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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1380

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del bromadiolone come principio attivo per rodenticidi del tipo di prodotto 14, ma solo entro un quadro molto restrittivo. La Commissione conferma che la sostanza soddisfa i criteri di esclusione previsti dal regolamento biocidi e che può essere rinnovata soltanto perché risultano soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il bromadiolone resta inoltre un candidato alla sostituzione, con conseguente periodo di rinnovo limitato e condizioni stringenti per le autorizzazioni dei biocidi. L’allegato disciplina in dettaglio requisiti tecnici, limiti di concentrazione e regole specifiche per pubblico, professionisti e professionisti formati.

Rinnovo dell’approvazione del bromadiolone come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con specifiche condizioni e limitazioni di impiego.

Ambito di applicazione

Si applica al bromadiolone in quanto principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Incide sia sulla fase di rinnovo dell’approvazione del principio attivo a livello UE, sia sulle successive autorizzazioni nazionali dei biocidi che lo contengono, con condizioni differenziate per prodotti destinati al pubblico, a utilizzatori professionali e a utilizzatori professionali formati. Il regolamento vale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’approvazione è rinnovata fino al 30 giugno 2024. Restano rilevanti le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e le limitazioni connesse al fatto che il bromadiolone è un candidato alla sostituzione.

Rinnovo dell’approvazione del bromadiolone per biocidi del tipo di prodotto 14

Il regolamento rinnova l’approvazione del bromadiolone quale principio attivo impiegabile nei biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. La Commissione adotta il provvedimento nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012, dopo la valutazione tecnica effettuata dall’autorità competente italiana e il parere dell’ECHA, tenendo conto sia dei profili di pericolo della sostanza sia della disponibilità di alternative.

Contesto regolatorio e motivi del rinnovo

Nei considerando la Commissione osserva che il bromadiolone è già approvato per l’uso come rodenticida, ma presenta caratteristiche critiche: è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa anche i criteri di sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per questo ricade nei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Nonostante ciò, il rinnovo è ritenuto possibile perché la Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento biocidi. In particolare, il bromadiolone è considerato essenziale per il controllo dei roditori, poiché i metodi non chimici non sarebbero sufficientemente efficaci e i principi attivi alternativi non sarebbero idonei per tutte le categorie di utilizzatori o per tutte le specie di roditori. La mancata approvazione comporterebbe inoltre effetti negativi sproporzionati per la società rispetto ai rischi derivanti dall’uso regolato della sostanza.

Candidato alla sostituzione e durata dell’approvazione

Il bromadiolone è qualificato anche come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza trova applicazione il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4, con un approccio più prudente rispetto ai principi attivi ordinari.

L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024. La purezza minima del principio attivo valutato è indicata in 969 g/kg; il testo precisa che il principio attivo presente nel prodotto commercializzato può avere purezza diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.

Condizioni generali per le autorizzazioni dei biocidi contenenti bromadiolone

L’allegato contiene un nucleo di condizioni generali che devono essere rispettate nelle autorizzazioni nazionali dei biocidi contenenti bromadiolone. La valutazione del prodotto deve soffermarsi con particolare attenzione su esposizioni, rischi ed efficacia per usi specifici non contemplati nella valutazione UE del principio attivo; inoltre deve includere una verifica della possibilità di soddisfare le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2.

I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il contenuto nominale di bromadiolone nei prodotti non può superare 50 mg/kg. Ogni prodotto deve contenere un agente repellente e un colorante e non può essere autorizzato sotto forma di polvere tracciante. Le formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, sono ammissibili solo per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati e in luoghi non accessibili ai bambini o agli animali non bersaglio.

Sono inoltre ammessi solo prodotti pronti all’uso. La Commissione impone di ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria di esseri umani, animali non bersaglio e ambiente mediante tutte le misure di mitigazione del rischio appropriate e disponibili, tra cui la limitazione dell’uso a utilizzatori professionali o professionali formati e l’introduzione di ulteriori condizioni specifiche per categoria di utilizzatore. Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali; il metodo di smaltimento deve essere indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e riportato sull’etichetta.

Regole specifiche per i prodotti destinati al pubblico

Per i biocidi destinati al pubblico, l’autorizzazione è subordinata all’uso esclusivo in stazioni esca a prova di manomissione. Il regolamento dettaglia anche i quantitativi massimi per confezione:

  • per prodotti contro i soli topi: 50 g per esche in grani, pellet o pasta; 100 g per esche in blocchi paraffinati;
  • per prodotti contro i soli ratti o contro topi e ratti: 150 g per esche in grani, pellet o pasta; 300 g per blocchi paraffinati.

