Regolamento (UE) 2017/1376
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del warfarin come principio attivo per rodenticidi (tipo di prodotto 14), nonostante la sostanza soddisfi i criteri di esclusione perché classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1A. La Commissione ritiene tuttavia sussistenti le condizioni di deroga del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare per l’esigenza di un efficace controllo dei roditori a tutela della salute umana e animale. Il rinnovo è accompagnato da condizioni stringenti per l’autorizzazione dei prodotti, limiti di concentrazione, divieti d’uso e misure di mitigazione del rischio. È inoltre abrogata la precedente decisione di esecuzione che aveva prorogato la scadenza dell’approvazione.
Rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), fissando condizioni e restrizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica al warfarin in quanto principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, cioè rodenticidi, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda sia il rinnovo dell’approvazione del principio attivo a livello UE sia le condizioni che gli Stati membri devono rispettare nel rilasciare le autorizzazioni dei biocidi contenenti warfarin, con differenziazioni per uso pubblico, professionale e professionale formato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’approvazione è rinnovata fino al 30 giugno 2024. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti: l’uso del prodotto non è ammesso in talune forme di impiego, in alcuni contesti ambientali o a certe categorie di utilizzatori, salvo le eccezioni espressamente indicate.
Rinnovo dell’approvazione del warfarin per biocidi di tipo 14
Il regolamento rinnova l’approvazione del warfarin quale principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto del fatto che la sostanza, pur presentando caratteristiche di pericolosità elevate, continua a essere ritenuta necessaria per il controllo dei roditori, con conseguenti esigenze di tutela della salute umana e animale.
Valutazione del principio attivo e ragioni del rinnovo
Dalla valutazione svolta dall’autorità competente irlandese e dal parere del comitato sui biocidi emerge che il warfarin soddisfa i criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò comporta la sua qualificazione come sostanza che rientra nel criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.
La Commissione ritiene tuttavia che ricorrano le condizioni per la deroga prevista dall’articolo 5, paragrafo 2. In particolare, il warfarin è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori, poiché i metodi non chimici da soli possono risultare insufficienti e i rodenticidi alternativi non sono idonei per tutti gli impieghi o per tutte le specie. Inoltre, la mancata approvazione avrebbe effetti negativi sproporzionati sul piano sanitario, ambientale, economico e sociale rispetto ai rischi del suo impiego, se usato con adeguate misure di mitigazione.
Qualifica di candidato alla sostituzione e durata del rinnovo
Il warfarin è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale ragione, al rinnovo si applica il periodo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4. Nell’allegato è inoltre indicata la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.
Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi contenenti warfarin
Le autorizzazioni nazionali dei biocidi contenenti warfarin devono rispettare condizioni dettagliate. In sede di valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione a esposizione, rischi ed efficacia per ogni uso previsto non considerato nella valutazione del principio attivo a livello UE; la valutazione deve anche verificare se possano essere soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2.
I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui almeno una delle condizioni di deroga risulti soddisfatta. La concentrazione nominale di warfarin non può superare 790 mg/kg. I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante, non possono essere autorizzati come polveri traccianti e, salvo la specifica ipotesi delle formulazioni a contatto, devono essere pronti all’uso.
Sono imposte ulteriori limitazioni: le formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, sono ammesse solo per uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili a bambini o animali non bersaglio; sono vietati trattamenti permanenti e sistemi di esca a intervalli di applicazione (pulse baiting). Deve inoltre essere ridotta al minimo l’esposizione primaria e secondaria di esseri umani, animali non bersaglio e ambiente mediante tutte le misure di mitigazione idonee e disponibili. Infine, gli animali morti e le esche non consumate devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali; il metodo di smaltimento deve essere indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto e riportato in etichetta.
Regole specifiche per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico, l’unica modalità ammessa è l’impiego in stazioni esca a prova di manomissione. Il regolamento fissa limiti massimi di esca per confezione: per i soli topi, 250 g per formulazioni in grani, pellet o pasta e 500 g per blocchi paraffinati; per i soli ratti, o per topi e ratti, 750 g per grani, pellet o pasta e 1 500 g per blocchi paraffinati.
I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e attorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Il soggetto che mette a disposizione il prodotto sul mercato deve fornire informazioni sui rischi associati agli anticoagulanti rodenticidi, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere, come grani e pellet, devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio idoneo a ridurre l’esposizione di uomo e ambiente.
