Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33940/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato; che non vi sarebbe prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo contenente il decreto all’ufficio affari civili della Procura; e che il giudice di merito avrebbe trascurato un’attestazione amministrativa secondo cui non era mai pervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, dalla cancelleria civile. L’ufficio ricorrente sosteneva quindi che il termine per l’opposizione non fosse decorso e che la declaratoria di tardività fosse erronea.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via preliminare che il ricorso era carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio che da solo ne imponeva l’inammissibilità. Ha inoltre osservato, nel merito, che la comunicazione del decreto poteva avvenire anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" e aveva ritenuto che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. L’opposizione proposta quasi due anni dopo è stata quindi ritenuta tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni applicato dal giudice di merito sia, comunque, rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.

  • art. 136 c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    richiamato per affermare che la comunicazione del provvedimento può essere realizzata anche con modalità equipollenti idonee a garantire la conoscenza effettiva.

  • art. 702-bis c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    richiamato come parametro procedurale per la forma di comunicazione equipollente del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.

    applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati, con decorrenza dalla pubblicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione del provvedimento può essere validamente integrata anche da forme equipollenti, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
  • Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. opera anche quando il provvedimento non sia stato comunicato o notificato.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
  • L’ufficio del pubblico ministero, quando agisce quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese di lite in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.