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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09013/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di elementi ritenuti indicativi di capacità contributiva (autovettura, reddito da lavoro dipendente, rate di mutuo e immobile in locazione). Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973. Sosteneva la nullità degli avvisi perché sottoscritti dal Capo Ufficio Controlli in forza di una delega del Direttore Provinciale asseritamente priva dell'indicazione delle ragioni e della durata e, inoltre, rilasciata da un soggetto diverso da quello che aveva poi risultava sottoscritto l'atto dispositivo richiamato. L'Agenzia delle Entrate ha resistito, deducendo la ritualità della delega e la validità della sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in base all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e alla giurisprudenza di legittimità richiamata, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente delegata a un funzionario dell'ufficio appartenente alla carriera direttiva/terza area funzionale; la delega è di firma e non di funzioni, non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata, e l'Amministrazione può provarne l'esistenza anche in grado di appello o in cassazione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito adeguata prova della delega e che la CTR avesse correttamente escluso la nullità degli avvisi. La contribuente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    primo e terzo comma; comma 1; comma 4 e ss.

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega può validamente riguardare la firma, senza necessità di qualifica dirigenziale del delegato.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Costituisce il fondamento dell'accertamento sintetico del reddito in presenza di beni e situazioni sintomatiche di capacità contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    La declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari delegati, quando la sottoscrizione è comunque conforme all'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • In materia di avvisi di accertamento, la sottoscrizione può essere validamente apposta da un funzionario dell'ufficio delegato, purché la delega provenga dal capo dell'ufficio e il delegato appartenga alla carriera direttiva o alla corrispondente area funzionale prevista dalla disciplina applicabile.
  • La delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo è una delega di firma e non di funzioni: non occorre che rechi l'indicazione nominativa del delegato o della durata, essendo sufficiente che consenta la verifica ex post del potere di firma in capo al sottoscrittore.
  • In caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza della delega, ma può produrla anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto tale profilo non attiene alla legittimazione processuale.
  • La nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione sussiste solo se manca la sottoscrizione del capo ufficio o del funzionario validamente delegato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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