Cassazione Penale, Sentenza n. 29078/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La controversia riguarda un episodio di utilizzo illecito, in concorso con altro soggetto, di bombole vuote recanti il marchio di una società di distribuzione di GPL. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva confermato le statuizioni civili e condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, dopo che in primo grado tale condanna civile era stata omessa. Il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 490 c.p., 129 e 192 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto un suo contributo causale alla condotta contestata, nonostante la declaratoria di prescrizione del reato; secondo la difesa, in presenza di prescrizione e di asserita inammissibilità dell'appello della parte civile, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. e non confermare le statuizioni civili. Contestava inoltre l'esistenza di prove adeguate del concorso dell'imputato e osservava che egli non sarebbe stato legale rappresentante della società coinvolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che la sentenza di appello non aveva dichiarato la prescrizione del reato, ma aveva confermato la pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., riformando la decisione di primo grado solo sul capo civile e condannando l'imputato al risarcimento del danno. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., perché il giudice di appello, investito solo dell'impugnazione della parte civile, può procedere a una valutazione incidentale della responsabilità penale ai soli fini delle statuizioni civili. Ha inoltre affermato che le statuizioni penali erano intangibili nei confronti del ricorrente, poiché solo la parte civile aveva appellato la sentenza di primo grado. Infine, ha ritenuto congrua la motivazione sulla condotta concorsuale, richiamando la sentenza di primo grado e rilevando che non occorre una motivazione "rafforzata" quando la riforma di appello discende da una diversa qualificazione giuridica e non da una nuova valutazione delle prove. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata invocata come norma per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 110 c.p.
Richiamato per contestare la configurabilità del concorso di persone nella condotta attribuita all'imputato.
art. 490 c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sostanziale collegata alla condotta contestata.
art. 129 c.p.p.
La Corte ha escluso la sua applicazione, precisando che non opera nel caso in cui il giudice di appello sia investito soltanto dell'impugnazione della parte civile e debba decidere sulle statuizioni civili mediante valutazione incidentale della responsabilità penale.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la tenuta del ragionamento probatorio sulla condotta concorsuale; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua e corretta.
art. 131-bis c.p.
La sentenza di appello aveva confermato la non punibilità per particolare tenuità del fatto, e la Cassazione ha preso tale dato come base per escludere il tema della prescrizione dedotto dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 173 del 2022
Richiamata per affermare che, dopo tale pronuncia, il giudice di primo grado che emetta sentenza ex art. 131-bis c.p. deve pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile.
Massime di principio
- L'art. 129 c.p.p. non si applica quando il giudizio di appello è instaurato dalla sola parte civile e il giudice deve decidere esclusivamente sulle statuizioni civili, potendo compiere una valutazione incidentale della responsabilità penale solo ai limitati fini risarcitori.
- Le statuizioni penali restano intangibili nei confronti dell'imputato se non sono state impugnate nei modi e nei termini consentiti, con conseguente delimitazione dell'oggetto del giudizio di appello alle sole domande civili proposte dalla parte civile.
- In tema di motivazione della sentenza di appello, l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste soltanto quando la riforma della decisione di primo grado dipenda da una diversa valutazione delle prove; non è invece necessario quando la riforma sia fondata su una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda probatoria.
- Quando la sentenza di primo grado abbia già esaminato e disatteso le deduzioni difensive sulla condotta concorsuale, il giudice di appello può aderire a tale ricostruzione con motivazione per relationem, in mancanza di elementi nuovi idonei a incrinare l'impianto argomentativo precedente.
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce, nei limiti segnati dalle impugnazioni, la decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile.
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