Sentenza n. 908/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento: 1) della delibera n. 81 del 28 gennaio 2026, con cui è stato affidato alla controinteressata il contratto di fornitura e installazione in regime di full service di lava-endoscopi e relativo materiale di consumo ed acquisto di dispositivi per le esigenze dei presidi ospedalieri dell’ASL di Latina per un periodo di 60 mesi (CIG B76F6D3F54); 2) dei verbali di gara della commissione giudicatrice e dei relativi allegati; 3) della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ex art. 90, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; 4) della proposta di aggiudicazione; 5) per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, del capitolato e dei rispettivi allegati; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; B) il conseguimento dell’aggiudicazione ed il subentro nel contratto medio tempore stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell’operatore economico controinteressato della gara per la fornitura e installazione in full service di lava-endoscopi, materiali di consumo e dispositivi, nonché gli atti di gara connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo cinque ordini di censure. In primo luogo, ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria non garantisse il requisito minimo relativo all’impiego di un detergente/disinfettante idoneo ad agire sul biofilm microbico. In secondo luogo, ha contestato l’utilizzo di filtri ULPA in luogo dei filtri HEPA richiesti dal capitolato, in assenza di una dichiarazione di equivalenza. In terzo luogo, ha denunciato l’incompletezza dell’offerta per la mancata inclusione dell’addolcitore dell’acqua e del prodotto chimico destinato alla pompa di lavaggio. In quarto luogo, ha contestato l’attribuzione del punteggio relativo alla rumorosità, assumendo che la commissione avesse considerato soltanto il modello a vasca singola, trascurando quello a vasca doppia e utilizzando dati difformi dalle schede tecniche. Infine, ha dedotto la nullità o inefficacia del contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria per utilizzare la certificazione UNI ISO 37001, poiché il contratto non avrebbe individuato risorse umane e strumentali coerenti con il sistema di gestione anticorruzione oggetto dell’avvalimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente quanto ai motivi, ma integralmente rispetto alla domanda principale di annullamento e subentro. Il primo motivo è stato respinto: il capitolato non imponeva che l’azione antibiofilm fosse realizzata esclusivamente nella fase di lavaggio, e l’aggiudicataria aveva comunque offerto un prodotto con azione biocida sui biofilm. Il secondo motivo è stato respinto perché i filtri ULPA, appartenenti a classi di efficienza superiore rispetto ai filtri HEPA, soddisfano il requisito minimo richiesto. Il terzo motivo è stato respinto: nell’ambito del full service, addolcitore e prodotto chimico per la pompa di lavaggio, ove necessari per la corretta operatività e per i cicli previsti, devono essere forniti dall’aggiudicatario senza costi ulteriori, ma la loro mancata specifica inclusione nell’offerta non determina incompletezza espulsiva. Il quarto motivo è stato accolto: la commissione aveva commesso un errore materiale nel calcolo della rumorosità, omettendo di considerare il modello a vasca doppia e utilizzando dati non corrispondenti alle schede tecniche. Il punteggio della ricorrente è stato quindi incrementato da 75,05 a 77,18 punti. Il quinto motivo è stato accolto: il contratto di avvalimento premiale relativo alla certificazione ISO 37001 non individuava risorse umane e strumentali pertinenti al sistema di prevenzione della corruzione, limitandosi a indicare risorse generiche e incongruenti con l’oggetto dell’avvalimento. Il punteggio dell’aggiudicataria è stato ridotto da 76,82 a 74,82 punti. La graduatoria è stata conseguentemente riformulata, con collocazione della ricorrente al primo posto e dell’aggiudicataria al secondo. Sono stati annullati gli atti impugnati, dichiarata l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e disposto il subentro della ricorrente nella fornitura. La ASL è stata condannata alle spese in favore della ricorrente, mentre sono state compensate le spese tra ricorrente e controinteressata.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta telematica.
art. 90 d.lgs. 36/2023
La comunicazione di avvenuta aggiudicazione è stata impugnata quale atto della procedura.
art. 107 d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell’offerta e dei requisiti tecnici, ma il motivo collegato è stato respinto.
art. 104 d.lgs. 36/2023
L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico.
L’obbligo di specifica indicazione delle risorse vale anche per l’avvalimento premiale e la validità del contratto deve essere verificata in concreto rispetto alla funzione perseguita. Per una certificazione ISO 37001 occorre individuare risorse umane e strumentali pertinenti al sistema di prevenzione della corruzione; l’indicazione di risorse generiche o estranee rende il contratto inidoneo e determina l’illegittima attribuzione del punteggio premiale.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie è stato ritenuto violato dalla memoria della stazione appaltante, della quale il Collegio non ha tenuto conto.
art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il rito abbreviato applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici comporta il dimezzamento dei termini processuali.
art. 115 c.p.c.
Il Collegio ha utilizzato dati pubblici sulla durezza dell’acqua, ritenuti fatti notori ai fini della valutazione della necessità dell’addolcitore.
artt. 1346 e 1418 c.c.
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla dedotta indeterminatezza e nullità del contratto di avvalimento.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, il requisito tecnico previsto dalla lex specialis deve essere verificato sulla base del suo tenore testuale: se il capitolato richiede l’utilizzo di un detergente/disinfettante con azione sul biofilm senza collegare tale caratteristica a una specifica fase del processo, è sufficiente che uno dei prodotti offerti possieda effettivamente tale proprietà, anche se impiegato nella fase di disinfezione.
- La proposta di un prodotto o dispositivo appartenente a una classe tecnica superiore rispetto a quella espressamente richiesta soddisfa il requisito minimo, quando le caratteristiche della classe superiore ricomprendono quelle della classe inferiore; in particolare, filtri ULPA con capacità filtrante superiore sono idonei a soddisfare una prescrizione relativa a filtri HEPA.
- Nel contratto di full service, l’aggiudicatario deve fornire tutto quanto sia necessario per la corretta operatività delle apparecchiature e per l’esecuzione dei cicli previsti, anche se tali componenti non siano espressamente indicati nell’offerta, senza poter pretendere costi aggiuntivi; la loro mancata menzione non determina automaticamente l’incompletezza espulsiva dell’offerta.
- Il punteggio relativo a un criterio tecnico riferito a più apparecchiature deve essere calcolato considerando tutte le apparecchiature offerte e, quando necessario per rappresentare la concreta consistenza della proposta, mediante una media ponderata dei relativi valori tecnici. L’errore materiale della commissione nel selezionare o riportare i dati rilevanti vizia la graduatoria e impone la riedizione del calcolo.
- L’art. 104 d.lgs. 36/2023 impone la specifica individuazione delle risorse messe a disposizione anche nell’avvalimento premiale. Quando l’avvalimento riguarda una certificazione di sistema, quale la ISO 37001, il contratto deve indicare risorse umane e strumentali concretamente riferibili al sistema certificato, come professionalità di compliance, protocolli, piani, codici e politiche anticorruzione; risorse generiche o non pertinenti non sono sufficienti.
- L’appartenenza delle imprese a un medesimo gruppo non elimina la loro distinta soggettività giuridica e non esonera dall’obbligo di specificare nel contratto di avvalimento le risorse effettivamente messe a disposizione. L’avvalimento infragruppo deve quindi rispettare gli stessi requisiti di determinatezza sostanziale previsti per ogni altro avvalimento.
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