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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1379

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del difenacum per l’uso nei biocidi rodenticidi di tipo 14, ma solo entro un quadro molto restrittivo di specifiche tecniche e condizioni di autorizzazione. La Commissione considera infatti la sostanza soggetta a criteri di esclusione e candidata alla sostituzione, consentendone tuttavia il rinnovo in ragione dell’esigenza di controllo dei roditori e della presenza di condizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Viene inoltre abrogata la precedente decisione di esecuzione 2014/397/UE e fissata la nuova scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.

Rinnovo dell’approvazione del difenacum come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con condizioni e restrizioni specifiche di uso e autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica al difenacum quale principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Riguarda la fase di rinnovo dell’approvazione a livello UE e, indirettamente, le successive autorizzazioni nazionali dei prodotti biocidi contenenti difenacum negli Stati membri. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti: il principio attivo è qualificato come candidato alla sostituzione e i prodotti sono soggetti a condizioni differenziate a seconda che siano destinati al pubblico, a utilizzatori professionali o a utilizzatori professionali formati, nonché a seconda degli ambienti di impiego.

Rinnovo dell’approvazione del difenacum per biocidi di tipo 14

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 rinnova l’approvazione del difenacum come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, dopo la valutazione dell’autorità competente finlandese, il parere del comitato sui biocidi e una consultazione pubblica finalizzata a verificare la disponibilità di alternative e le condizioni derogatorie richieste per i principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione.

Valutazione della sostanza e ragioni della deroga

Dal testo emerge che il difenacum soddisfa i criteri per la classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e i criteri per essere considerato molto persistente, bioaccumulabile e tossico ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, esso rientra nei criteri di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nonostante ciò, il rinnovo è ritenuto possibile perché la Commissione considera soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2: il controllo dei roditori è considerato essenziale per prevenire gravi rischi per la salute umana e animale e la mancata approvazione della sostanza avrebbe effetti sproporzionati rispetto ai rischi che possono essere mitigati mediante specifiche misure di gestione.

Qualificazione come candidato alla sostituzione e durata del rinnovo

Il difenacum è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale ragione si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4. L’allegato fissa la nuova scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.

Dati identificativi e purezza del principio attivo

L’allegato riporta il nome comune difenacum e la denominazione IUPAC "3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin". Sono indicati il numero CE 259-978-4 e il numero CAS 56073-07-5. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 960 g/kg, con composizione isomerica composta per il 50%-80% da isomeri cis e per il 20%-50% da isomeri trans.

Condizioni generali per le autorizzazioni dei biocidi contenenti difenacum

Le autorizzazioni nazionali dei prodotti devono essere coerenti con la valutazione UE del principio attivo e devono includere un esame delle esposizioni, dei rischi e dell’efficacia per gli impieghi non coperti dalla valutazione del principio attivo a livello unionale. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La concentrazione nominale di difenacum non può superare 75 mg/kg. I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante, essere pronti all’uso e non essere autorizzati in forma di polvere tracciante. È inoltre richiesto che le misure di mitigazione del rischio riducano al minimo l’esposizione primaria e secondaria di esseri umani, animali non bersaglio e ambiente. Gli animali morti e le esche non consumate devono essere smaltiti secondo le norme locali e tale metodo deve essere indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in etichetta.

Condizioni specifiche per l’uso da parte del pubblico

Per i prodotti destinati al pubblico, l’uso è limitato alle stazioni esca a prova di manomissione. Il regolamento stabilisce quantità massime per confezione a seconda del bersaglio e della forma dell’esca: per i soli topi, 50 g per esche in grani/pellet/pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per ratti o per topi e ratti, 150 g per esche in grani/pellet/pasta e 300 g per blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Sono vietate le esche permanenti e le esche a intervalli di applicazione. Chi mette a disposizione tali prodotti sul mercato deve anche fornire informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere commercializzate solo in sacchetti o altro imballaggio protettivo.

