Cassazione Penale, Ordinanza n. 10594/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 13/02/2025, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove erano errate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sul diniego delle attenuanti generiche, sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione dei benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e reiterativo di doglianze già esaminate in appello, il secondo manifestamente infondato e il terzo non consentito in sede di legittimità, osservando altresì che la richiesta di benefici di legge era stata proposta in appello in modo del tutto generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo e conforme alle risultanze processuali sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, escludendo la particolare tenuità del fatto e l'attenuante del danno di speciale tenuità, e valorizzando gravità dei fatti, capacità a delinquere, intensità del dolo e assenza di resipiscenza.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta era grave, il danno alla persona offesa era significativo e l'imputato mostrava spiccata capacità delinquenziale.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di particolare tenuità è stata ritenuta non applicabile perché il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa non era particolarmente modesto.
art. 606 c.p.p.
I motivi che mirano a una nuova valutazione del fatto, delle prove o della congruità della pena esulano dai limiti del giudizio di legittimità se non evidenziano illogicità manifeste o violazioni di legge.
art. 591 c.p.p.
È inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione contro la mancata considerazione di un motivo di appello che fosse originariamente inammissibile per manifesta genericità o manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure meramente fattuali o sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, salvo il riscontro di manifesta illogicità o violazione di legge.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo di gravità della condotta, danno arrecato e personalità dell'agente; se tali indici sono negativi, l'esclusione è legittima.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità presuppone un pregiudizio oggettivamente modesto; quando il danno è significativo, la censura sul punto si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena non sono ammissibili in cassazione se tendono solo a ottenere una nuova commisurazione del trattamento sanzionatorio, in presenza di motivazione non illogica e non arbitraria.
- È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione che censuri la mancata risposta a un motivo di appello originariamente generico o manifestamente infondato, perché un eventuale rinvio non potrebbe produrre alcun esito utile per il ricorrente.
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