggetto appaltante sia tenuto per legge (ovvero per vincolo “eteronomo”) all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica, non essendo sufficiente che lo stesso di sia autonomamente determinato (con il c.d. “autovincolo”) ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici per la selezione del contraente
La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di affidamento presuppone che l’obbligo di applicare procedure di evidenza pubblica discenda dalla legge o da un vincolo eteronomo; la sola scelta volontaria della società di seguire il codice dei contratti non è sufficiente.
art. 17, comma 6, d.lgs. 175/2016
Il mancato assolvimento di tale onere probatorio, gravante – anche secondo il criterio della vicinanza della prova – sulla società resistente che ha sollevato l’eccezione, impedisce di ritenere dimostrati i presupposti fattuali perché si possa concludere che Sistema Ambiente, ai sensi dell’art. 17, co. 6, del d.lgs. n. 175/2016, non sia tenuta per legge all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica.
La società mista che invoca l’esenzione dall’applicazione della disciplina dei contratti pubblici deve dimostrare i presupposti dell’art. 17, comma 6, compresa l’esecuzione diretta di oltre il 70% del servizio; l’onere grava sulla società che solleva l’eccezione, in applicazione anche del criterio di vicinanza della prova.
art. 16.3 del disciplinare di gara
L’art. 16.3 del disciplinare di gara prevedeva che non sarebbero stati ammessi alla valutazione delle offerte economiche i concorrenti la cui offerta tecnica avesse ottenuto un punteggio complessivo inferiore a punti 40/70 prima della riparametrazione.
La soglia di 40/70 punti, da verificare prima della riparametrazione, impediva l’ammissione alla fase economica delle offerte tecniche che non l’avessero raggiunta.
art. 13.3 del disciplinare di gara
La stessa, in ogni caso, risulta coerente con l’art. 13.3 del disciplinare di gara, secondo il quale il concorrente era tenuto ad illustrare “con adeguata motivazione” le ottimizzazioni suddette.
Quando la lex specialis richiede di illustrare con adeguata motivazione le ottimizzazioni del servizio, la commissione può valutare negativamente la mancata esplicitazione delle sinergie operative richieste.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa esclusiva sulle procedure di affidamento richiede che il soggetto appaltante sia obbligato per legge, o in forza di un vincolo eteronomo, ad applicare le procedure di evidenza pubblica; l’autovincolo assunto spontaneamente non basta.
- La società mista che invoca l’esenzione dalla disciplina dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.lgs. 175/2016 deve provare tutti i relativi presupposti, compreso lo svolgimento diretto di oltre il 70% del servizio. L’onere probatorio grava sulla società che eccepisce il difetto di giurisdizione, anche secondo il criterio di vicinanza della prova.
- Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche delle offerte è pieno ed effettivo quanto alla verifica di ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter valutativo, ma non consente di sostituire alla valutazione della commissione un diverso giudizio tecnico, salvo manifesta erroneità o illogicità.
- Nelle procedure con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della commissione ha carattere sintetico-globale e va esaminata nel suo complesso: l’isolamento di singole affermazioni non dimostra, di per sé, contraddittorietà o illegittimità del giudizio.
- La commissione può valutare un’offerta in relazione agli elementi che la lex specialis richiede di descrivere e può non attribuire rilievo a migliorie estranee al criterio valutativo; è inoltre legittimo giudicare non conforme una proposta che contrasti con le modalità o la calendarizzazione del servizio stabilite dalla legge di gara.
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