Per Rattus norvegicus e Rattus rattus l’uso è limitato all’interno o negli edifici e intorno ad essi; per Mus musculus è consentito solo l’uso interno. È vietata l’autorizzazione per esche permanenti o esche a intervalli di applicazione. Il soggetto che immette il prodotto sul mercato deve assicurare che il pubblico riceva informazioni sui rischi associati ai rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni appropriate. Le esche libere in grani o pellet possono essere autorizzate solo se fornite in sacchetti o altro imballaggio, così da ridurre l’esposizione di uomo e ambiente.

Regole specifiche per gli utilizzatori professionali

Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, il regolamento vieta l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche. È inoltre vietato l’uso in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione. Anche in questo caso l’impiego è consentito solo in stazioni esca a prova di manomissione.

Chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve garantire che non siano forniti al pubblico. La disciplina mira quindi a riservare i prodotti professionali a un circuito di utilizzo controllato, con minori rischi di impiego improprio o di esposizione di soggetti non qualificati.

Regole specifiche per gli utilizzatori professionali formati

Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati, il regime è più ampio. È consentito l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in punti esca coperti e protetti, purché offrano lo stesso livello di protezione per uomo e specie non bersaglio garantito da una stazione esca a prova di manomissione.

Resta vietato l’uso in esche a intervalli di applicazione. L’uso in esche permanenti è ammesso solo nei siti con elevato potenziale di reinvasione e quando altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti. Anche in questo caso il distributore deve garantire che i prodotti non siano forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del principio attivo

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, alle condizioni e specifiche riportate nell’allegato.

Qualificazione del bromadiolone come sostanza soggetta a criteri di esclusione e candidato alla sostituzione

Nei considerando la Commissione rileva che il bromadiolone è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B e soddisfa i criteri di sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; pertanto ricade nei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. È inoltre qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e).

Motivi della deroga e rinnovo nonostante i criteri di esclusione

Il rinnovo è consentito perché risultano soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012: il bromadiolone è considerato essenziale per il controllo dei roditori, i metodi non chimici non sono ritenuti sufficientemente efficaci e la mancata approvazione avrebbe effetti negativi sproporzionati rispetto ai rischi dell’uso regolato della sostanza.

Durata dell’approvazione e purezza minima

L’allegato fissa la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024. La purezza minima del principio attivo valutato è pari a 969 g/kg; è ammessa una purezza diversa nel prodotto immesso sul mercato se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi contenenti bromadiolone

Le autorizzazioni nazionali devono prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione UE del principio attivo. I prodotti devono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2. La concentrazione nominale non può superare 50 mg/kg; i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante; non possono essere autorizzati come polvere tracciante; le formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, sono riservate all’uso interno da parte di utilizzatori professionali formati; sono ammessi solo prodotti pronti all’uso. È inoltre imposto il contenimento al minimo dell’esposizione primaria e secondaria e lo smaltimento regolato di animali morti ed esche non consumate, con indicazione del metodo di smaltimento nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.

Condizioni specifiche per l’uso da parte del pubblico

I prodotti per il pubblico devono essere autorizzati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previsti limiti massimi di esche per confezione: per soli topi, 50 g per esche in grani/pellet/pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per soli ratti o per topi e ratti, 150 g per grani/pellet/pasta e 300 g per blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono limitati all’uso interno o negli edifici e intorno ad essi; contro Mus musculus solo all’uso interno. È vietato l’uso in esche permanenti o a intervalli di applicazione. Chi commercializza tali prodotti deve fornire informazioni sui rischi dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione di uomo e ambiente.

Condizioni specifiche per utilizzatori professionali

Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, l’allegato vieta l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche, nonché in esche permanenti o a intervalli di applicazione. È consentito solo l’uso in stazioni esca a prova di manomissione. Il distributore deve garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.

Condizioni specifiche per utilizzatori professionali formati

Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati, è consentito l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche. È consentito l’impiego in punti esca coperti e protetti, purché garantiscano lo stesso livello di protezione di una stazione esca a prova di manomissione. Rimane vietato l’uso in esche a intervalli di applicazione. L’uso in esche permanenti è ammesso solo nei siti con elevato potenziale di re-invasione e quando altri metodi di controllo siano risultati insufficienti. Il commerciante deve garantire che tali prodotti non siano forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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