Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4247/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) del giudizio diagnostico e del giudizio medico-legale di inidoneità della Dott.ssa -OMISSIS- quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare emesso dalla Commissione ulteriori accertamenti psicofisici, presso la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare e risultante dal processo verbale n. -OMISSIS- del 27/02/2025 (doc. n. 1); ii) del referto della visita specialistica neurologica effettuata in data 27 febbraio 2025 presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. Roma a firma del Cap. C.S.A.r.n. -OMISSIS-, allegato al processo verbale n. -OMISSIS- del 27/02/2025 (doc. n. 2); nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, anche allo stato non conosciuto dalla ricorrente; - conseguentemente, dichiarare l’idoneità psicofisica della Dott.ssa -OMISSIS- quale Maresciallo dell’Aeronautica Militare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: i) del Decreto del Vice Direttore generale del Ministero della Difesa 12 giugno 2025 (prot. M_D AB05933 DE12025 0000526) pubblicato in data 13 giugno 2025 con il quale è approvata la “graduatoria finale di merito dell’8° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di n. 26 marescialli di 3^ classe, da immettere nel ruolo marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto / specialità sanità/ qualifica operatore sanitario specializzato/capacità primaria infermiere” (art. 1) e “sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e ammessi alla frequenza dell’8° corso applicativo per Marescialli a nomina diretta dell’Aeronautica Militare, per la categoria supporto/specialità sanità/qualifica operatore sanitario specializzato/capacità primaria infermiere, i candidati fino alla posizione n. 26. I candidati dal n. 27 al n. 41 sono dichiarati idonei non vincitori e costituiscono riserva per sostituire, entro i termini stabiliti dal bando medesimo, i vincitori i quali intendessero rinunciare alla frequenza del corso o che venissero a trovarsi nelle condizioni per esserne esclusi” (art. 2), nella parte in cui non include tra i vincitori e/o gli idonei la dott.ssa -OMISSIS-; ii) per quanto occorrer possa, dell’“Avviso concernente la convocazione dei candidati ammessi alla frequenza dell’ 8° corso applicativo di cui all’art. 18 del bando di concorso”, pubblicato in data 15 luglio 2025 nella parte in cui non include la dott.ssa -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202505536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica adottato nell'ambito del concorso e, con motivi aggiunti, graduatoria finale nella parte in cui non include la ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento a nomina diretta di 26 marescialli di terza classe dell'Aeronautica Militare, ha impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica risultante dal verbale del 27 febbraio 2025 e il referto neurologico posto a suo fondamento. L'inidoneità era stata motivata dalla presenza di cefalea primaria cronica, ritenuta di grado non compatibile, associata al riscontro di cataboliti urinari di oppiacei, confermato mediante gass cromatografia di massa, ricondotto a uso farmacologico e non voluttuario. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della valutazione medico-legale e ha chiesto l'accertamento della propria idoneità, impugnando poi con motivi aggiunti la graduatoria finale e l'avviso di convocazione al corso, nella parte in cui non la includevano. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza. Il verificatore ha diagnosticato una cefalea di tipo tensivo episodica sporadica, con episodi esigui e comunque non superiori, secondo la documentazione sanitaria acquisita, a due al mese, ritenendo la candidata idonea al prosieguo dell'iter concorsuale e attribuendo il coefficiente 2 al profilo sanitario. La ricorrente ha quindi sostenuto che l'amministrazione avesse travisato i fatti e applicato erroneamente i parametri di idoneità, qualificando come incompatibile una condizione sanitaria che, per frequenza e caratteristiche, non integrava la causa di inidoneità prevista dalla disciplina applicabile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ricordato che gli accertamenti dei requisiti psicofisici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ma restano sindacabili quando risultino affetti da travisamento dei fatti o illogicità. Nel caso concreto, la verificazione, svolta da un organismo pubblico composto da esperti, ha accertato una cefalea episodica sporadica compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale. Tale esito ha fatto emergere un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica, non superato dal Ministero della Difesa, che non ha prodotto elementi idonei a spiegare la diversa valutazione degli esami medici. Il giudice ha pertanto annullato il giudizio di inidoneità e, subordinatamente al superamento delle ulteriori prove concorsuali, la graduatoria finale nella parte in cui non contempla la ricorrente, secondo il punteggio di merito spettante. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, liquidate in euro 500.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando l'istruttoria è completa e le parti sono state sentite.

  • art. 27 c.p.a.

    ammissione con riserva della ricorrente al completamento dell'iter concorsuale

    È stato richiamato quale fondamento della misura cautelare interinale adottata durante il giudizio.

  • D.M. 4 giugno 2014

    le cefalee primitive a frequenza superiore ai 5 episodi/mese

    La verificazione ha ritenuto che la causa di inidoneità relativa alle cefalee primitive operasse solo oltre la soglia di frequenza indicata, non raggiunta dalla ricorrente, i cui episodi risultavano sporadici e non superiori a due al mese.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a giustificare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha concorso a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Le valutazioni medico-legali rese nell'ambito degli accertamenti psicofisici per l'accesso a ruoli militari, pur espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo quando risultino affette da travisamento dei fatti o illogicità.
  • Una verificazione affidata a un organismo pubblico specializzato può fondare l'annullamento del giudizio di inidoneità quando accerti, sulla base della documentazione sanitaria, una condizione compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale e faccia emergere un evidente errore nella valutazione amministrativa.
  • Quando la disciplina sanitaria individua una causa di inidoneità mediante una soglia quantitativa di frequenza dei sintomi, la dichiarazione di inidoneità richiede l'accertamento del superamento di tale soglia; non è sufficiente la mera appartenenza della patologia alla categoria astratta considerata dalla disciplina.
  • A fronte di una verificazione giudiziale che contraddica il giudizio sanitario amministrativo, l'amministrazione deve fornire elementi tecnici specifici e validi idonei a spiegare la diversa conclusione; in mancanza, il giudizio di inidoneità può essere annullato per errore nell'esercizio della discrezionalità tecnica.
  • L'annullamento del giudizio di inidoneità comporta l'annullamento della graduatoria nella parte lesiva, ma l'inserimento del candidato resta subordinato al superamento delle ulteriori prove concorsuali e all'attribuzione del punteggio spettante.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.