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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 22729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (XXXXX) per Euro 13.709,92, deducendo l'illegittimità della decisione per presunta errata qualificazione dell'efficacia della notifica della cartella. Nel primo motivo si denunciava la violazione degli artt. 25 e 26 del DPR 602/1973 e dell'art. 148 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse invece stata validamente effettuata ai sensi del DPR 602/1973 art.26 comma 1. In subordine, con il secondo motivo, si prospettava che, al più, la notifica fosse nulla ma non inesistente, considerato che il contribuente aveva tempestivamente impugnato l'atto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la decisione impugnata si fondava su due ragioni autonome (rationes decidendi) e la ricorrente aveva censurato soltanto una di esse; dunque il vizio dedotto non era idoneo a determinare la cassazione. Non si è entrati nel merito delle questioni sulla validità della notifica. Non sono state adottate statuizioni sulle spese in favore del resistente, non avendo questi svolto attività difensiva. È stato inoltre rilevato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13 e art.1 comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della notifica e della cartella di pagamento; la decisione impugnata è stata valutata avendo riguardo ai presupposti di validità formale della cartella ai sensi del DPR 602/1973.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26

    Riferimento specifico alla modalità di notifica della cartella: la ricorrente sosteneva che la notifica fosse stata effettuata regolarmente ex art.26; la CTR aveva invece ritenuto invalida la notifica per mancata presenza di elementi che rendessero manifesta la fondatezza della pretesa.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 148

    Richiamato in relazione alle norme sulla notificazione degli atti e sulla loro prova; contestazione volto a dimostrare la regolarità della notifica e le sue conseguenze processuali.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 156

    Richiamato a supporto della difesa circa la possibilità di considerare la notifica eventualmente affetta da nullità piuttosto che inesistente (argomento però non deciso per inammissibilità del ricorso).

  • Codice di Procedura Civile, articolo 160

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro di una difesa graduata sulle conseguenze delle irregolarità della notificazione.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, n. 3

    Norma processuale sulla cassazione per violazione di legge; invocata dalla ricorrente per censurare la decisione della CTR.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, art.1 comma 1‑quater

    Norma richiamata dalla Corte per disporre l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, 20.2.1999 n. 14306

    Precedente giurisprudenziale richiamato dalla CTR per stabilire che la cartella, se prima notificazione priva degli elementi che rendano intellegibile la pretesa, può essere ritenuta invalida.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata si fonda su più ragioni autonome, il ricorso per cassazione deve criticare tutte le rationes decidendi: l'omissione rende il ricorso inammissibile.
  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente, essa deve contenere gli elementi essenziali che consentano di comprendere la fondatezza della pretesa; la loro assenza può determinare invalidità della notifica.
  • Il giudizio sulla validità della notifica è formale e sostanziale: non basta dimostrare un'attività materiale di notifica, va verificato il contenuto e la conforme indicazione degli elementi richiesti dalle norme e dalla giurisprudenza.
  • In caso di notifica viziata, va valutato se il vizio determini nullità o inesistenza dell'atto; tuttavia, la questione deve essere efficacemente dedotta nel ricorso per ottenere pronunce di merito.
  • In cassazione non si introducono nuovi argomenti generici: il sindacato è limitato ai vizi espressamente denunciati e pertinenti alle decisioni impugnate.
  • Verificare sempre, prima di proporre ricorso per cassazione, che tutte le motivazioni decisive della sentenza di merito siano specificamente censurate per evitare l'inammissibilità.

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