Sentenza n. 1168/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: della nota, denominata “Lettera_di_Contrasto_CA202446083”, del 18/09/25 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia ivi indicata; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: della nota del Municipio I di Roma Capitale, Direzione Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata, prot. n. CA/2025/0222723 del 13 novembre 2025, conosciuta attraverso l’avvenuto deposito in giudizio da parte di Roma Capitale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di inefficacia della SCIA contenuta nella nota denominata “Lettera_di_Contrasto_CA202446083” del 18 settembre 2025; con motivi aggiunti, nota endoprocedimentale del Municipio I del 13 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e tecnico)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per mancanza del contraddittorio procedimentale. Il provvedimento affermava lo svolgimento di interlocuzioni, la presentazione di osservazioni e la comunicazione di motivi ostativi, ma richiamava per tutti tali adempimenti lo stesso numero di protocollo e la stessa data coincidente con quella della presentazione della CILA, mentre tali attività partecipative non risultavano effettivamente svolte. È stata inoltre dedotta la mancata considerazione della relazione integrativa, corredata da documentazione e osservazioni sui profili ostativi all’assentibilità dell’intervento, protocollata il 16 settembre 2025, prima dell’adozione dell’atto impugnato. Con motivi aggiunti è stata impugnata una successiva nota del Municipio I, ritenuta dai ricorrenti lesiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate le censure procedimentali. Il provvedimento impugnato dava atto di un contraddittorio che in realtà non si era svolto e non indicava correttamente gli adempimenti partecipativi; inoltre ometteva di esaminare e menzionare la relazione integrativa presentata prima della decisione. Tali carenze violano i principi di correttezza del contraddittorio procedimentale e gli obblighi partecipativi e motivazionali stabiliti dalla l. n. 241/1990. Le successive note comunali non potevano sanare i vizi: erano atti interni di contenuto defensionale, rivolti all’Avvocatura capitolina e privi di natura conclusiva; ove fossero state considerate provvedimenti, avrebbero comunque integrato un’inammissibile motivazione postuma. Il giudice ha quindi annullato la dichiarazione di inefficacia della SCIA, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, da adottare all’esito della riedizione del procedimento con corretto contraddittorio, specifica confutazione dei motivi ostativi e compiuta valutazione delle osservazioni degli interessati. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché diretto contro un atto meramente endoprocedimentale e privo di lesività autonoma. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 6, 7 e ss. l. n. 241/1990
I principi di correttezza dell’azione amministrativa, partecipazione, istruttoria e motivazione impongono che il privato sia effettivamente posto in condizione di interloquire e che le osservazioni presentate prima della decisione siano esaminate dall’amministrazione.
art. 8 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio deve consentire un’effettiva partecipazione procedimentale; non è sufficiente richiamare formalmente interlocuzioni non realmente avvenute.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e la valutazione delle osservazioni del privato costituiscono garanzie partecipative effettive, non surrogabili da richiami documentali inesatti o da una motivazione successiva.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto superfluo l’avviso relativo alla possibile decisione su una questione rilevata d’ufficio, poiché l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza d’interesse era stata prospettata da Roma Capitale nella memoria depositata.
Massime di principio
- L’amministrazione che intenda dichiarare l’inefficacia di una SCIA deve rispettare un contraddittorio procedimentale effettivo, dando correttamente conto degli atti partecipativi realmente compiuti; non è sufficiente indicare formalmente interlocuzioni o comunicazioni mai avvenute.
- Le osservazioni e la documentazione presentate dal privato prima dell’adozione del provvedimento conclusivo devono essere concretamente esaminate e valutate; la loro omissione integra violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di motivazione.
- La motivazione del provvedimento non può essere integrata successivamente mediante note interne o atti difensivi dell’amministrazione; se tali atti non sono provvedimenti conclusivi, sono privi di efficacia sanante, mentre, ove se ne riconosca la natura provvedimentale, costituiscono motivazione postuma inammissibile.
- Le note meramente interne, prive di contenuto decisorio e rivolte agli organi di difesa dell’amministrazione, non sono autonomamente lesive e non possono costituire oggetto di impugnazione se non incidono direttamente sulla posizione giuridica del destinatario.
- L’annullamento per vizi procedimentali della dichiarazione di inefficacia della SCIA non impedisce all’amministrazione di rieditare il potere, purché il nuovo procedimento assicuri un corretto contraddittorio, confuti specificamente i motivi ostativi e valuti compiutamente le osservazioni del privato.
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