Sentenza n. 854/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nella sentenza, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a metterla a loro disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’accredito, effettuato da Sogei, delle somme nel borsellino elettronico dei ricorrenti. Questi hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, evidenziando il tardivo adempimento ministeriale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza ottemperanda mediante l’accredito delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava infatti l’originaria fondatezza della pretesa dei ricorrenti. Nella liquidazione il Collegio ha valorizzato, da un lato, il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto al pagamento, e, dall’altro, la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, ritenendo giustificata una riduzione del compenso in ragione della standardizzazione delle attività e della ripartizione dell’impegno professionale. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica del docente, riconosciuta ai ricorrenti dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta
La disposizione è stata richiamata analogicamente per giustificare la riduzione del compenso, in presenza di posizioni sostanziali e processuali identiche e di attività professionali seriali e standardizzate.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adempie integralmente, seppure tardivamente, all’obbligo risultante dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il tardivo adempimento dell’Amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, ove confermi l’originaria fondatezza della pretesa azionata.
- Nella liquidazione delle spese processuali può essere considerata la serialità di ricorsi aventi identica situazione sostanziale e processuale, quando la standardizzazione delle attività consenta una riduzione dell’impegno professionale riferibile a ciascun giudizio.
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