Regole specifiche per utilizzatori professionali e professionali formati
Per gli utilizzatori professionali, i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in fogne, aree aperte o discariche e devono essere usati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Inoltre, il soggetto che li immette sul mercato deve assicurare che non siano forniti al pubblico.
Per gli utilizzatori professionali formati, il regolamento consente invece l’uso anche in fogne, aree aperte o discariche. È inoltre ammesso l’impiego in punti esca coperti e protetti, purché garantiscano lo stesso livello di protezione per specie non bersaglio e uomo offerto dalle stazioni esca a prova di manomissione. Anche in questo caso, il prodotto non può essere fornito a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.
Abrogazione della precedente proroga e applicazione
Il regolamento abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/135, che aveva rinviato al 30 giugno 2018 la scadenza iniziale dell’approvazione di flocoumafen, brodifacoum e warfarin per il tipo di prodotto 14. Il nuovo atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del warfarin
L’approvazione del warfarin come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, con le specifiche e condizioni indicate nell’allegato. La scadenza dell’approvazione è fissata al 30 giugno 2024.
Criteri di esclusione e deroghe
Il warfarin soddisfa il criterio di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. La Commissione ritiene tuttavia soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare perché il principio attivo è considerato essenziale per il controllo dei roditori e perché la mancata approvazione avrebbe ripercussioni negative sproporzionate sulla società.
Candidato alla sostituzione e durata del rinnovo
Il warfarin è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012; per tale motivo si applica il periodo di rinnovo di cui all’articolo 10, paragrafo 4. L’allegato ribadisce espressamente tale qualifica.
Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni nazionali dei biocidi contenenti warfarin devono considerare attentamente esposizioni, rischi ed efficacia per gli usi non valutati a livello UE; devono inoltre includere una valutazione sulla possibilità di soddisfare le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2. I prodotti devono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui almeno una delle condizioni di deroga sia soddisfatta. La concentrazione nominale di warfarin non può superare 790 mg/kg; i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante; non sono ammessi in forma di polvere tracciante; le formulazioni a contatto diverse dalla polvere tracciante sono limitate all’uso interno da parte di utilizzatori professionali formati in luoghi non accessibili a bambini o animali non bersaglio; sono vietati trattamenti permanenti e con esche a intervalli di applicazione (pulse baiting); sono ammessi solo prodotti pronti all’uso. Devono essere adottate misure per ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria di persone, animali non bersaglio e ambiente. Gli animali morti e le esche non consumate devono essere smaltiti secondo le prescrizioni locali e il metodo di smaltimento deve comparire nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.
Condizioni specifiche per l’uso da parte del pubblico
Per i prodotti destinati al pubblico, l’uso è consentito solo in stazioni esca a prova di manomissione. Sono previsti limiti massimi di esca per confezione: per i soli topi, 250 g per esche in grani, pellet o pasta e 500 g per blocchi paraffinati; per i soli ratti o per topi e ratti, 750 g per esche in grani, pellet o pasta e 1 500 g per blocchi paraffinati. I prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi; quelli contro Mus musculus solo per uso interno. Il distributore deve fornire informazioni sui rischi degli anticoagulanti rodenticidi, sulle misure per ridurne al minimo l’uso e sulle precauzioni da adottare. Le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione di uomo e ambiente.
Condizioni specifiche per utilizzatori professionali
I prodotti destinati agli utilizzatori professionali non possono essere autorizzati per uso in fogne, aree aperte o discariche; devono essere usati solo in stazioni esca a prova di manomissione. Chi li immette sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.
Condizioni specifiche per utilizzatori professionali formati
Per gli utilizzatori professionali formati, i prodotti possono essere autorizzati anche per l’uso in fogne, aree aperte o discariche. Possono essere autorizzati in punti esca coperti e protetti purché garantiscano lo stesso livello di protezione per specie non bersaglio e uomo offerto dalle stazioni esca a prova di manomissione. Chi li mette a disposizione sul mercato deve garantire che non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/135
È abrogata la decisione di esecuzione (UE) 2016/135, che aveva posticipato al 30 giugno 2018 la data di scadenza iniziale dell’approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin per il tipo di prodotto 14.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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