Condizioni specifiche per gli utilizzatori professionali e professionali formati

Per gli utilizzatori professionali ordinari, i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche e non possono essere impiegati come esche permanenti o a intervalli di applicazione; devono comunque essere utilizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Il soggetto che li immette sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.

Per gli utilizzatori professionali formati, il regime è più ampio: i prodotti possono essere autorizzati anche per reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti, purché il livello di protezione per specie non bersaglio e uomo sia equivalente a quello delle stazioni esca a prova di manomissione. Restano esclusi gli impieghi in esche a intervalli di applicazione. Le esche permanenti sono ammesse soltanto nei siti con elevato potenziale di re-invasione e quando altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. Anche in questo caso, i prodotti non possono essere forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.

Abrogazione della precedente decisione e decorrenza

Il regolamento abroga la decisione di esecuzione 2014/397/UE, che aveva prorogato la scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum al 30 giugno 2018. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del difenacum

L’approvazione del difenacum come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, con rinvio alle specifiche e condizioni dell’allegato. L’allegato indica una scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.

Qualificazione della sostanza e motivi del rinnovo

Dalla valutazione emerge che il difenacum soddisfa i criteri di classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e i criteri PBT/vPvB ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006; per questo rientra nei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nonostante ciò, il rinnovo è consentito perché la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare per la necessità di un controllo efficace dei roditori e per l’assenza di impatti sproporzionati rispetto ai rischi gestibili.

Candidato alla sostituzione e periodo di rinnovo

Il difenacum è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Specifiche del principio attivo

L’allegato indica come nome comune "difenacum", con denominazione IUPAC "3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin". I numeri di identificazione sono N. CE 259-978-4 e N. CAS 56073-07-5. Il grado minimo di purezza valutato è 960 g/kg, con somma di isomeri in rapporto 50%-80% cis e 20%-50% trans.

Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi contenenti difenacum devono tener conto delle esposizioni, dei rischi e dell’efficacia rispetto a impieghi non considerati nella valutazione UE del principio attivo e includere una verifica delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una di tali condizioni. La concentrazione nominale di difenacum non può superare 75 mg/kg. I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante, non possono essere autorizzati come polvere tracciante, devono essere pronti all’uso e devono ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente. È richiesto inoltre che animali morti ed esche non mangiate siano smaltiti secondo le prescrizioni locali e che il metodo di smaltimento sia riportato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.

Condizioni per l’uso da parte del pubblico

Per i prodotti destinati al pubblico è ammesso solo l’uso in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previsti limiti massimi di esca per confezione: per l’uso contro i topi, 50 g per esche in grani/pellet/pasta e 100 g per esche in blocchi paraffinati; per l’uso contro ratti o contro topi e ratti, 150 g per esche in grani/pellet/pasta e 300 g per esche in blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Sono vietate esche permanenti e a intervalli di applicazione. Chi immette sul mercato tali prodotti deve fornire informazioni sui rischi dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione.

Condizioni per l’uso da parte di utilizzatori professionali

Per gli utilizzatori professionali ordinari i prodotti non possono essere autorizzati per uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, né come esche permanenti o a intervalli di applicazione. Devono essere usati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Chi li mette a disposizione sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.

Condizioni per l’uso da parte di utilizzatori professionali formati

Per gli utilizzatori professionali formati, i prodotti possono essere autorizzati anche per uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti, purché garantiscano lo stesso livello di protezione per specie non bersaglio e uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. Restano vietate le esche a intervalli di applicazione. Le esche permanenti sono ammesse solo nei siti con elevato potenziale di re-invasione e quando altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti. I prodotti non devono essere forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.

Abrogazione della decisione di esecuzione 2014/397/UE

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione 2014/397/UE, che aveva posticipato al 30 giugno 2018 la scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum per i biocidi di tipo 14.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicatutela dell’ambientesicurezza dei prodotti

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