Regolamento (UE) 2017/1375
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro procedurale e informativo già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per le relazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. Introduce l'obbligo per le imprese di registrarsi preventivamente allo strumento elettronico di comunicazione, modifica il formato dei dati richiesti per allinearlo al protocollo di Montreal e rende più dettagliate alcune sezioni della relazione. Sopprime inoltre una sezione divenuta obsoleta in seguito all'istituzione del registro elettronico delle quote HFC.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 sul formato e sulle modalità di trasmissione delle relazioni previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese tenute a presentare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, in particolare produttori, importatori, esportatori e imprese che distruggono gas fluorurati a effetto serra, con riferimento soprattutto agli idrofluorocarburi (HFC). Riguarda la trasmissione elettronica delle relazioni tramite lo strumento messo a disposizione dalla Commissione e la previa registrazione delle imprese prima dello svolgimento delle attività oggetto di comunicazione. Le modifiche incidono sul contenuto informativo delle relazioni, includendo regole specifiche per i dati relativi a importazioni, esportazioni, usi come materia prima, usi esonerati dal protocollo di Montreal e, dal 2019/2020 secondo i casi, sulla ripartizione per paese di origine o di destinazione e sulla provenienza/destinazione delle operazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall'entrata in vigore.
Modifica del formato di comunicazione per le relazioni sui gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, che disciplina il formato e le modalità di trasmissione della relazione prevista dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. L'obiettivo è rafforzare il controllo degli obblighi di comunicazione, allineare il formato europeo a quello del protocollo di Montreal e aggiornare le tabelle di reporting alla prassi applicativa maturata nei primi cicli di comunicazione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la necessità di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di verificare tempestivamente, al momento di importazioni, esportazioni o altre attività rilevanti, se un'impresa sia soggetta agli obblighi di verifica della conformità sulla base della relazione ex articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. Viene inoltre evidenziato che il formato di comunicazione deve essere coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito del protocollo di Montreal.
Trasmissione elettronica e registrazione preventiva delle imprese
Il nuovo articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 stabilisce che le comunicazioni obbligatorie devono essere inviate esclusivamente per via elettronica tramite lo strumento di comunicazione predisposto dalla Commissione e basato sul formato dell'allegato. Prima di svolgere le attività oggetto di comunicazione, le imprese devono registrarsi sul sito web della Commissione per poter utilizzare tale strumento.
Aggiornamento delle informazioni da comunicare: produzione e distruzione
Nella sezione 1 dell'allegato la tabella è sostituita e distingue con maggiore precisione la produzione nell'Unione, compresi i quantitativi derivanti da sottoproduzioni recuperate o da prodotti indesiderati distrutti prima dell'immissione in commercio. Sono previste voci specifiche per gli idrofluorocarburi prodotti come materia prima nell'Unione e per quelli prodotti per usi esonerati ai sensi del protocollo di Montreal. Viene inoltre chiarito che la produzione disponibile per la vendita si calcola come 1E = 1A – 1D, mentre la produzione propria distrutta senza previa immissione in commercio è pari a 1D = 1B + 1C.
Importazioni: ripartizione per paese di origine e categorie particolari
La sezione 2 è aggiornata con una nuova tabella e con l'indicazione che, per la prima volta con riferimento alle attività realizzate nel 2019, i quantitativi di idrofluorocarburi devono essere comunicati separatamente per ciascun paese di origine, salvo le eccezioni previste. La sezione distingue tra quantitativi importati nell'Unione, quantitativi importati e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, quantitativi usati/riciclati/rigenerati e quantitativi di HFC vergini importati per uso come materia prima o per usi esonerati dal protocollo di Montreal. È inoltre precisato che, in caso di riesportazione in prodotti o apparecchiature non avvenuta nello stesso anno civile dell'importazione, i quantitativi possono includere anche riesportazioni di stock al 1° gennaio non immessi in commercio nell'Unione.
