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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2505

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2505 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso nell’acqua di abbeveraggio e a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio (titolare dell’autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628

Normativa europea32025R2505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza nuovi impieghi dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi, sulla base delle valutazioni EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia. L’autorizzazione riguarda suinetti svezzati e suini da ingrasso nell’acqua di abbeveraggio, nonché tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione nei mangimi e, per alcune formulazioni, anche nell’acqua di abbeveraggio. Il testo classifica gli additivi nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 introducendo una condizione specifica per evitare il superamento dei livelli di sicurezza quando gli additivi sono somministrati nell’acqua.

Autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi e acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati, suini da ingrasso e tacchini, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione, in particolare Alzchem Trostberg GmbH, per l’immissione sul mercato e l’uso dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per l’alimentazione animale. Riguarda l’uso nei suinetti svezzati e nei suini da ingrasso nell’acqua di abbeveraggio, nonché nei tacchini da ingrasso e nei tacchini allevati per la riproduzione nei mangimi e, per alcune autorizzazioni, anche nell’acqua di abbeveraggio. Sono esclusi gli usi non espressamente autorizzati nell’allegato; è vietato l’uso simultaneo negli alimenti e nell’acqua di abbeveraggio nei casi previsti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Autorizzazione dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2505 della Commissione autorizza nuovi impieghi dell’acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi, sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e del parere del laboratorio di riferimento. Il provvedimento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama il fatto che gli additivi erano già stati autorizzati in precedenza per alcune specie e usi, in particolare con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 e, successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628. Le nuove domande di autorizzazione riguardavano ulteriori impieghi; l’EFSA ha espresso pareri favorevoli sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia zootecnica nei casi pertinenti. La Commissione conclude quindi che sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e procede all’autorizzazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’autorizzazione riguarda il titolare Alzchem Trostberg GmbH e gli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano i due additivi. Sono interessati:

  • i suinetti svezzati e i suini da ingrasso, per l’uso nell’acqua di abbeveraggio;
  • i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione, per l’uso nei mangimi e, per alcune voci, anche nell’acqua di abbeveraggio.

Il regolamento non apre a usi generali: l’impiego è consentito solo entro le specie, le forme di somministrazione e i limiti riportati nell’allegato.

Classificazione degli additivi e qualificazione funzionale

Per i suinetti e i suini da ingrasso, la Commissione accoglie l’impostazione dell’EFSA secondo cui gli additivi non devono essere classificati nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", ma nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", tenuto conto del loro effetto sul rendimento zootecnico. Per i tacchini, la classificazione è anch’essa quella degli additivi zootecnici, con finalità di miglioramento dei parametri di rendimento.

Condizioni di autorizzazione per suinetti svezzati e suini da ingrasso

Per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso, l’allegato autorizza l’uso nell’acqua di abbeveraggio con limiti compresi tra 200 e 600 mg di acido guanidinoacetico per litro di acqua, a seconda della voce. Le condizioni richiedono che:

  • il tasso di umidità sia indicato sull’etichetta dell’additivo;
  • l’additivo possa essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio;
  • nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio;
  • si tenga conto dell’integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina;
  • non sia consentito l’uso simultaneo dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi.

È inoltre stabilito che, tenuto conto dell’effettiva assunzione di acqua rispetto ai mangimi, la quantità somministrata nell’acqua non deve superare quella corrispondente al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo; per una delle voci l’allegato precisa anche che non deve essere inferiore alla quantità corrispondente al tenore minimo di 600 mg/kg di mangime completo.

Condizioni di autorizzazione per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione

Per i tacchini da ingrasso e per i tacchini allevati per la riproduzione sono autorizzati due tipi di impiego: nei mangimi e, per alcune voci, anche nell’acqua di abbeveraggio. I limiti fissati dall’allegato sono:

  • 600-1 200 mg di acido guanidinoacetico per kg di mangime completo con umidità al 12 %;
  • 300-600 mg di acido guanidinoacetico per litro di acqua di abbeveraggio, per le voci che ammettono tale modalità.

Le condizioni operative prevedono che:

  • il tasso di umidità sia indicato sull’etichetta dell’additivo;
  • l’additivo possa essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio quando previsto;
  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e, per alcuni casi, la stabilità al trattamento termico e nell’acqua di abbeveraggio;
  • occorra prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina;
  • non sia consentito l’uso simultaneo nei mangimi e nell’acqua.

Anche qui la Commissione richiede che la quantità somministrata nell’acqua non ecceda quella che corrisponderebbe al massimo autorizzato di 1 200 mg/kg di mangime completo, in funzione dell’effettiva assunzione di acqua da parte degli animali.

Valutazioni EFSA e profili di sicurezza

La decisione si fonda sui pareri EFSA del 28 settembre 2022 e del 18 marzo 2025. L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi sono sicuri per animali, consumatori e ambiente e non presentano tossicità per inalazione né proprietà irritanti o sensibilizzanti per pelle e occhi. Per i suinetti e i suini da ingrasso l’EFSA ha anche ritenuto che l’impiego nell’acqua di abbeveraggio possa migliorare il rendimento zootecnico; per i tacchini ha confermato sia la sicurezza sia l’efficacia a livelli minimi di impiego indicati nell’allegato.

Aspetti procedurali e laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha considerato valide e applicabili a entrambe le domande le conclusioni e raccomandazioni della valutazione precedente relativa agli stessi additivi, verificata dall’EFSA nel 2016. Per questo motivo non è stata richiesta una relazione di valutazione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’autorizzazione riportata nell’allegato ha termine il 1° gennaio 2036. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’acido guanidinoacetico e il preparato di acido guanidinoacetico sono autorizzati come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni indicate nell’allegato.

Specie destinatarie e impieghi consentiti

Per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso l’autorizzazione riguarda l’uso nell’acqua di abbeveraggio; per i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione l’autorizzazione riguarda l’uso nei mangimi e, per alcune voci dell’allegato, anche nell’acqua di abbeveraggio.

Condizioni d’uso e limiti di impiego

L’allegato fissa tenori minimi e massimi, espressi in mg di acido guanidinoacetico per kg di mangime completo o per litro di acqua di abbeveraggio. Per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso sono indicati, a seconda della voce autorizzata, limiti di 200-600 mg/l di acqua; per i tacchini, limiti di 600-1 200 mg/kg di mangime completo e, ove previsto, 300-600 mg/l di acqua. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione, stabilità nell’acqua di abbeveraggio e, per i tacchini, anche stabilità al trattamento termico.

Divieto di uso simultaneo

Per gli impieghi autorizzati nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo nei mangimi e nell’acqua, al fine di evitare il superamento dei limiti di sicurezza per gli animali bersaglio.

Condizioni nutrizionali complementari

Nell’uso degli additivi occorre prestare attenzione all’integrazione di vitamina B12 e di agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione animale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628, in ciascuna delle quattro tabelle e nella colonna "Altre disposizioni", è aggiunto il punto 6, che impone di garantire, tenuto conto dell’effettiva assunzione di acqua rispetto ai mangimi, che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell’acqua non superi quella che sarebbe somministrata nei mangimi al tenore massimo di 1 200 mg/kg di mangime completo.

Durata dell’autorizzazione e entrata in vigore

Per tutte le voci dell’allegato il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 1° gennaio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecniaregolamentazione del mercato interno

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