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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36152/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iodice è stato condannato per il trasporto di rottami ferrosi senza autorizzazione (fatto commesso il 12/10/2010) ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006. Ha impugnato la sentenza deducendo (1) vizio di motivazione perché la responsabilità sarebbe stata affermata nonostante si trattasse di un unico trasporto e (2) chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo aderendo al consolidato orientamento secondo cui il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 è reato istantaneo e si integra anche con un unico trasporto quando non si tratti di mera occasionalità (valutate quantità dei rifiuti e un minimo di organizzazione). Ha osservato che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. poteva essere proposta in cassazione per effetto dello ius superveniens, ma la sua applicazione richiede accertamenti di merito non attuabili in sede di legittimità; tuttavia, poiché nel frattempo è maturata la prescrizione del reato (12/10/2015), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006

    Il reato è stato interpretato come reato istantaneo: è sufficiente un unico trasporto abusivo non occasionalmente eseguito (valutando quantità e minimo di organizzazione) per integrare la fattispecie.

  • art. 6, comma 1, lett. d) d.l. 6/11/2008, n. 172 (conv. Legge 30/12/2008, n. 210)

    art. 6, comma 1, lett. d) d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210)

    Citata come norma analoga applicabile nei territori in stato di emergenza: anche tale norma configura reato istantaneo per una singola condotta di gestione illecita.

  • art. 131-bis cod. pen.

    art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La causa di non punibilità può essere applicata anche se la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore della norma (ius superveniens) e può essere proposta in cassazione; la sua valutazione richiede accertamenti di merito.

  • art. 609, comma terzo, c.p.p.

    art. 609, comma terzo, cod. proc. pen.

    Consente di proporre in cassazione una nuova norma sopravvenuta rispetto alla data della sentenza impugnata; da ciò discende la possibilità di invocare art. 131-bis in questa sede.

  • art. 129 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio la causa di non punibilità se ricorrono i presupposti, sulla base degli accertamenti compiuti.

  • art. 620, comma primo, lett. l) c.p.p.

    art. 620, comma primo, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma che regola l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione quando, fra l'altro, il reato è estinto; la Corte ha applicato questo principio avendo rilevato la prescrizione maturata.

Massime di principio

  • Il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) è reato istantaneo: anche un unico trasporto può integrare la fattispecie se non si tratta di mera occasionalità; per escludere la responsabilità occorre dimostrare l'effettiva occasionalità (piccole quantità, assenza di organizzazione, assenza di reiterazione e di profitto).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere invocata anche successivamente alla sentenza di merito quando la norma sia sopravvenuta, ma la sua applicazione richiede valutazioni di fatto che spettano al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione.
  • Quando in cassazione viene rilevata la sopravvenuta prescrizione del reato, questa prevale sulla possibilità di annullare con rinvio per far valutare la tenuità: la Corte annulla senza rinvio per estinzione del reato.
  • Per la difesa in casi simili è strategico raccogliere e documentare elementi sulla ridotta quantità dei rifiuti, l'assenza di attività organizzata (es. nessun mezzo o personale dedicato), la mancanza di scopo di lucro e la sporadicità dell'episodio, al fine di sostenere l'occasionalità o la particolare tenuità del fatto.

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