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Sentenza

Sentenza n. 2507/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione e comunicazione di cessazione ai fini del TFS, nella parte in cui non riconoscevano i sei scatti stipendiali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, nonché l’annullamento o la declaratoria di nullità degli atti di liquidazione che non li avevano riconosciuti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina normativa, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta illogicità e l’omessa o erronea valutazione dei presupposti di legge. Ha inoltre chiesto, in via istruttoria, una CTU contabile per la quantificazione del TFS riliquidato. Nel corso del giudizio l’INPS ha dichiarato di avere provveduto in autotutela alla riliquidazione del trattamento includendo i sei scatti, indicando il pagamento in due rate annuali, con decorrenza 1 luglio 2026 e 1 luglio 2027. Il ricorrente non ha contestato i calcoli, ma ha evidenziato che la seconda rata sarebbe stata corrisposta solo nel luglio 2027.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’INPS avesse accolto la pretesa sostanziale mediante la riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e che il ricorrente avesse così conseguito il bene della vita richiesto. La mancata corresponsione integrale immediata delle somme non impedisce la cessazione della materia del contendere, poiché la dilazione in due rate annuali è imposta dall’art. 12, comma 7, lettera b), del d.l. n. 78/2010, applicabile agli importi complessivi superiori a 50.000 euro e inferiori a 100.000 euro. Il Collegio ha rilevato che gli importi indicati nel prospetto di riliquidazione ricadevano in tale fascia e che il pagamento alle date indicate era quindi conforme alla legge. Poiché la riliquidazione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    La disposizione è stata posta a fondamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente della Polizia di Stato collocato a riposo alle condizioni previste.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa o integrativa della disciplina dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 relativa ai sei scatti stipendiali.

  • art. 12, comma 7, lettera b), d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

    in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro

    La previsione impone il pagamento del trattamento in due rate annuali quando l’importo complessivo lordo supera 50.000 euro ma non raggiunge 100.000 euro; la dilazione legale non esclude il pieno soddisfacimento della pretesa al ricalcolo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La norma consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, durante il giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.

Massime di principio

  • La riliquidazione spontanea del trattamento previdenziale da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e conforme alla pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente non contesti gli importi risultanti dal nuovo prospetto.
  • La mancata corresponsione immediata dell’intero trattamento non impedisce di ritenere pienamente soddisfatta la pretesa al ricalcolo quando il pagamento rateale è imposto direttamente dalla legge in ragione dell’importo complessivo della prestazione.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso, la cessazione della materia del contendere può accompagnarsi alla condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, se la fondatezza originaria della domanda risulta dalla condotta amministrativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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