Sentenza del 04/12/2015 n. 24788 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che l'attività professionale dell'attore fosse soggetta a IRAP per la presenza di un'autonoma organizzazione. In particolare, ha dedotto che le rilevanti spese sostenute, inclusi i costi per agenzie incaricate della stipula di contratti teatrali e della gestione di investimenti, costituissero l'impiego di beni o servizi eccedenti il minimo indispensabile e potenziassero la capacità produttiva del contribuente. Ha inoltre sostenuto che l'utilizzo di un agente potesse integrare autonoma organizzazione anche se il rapporto non fosse di lavoro subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato il diritto di L.L. al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2000-2004, oltre agli accessori di legge. La Corte ha ritenuto che il denaro impiegato e le spese di agenzia non dimostrassero, da soli, l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Per un'attività artistica, il ricorso ad agenti o società organizzatrici non è sufficiente se non viene dimostrato concretamente che tali rapporti costituiscano una struttura autonoma e aggiungano valore alla capacità produttiva del professionista. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta dal professionista soltanto quando egli sia responsabile di un'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L'accertamento deve essere concreto e non può basarsi su presunzioni generiche.
Articolo 111 della Costituzione
Principio inderogabile della terzietà del giudice.
Il ricorrente deve individuare con precisione il vizio della sentenza denunciato. I vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, riferiti allo stesso punto, non possono essere prospettati cumulativamente in modo generico, lasciando alla Corte la scelta del vizio effettivamente dedotto.
Giurisprudenza sull'autonoma organizzazione nelle attività artistiche
Non è sufficiente per desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione il solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli.
Nelle attività artistiche, il ricorso ad agenti, intermediari o società organizzatrici non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP. Occorre verificare struttura, funzione e contenuto dei rapporti, nonché se essi producano un effettivo valore aggiunto rispetto alle capacità personali dell'artista.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione effettiva, non limitarsi all'entità dei ricavi o delle spese sostenute.
- L'impiego di denaro, il pagamento di parcelle professionali o il ricorso ad agenti e intermediari non costituiscono, da soli, beni strumentali o una struttura organizzativa rilevante ai fini IRAP.
- Nel caso di artisti e professionisti la cui attività dipende principalmente dalle capacità personali, l'elevato reddito non dimostra automaticamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
- La collaborazione di terzi rileva solo se è non occasionale e concretamente idonea ad accrescere la capacità produttiva del professionista; bisogna esaminare natura, stabilità, funzione e incidenza economica della collaborazione.
- Chi contesta una sentenza in cassazione deve indicare in modo specifico il vizio denunciato e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; una censura generica o cumulativa può essere rigettata.
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