Cassazione Civile, Ordinanza n. 33940/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato; che non vi sarebbe prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo contenente il decreto all’ufficio affari civili della Procura; e che il giudice di merito avrebbe trascurato un’attestazione amministrativa secondo cui non era mai pervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, dalla cancelleria civile. L’ufficio ricorrente sosteneva quindi che il termine per l’opposizione non fosse decorso e che la declaratoria di tardività fosse erronea.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via preliminare che il ricorso era carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio che da solo ne imponeva l’inammissibilità. Ha inoltre osservato, nel merito, che la comunicazione del decreto poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" e aveva ritenuto che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’opposizione proposta quasi due anni dopo è stata quindi ritenuta tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni applicato dal giudice di merito sia, comunque, rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
art. 136 c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato per affermare che la comunicazione del provvedimento può essere realizzata anche con modalità equipollenti idonee a garantire la conoscenza effettiva.
art. 702-bis c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato come parametro procedurale per la forma di comunicazione equipollente del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.
applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati, con decorrenza dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione del provvedimento può essere validamente integrata anche da forme equipollenti, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. opera anche quando il provvedimento non sia stato comunicato o notificato.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
- L’ufficio del pubblico ministero, quando agisce quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese di lite in caso di soccombenza.
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