Regolamento (UE) 2017/1379
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del difenacum per l’uso nei biocidi rodenticidi di tipo 14, ma solo entro un quadro molto restrittivo di specifiche tecniche e condizioni di autorizzazione. La Commissione considera infatti la sostanza soggetta a criteri di esclusione e candidata alla sostituzione, consentendone tuttavia il rinnovo in ragione dell’esigenza di controllo dei roditori e della presenza di condizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Viene inoltre abrogata la precedente decisione di esecuzione 2014/397/UE e fissata la nuova scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.
Rinnovo dell’approvazione del difenacum come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con condizioni e restrizioni specifiche di uso e autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica al difenacum quale principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Riguarda la fase di rinnovo dell’approvazione a livello UE e, indirettamente, le successive autorizzazioni nazionali dei prodotti biocidi contenenti difenacum negli Stati membri. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti: il principio attivo è qualificato come candidato alla sostituzione e i prodotti sono soggetti a condizioni differenziate a seconda che siano destinati al pubblico, a utilizzatori professionali o a utilizzatori professionali formati, nonché a seconda degli ambienti di impiego.
Rinnovo dell’approvazione del difenacum per biocidi di tipo 14
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 rinnova l’approvazione del difenacum come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012, dopo la valutazione dell’autorità competente finlandese, il parere del comitato sui biocidi e una consultazione pubblica finalizzata a verificare la disponibilità di alternative e le condizioni derogatorie richieste per i principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione.
Valutazione della sostanza e ragioni della deroga
Dal testo emerge che il difenacum soddisfa i criteri per la classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e i criteri per essere considerato molto persistente, bioaccumulabile e tossico ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, esso rientra nei criteri di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nonostante ciò, il rinnovo è ritenuto possibile perché la Commissione considera soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2: il controllo dei roditori è considerato essenziale per prevenire gravi rischi per la salute umana e animale e la mancata approvazione della sostanza avrebbe effetti sproporzionati rispetto ai rischi che possono essere mitigati mediante specifiche misure di gestione.
Qualificazione come candidato alla sostituzione e durata del rinnovo
Il difenacum è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale ragione si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4. L’allegato fissa la nuova scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.
Dati identificativi e purezza del principio attivo
L’allegato riporta il nome comune difenacum e la denominazione IUPAC "3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin". Sono indicati il numero CE 259-978-4 e il numero CAS 56073-07-5. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 960 g/kg, con composizione isomerica composta per il 50%-80% da isomeri cis e per il 20%-50% da isomeri trans.
Condizioni generali per le autorizzazioni dei biocidi contenenti difenacum
Le autorizzazioni nazionali dei prodotti devono essere coerenti con la valutazione UE del principio attivo e devono includere un esame delle esposizioni, dei rischi e dell’efficacia per gli impieghi non coperti dalla valutazione del principio attivo a livello unionale. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La concentrazione nominale di difenacum non può superare 75 mg/kg. I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante, essere pronti all’uso e non essere autorizzati in forma di polvere tracciante. È inoltre richiesto che le misure di mitigazione del rischio riducano al minimo l’esposizione primaria e secondaria di esseri umani, animali non bersaglio e ambiente. Gli animali morti e le esche non consumate devono essere smaltiti secondo le norme locali e tale metodo deve essere indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in etichetta.
Condizioni specifiche per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico, l’uso è limitato alle stazioni esca a prova di manomissione. Il regolamento stabilisce quantità massime per confezione a seconda del bersaglio e della forma dell’esca: per i soli topi, 50 g per esche in grani/pellet/pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per ratti o per topi e ratti, 150 g per esche in grani/pellet/pasta e 300 g per blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Sono vietate le esche permanenti e le esche a intervalli di applicazione. Chi mette a disposizione tali prodotti sul mercato deve anche fornire informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere commercializzate solo in sacchetti o altro imballaggio protettivo.
Condizioni specifiche per gli utilizzatori professionali e professionali formati
Per gli utilizzatori professionali ordinari, i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche e non possono essere impiegati come esche permanenti o a intervalli di applicazione; devono comunque essere utilizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Il soggetto che li immette sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.
Per gli utilizzatori professionali formati, il regime è più ampio: i prodotti possono essere autorizzati anche per reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti, purché il livello di protezione per specie non bersaglio e uomo sia equivalente a quello delle stazioni esca a prova di manomissione. Restano esclusi gli impieghi in esche a intervalli di applicazione. Le esche permanenti sono ammesse soltanto nei siti con elevato potenziale di re-invasione e quando altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. Anche in questo caso, i prodotti non possono essere forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.
Abrogazione della precedente decisione e decorrenza
Il regolamento abroga la decisione di esecuzione 2014/397/UE, che aveva prorogato la scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum al 30 giugno 2018. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del difenacum
L’approvazione del difenacum come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, con rinvio alle specifiche e condizioni dell’allegato. L’allegato indica una scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.
Qualificazione della sostanza e motivi del rinnovo
Dalla valutazione emerge che il difenacum soddisfa i criteri di classificazione come tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e i criteri PBT/vPvB ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006; per questo rientra nei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nonostante ciò, il rinnovo è consentito perché la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare per la necessità di un controllo efficace dei roditori e per l’assenza di impatti sproporzionati rispetto ai rischi gestibili.
Candidato alla sostituzione e periodo di rinnovo
Il difenacum è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Specifiche del principio attivo
L’allegato indica come nome comune "difenacum", con denominazione IUPAC "3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin". I numeri di identificazione sono N. CE 259-978-4 e N. CAS 56073-07-5. Il grado minimo di purezza valutato è 960 g/kg, con somma di isomeri in rapporto 50%-80% cis e 20%-50% trans.
Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti difenacum devono tener conto delle esposizioni, dei rischi e dell’efficacia rispetto a impieghi non considerati nella valutazione UE del principio attivo e includere una verifica delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una di tali condizioni. La concentrazione nominale di difenacum non può superare 75 mg/kg. I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante, non possono essere autorizzati come polvere tracciante, devono essere pronti all’uso e devono ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente. È richiesto inoltre che animali morti ed esche non mangiate siano smaltiti secondo le prescrizioni locali e che il metodo di smaltimento sia riportato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.
Condizioni per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico è ammesso solo l’uso in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previsti limiti massimi di esca per confezione: per l’uso contro i topi, 50 g per esche in grani/pellet/pasta e 100 g per esche in blocchi paraffinati; per l’uso contro ratti o contro topi e ratti, 150 g per esche in grani/pellet/pasta e 300 g per esche in blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Sono vietate esche permanenti e a intervalli di applicazione. Chi immette sul mercato tali prodotti deve fornire informazioni sui rischi dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione.
Condizioni per l’uso da parte di utilizzatori professionali
Per gli utilizzatori professionali ordinari i prodotti non possono essere autorizzati per uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, né come esche permanenti o a intervalli di applicazione. Devono essere usati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Chi li mette a disposizione sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.
Condizioni per l’uso da parte di utilizzatori professionali formati
Per gli utilizzatori professionali formati, i prodotti possono essere autorizzati anche per uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti, purché garantiscano lo stesso livello di protezione per specie non bersaglio e uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. Restano vietate le esche a intervalli di applicazione. Le esche permanenti sono ammesse solo nei siti con elevato potenziale di re-invasione e quando altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti. I prodotti non devono essere forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.
Abrogazione della decisione di esecuzione 2014/397/UE
L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione 2014/397/UE, che aveva posticipato al 30 giugno 2018 la scadenza dell’approvazione del difetialone e del difenacum per i biocidi di tipo 14.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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