Esportazioni: nuove voci e ripartizione per paese di destinazione
La sezione 3 è riscritta e prevede che, per le attività realizzate nel 2019, i quantitativi di HFC siano comunicati separatamente per ciascun paese di destinazione, salvo diversa indicazione. La tabella distingue tra quantitativi totali esportati dall'Unione, quantitativi esportati da produzione o importazione propria, quantitativi acquistati presso altre imprese nell'Unione, nonché esportazioni per riciclo, rigenerazione o distruzione. Sono inoltre previste voci per HFC usati, riciclati o rigenerati esportati e per HFC vergini esportati come materia prima o per usi esonerati dal protocollo di Montreal.
Calcolo del quantitativo immesso fisicamente in commercio
Nella sezione 4 viene sostituita la formula relativa alla voce 4M, che rappresenta il quantitativo totale immesso fisicamente in commercio. La nuova formula è: 4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H. La modifica serve ad allineare il calcolo alle nuove categorie informative introdotte nelle sezioni precedenti.
Informazioni sulle apparecchiature importate caricate con HFC
La sezione 12 è sostituita con una disciplina più precisa sulle apparecchiature importate, immesse in libera pratica nell'Unione e caricate con idrofluorocarburi. La comunicazione riguarda i casi in cui gli HFC erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione. Devono essere indicati sia l'impresa o le imprese esportatrici e gli anni di esportazione, sia l'impresa o le imprese che hanno immesso per prime gli HFC in commercio nell'Unione e gli anni di tale immissione.
Soppressione della sezione 13 e coordinamento con il registro elettronico delle quote
La sezione 13 dell'allegato è soppressa perché divenuta obsoleta dopo l'istituzione del registro elettronico relativo alle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/879. Il relativo formato di comunicazione non è più necessario poiché i dati pertinenti sono già registrati nel sistema elettronico delle autorizzazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Trasmissione elettronica e registrazione preventiva
L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è sostituito: le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 devono essere trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato dell'allegato, reso disponibile sul sito della Commissione. Prima di svolgere le attività oggetto di comunicazione, le imprese devono registrarsi sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento elettronico.
Adeguamento del formato delle relazioni
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato per aggiornare le informazioni da comunicare su produzione, importazione, esportazione e altre movimentazioni di HFC, con maggiore dettaglio su sottoproduzioni recuperate, prodotti indesiderati, distruzione, usi come materia prima e usi esonerati dal protocollo di Montreal.
Ripartizione per paese di origine e di destinazione
Per le attività realizzate nel 2019, salvo eccezioni indicate nelle tabelle, i quantitativi di idrofluorocarburi devono essere comunicati separatamente per ciascun paese di origine nelle importazioni e per ciascun paese di destinazione nelle esportazioni. Per alcune voci specifiche la ripartizione per paese non è richiesta.
Nuove regole per importazioni ed esportazioni
Le sezioni 2 e 3 dell'allegato sono sostituite con tabelle aggiornate che distinguono tra quantitativi importati, riesportati dopo lavorazione, usati/riciclati/rigenerati, importati o esportati per materia prima e per usi esonerati dal protocollo di Montreal. In particolare, per le esportazioni si chiarisce la distinzione tra quantitativi esportati da produzione o importazione propria e quantitativi acquistati da altre imprese nell'Unione.
Formula aggiornata per il quantitativo immesso fisicamente in commercio
Nella sezione 4, la riga relativa a 4M è sostituita: il 'quantitativo totale immesso fisicamente in commercio' è calcolato secondo la formula 4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H.
Nuove informazioni per apparecchiature importate
La sezione 12 è sostituita e richiede il quantitativo di HFC caricati nelle apparecchiature importate e immessi in libera pratica, quando gli HFC erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote. Devono essere indicati l'impresa o le imprese esportatrici e l'anno o gli anni di esportazione, nonché l'impresa o le imprese che hanno immesso per prime gli HFC in commercio nell'Unione e l'anno o gli anni di immissione in commercio.
Soppressione della sezione 13
La sezione 13 dell'allegato è soppressa, poiché il formato corrispondente è diventato obsoleto a seguito dell'istituzione del registro elettronico relativo alle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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