Regolamento (UE) 2017/1378
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del cumatetralil come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi, fino al 30 giugno 2024 e lo qualifica come candidato alla sostituzione. Il rinnovo è concesso nonostante il cumatetralil rientri nei criteri di esclusione, in quanto la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di deroga previste dal regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare per la necessità di garantire un adeguato controllo dei roditori e per la sproporzione delle conseguenze derivanti da una mancata approvazione. L’atto fissa inoltre una serie di condizioni tecniche e restrizioni molto dettagliate per le autorizzazioni dei prodotti, differenziate in base alla categoria di utilizzatori e alla tipologia di formulazione.
Rinnovo dell’approvazione del cumatetralil come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con specifiche condizioni d’uso e di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 14 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti cumatetralil come principio attivo. Riguarda l’approvazione del principio attivo a livello dell’Unione e, a valle, le autorizzazioni nazionali dei prodotti biocidi per i diversi tipi di utilizzatori (pubblico, utilizzatori professionali e utilizzatori professionali formati). Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’allegato specifica che i prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Non disciplina altri tipi di prodotto diversi dal tipo 14.
Rinnovo dell’approvazione del cumatetralil per biocidi rodenticidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 rinnova l’approvazione del cumatetralil come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce la valutazione scientifica effettuata dall’autorità competente danese, il parere dell’ECHA e la consultazione degli Stati membri e del pubblico.
Presupposti del rinnovo e criterio di esclusione
La Commissione rileva che il cumatetralil soddisfa i criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per effetto di ciò, il principio attivo ricade nel criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nonostante ciò, il rinnovo è ritenuto possibile perché risultano soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2: il cumatetralil è considerato necessario per contrastare un grave pericolo per la salute umana e animale legato ai roditori, non esistono alternative pienamente adeguate in tutti i contesti e la mancata approvazione comporterebbe effetti negativi sproporzionati per la società.
Qualifica di candidato alla sostituzione e durata dell’approvazione
Il cumatetralil è espressamente qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza, si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4. Nell’allegato è indicata la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 980 g/kg; sono inoltre indicati la denominazione IUPAC, il numero CE 227-424-0 e il numero CAS 5836-29-3.
Condizioni generali per le autorizzazioni dei biocidi
L’allegato detta condizioni generali molto puntuali per l’autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti cumatetralil. In sede di valutazione del prodotto deve essere posta particolare attenzione agli usi previsti nella domanda che non erano stati considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo. La valutazione nazionale deve comprendere anche la verifica delle condizioni di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La concentrazione nominale del cumatetralil non può superare:
- 375 mg/kg per i prodotti diversi dalle formulazioni con azione per contatto;
- 4 000 mg/kg per le formulazioni con azione per contatto.
Inoltre, i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante; non possono essere autorizzati sotto forma di polvere tracciante; le formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, sono consentite solo per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili a bambini o animali non bersaglio; non sono ammesse esche permanenti o a intervalli di applicazione; sono ammessi solo prodotti pronti all’uso. L’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente deve essere ridotta al minimo mediante idonee misure di mitigazione del rischio. Gli animali morti e le esche non mangiate devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali, con indicazione del metodo di smaltimento nel sommario delle caratteristiche del prodotto e sull’etichetta.
Condizioni per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico, l’allegato impone l’uso esclusivo in stazioni esca a prova di manomissione. Il confezionamento è limitato a quantità massime di esche per confezione, differenziate in funzione del bersaglio:
- solo topi: 250 g per esche in grani, pellet o pasta; 500 g per blocchi paraffinati;
- solo ratti, oppure topi e ratti: 750 g per esche in grani, pellet o pasta; 1 500 g per blocchi paraffinati.
I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus possono essere usati solo all’interno o negli edifici e nelle aree circostanti; quelli contro Mus musculus solo all’interno. Chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve fornire informazioni sui rischi generali dei rodenticidi anticoagulanti, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o in altro imballaggio per limitare l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente.
Condizioni per gli utilizzatori professionali
Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, il regolamento vieta l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche e consente l’impiego solo in stazioni esca a prova di manomissione. Chi immette tali prodotti sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.
Condizioni per gli utilizzatori professionali formati
Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati, l’allegato ammette l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche. È inoltre possibile l’uso in punti esca coperti e protetti, a condizione che offrano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e per l’uomo rispetto alle stazioni esca a prova di manomissione. Anche in questo caso il fornitore deve garantire che i prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del principio attivo
L’articolo 1 rinnova l’approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, fatte salve le specifiche e le condizioni contenute nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 2).
Base giuridica e presupposti del rinnovo
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nei considerando si precisa che il cumatetralil soddisfa i criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e, quindi, il criterio di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. È inoltre qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, per il rischio di avvelenamento primario e secondario.
Deroga al criterio di esclusione
La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare: uso indispensabile per prevenire o controllare un grave pericolo per la salute umana e animale legato ai roditori; assenza di alternative sufficientemente efficaci in tutti i contesti d’impiego; e ripercussioni negative sproporzionate sulla società in caso di mancata approvazione rispetto ai rischi derivanti dall’uso controllato della sostanza.
Durata dell’approvazione e purezza minima
Nell’allegato è indicata la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è fissato a 980 g/kg. È inoltre riportata la denominazione IUPAC del cumatetralil: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin, con numeri di identificazione CE 227-424-0 e CAS 5836-29-3.
Qualifica di candidato alla sostituzione
L’allegato conferma che il cumatetralil è considerato un candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Ciò comporta un livello più stringente di attenzione nella successiva valutazione e autorizzazione dei prodotti biocidi contenenti tale sostanza.
Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette a condizioni generali: attenzione particolare a esposizioni, rischi ed efficacia per usi non valutati a livello UE; valutazione nazionale delle condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2; autorizzazione solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una di tali condizioni; limiti di concentrazione nominale pari a 375 mg/kg per i prodotti non a contatto e 4 000 mg/kg per le formulazioni con azione per contatto; obbligo di contenere un agente repellente e un colorante; divieto di autorizzazione in forma di polvere tracciante; autorizzazione per formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, solo per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati in luoghi non accessibili a bambini e animali non bersaglio; divieto di esche permanenti o a intervalli di applicazione; autorizzazione solo di prodotti pronti all’uso; minimizzazione dell’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente; smaltimento di animali morti ed esche non mangiate secondo la normativa locale, con indicazione nel sommario delle caratteristiche del prodotto e sull’etichetta.
Condizioni specifiche per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico, l’allegato impone l’uso esclusivo in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previsti limiti massimi di confezionamento: per prodotti contro i topi, 250 g per esche in grani, pellet o pasta e 500 g per blocchi paraffinati; per prodotti contro ratti o contro topi e ratti, 750 g per grani, pellet o pasta e 1 500 g per blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono limitati all’uso interno o negli edifici e nelle aree circostanti; quelli contro Mus musculus solo all’uso interno. Il soggetto che immette sul mercato deve fornire informazioni sui rischi generali dei rodenticidi anticoagulanti, sull’uso minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione.
Condizioni specifiche per gli utilizzatori professionali
Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, l’allegato vieta l’uso in reti fognarie, aree aperte e discariche e consente l’uso solo in stazioni esca a prova di manomissione. Inoltre, chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve garantire che non siano forniti al pubblico.
Condizioni specifiche per gli utilizzatori professionali formati
Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati, l’uso può essere autorizzato anche in reti fognarie, aree aperte o discariche. È inoltre consentito l’uso in punti esca coperti e protetti, purché offrano lo stesso livello di protezione per specie non bersaglio e uomo delle stazioni esca a prova di manomissione. Il fornitore deve garantire che tali prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.
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