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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2502

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2502 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di proteasi prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232 e spore vitali di Bacillus velezensis NRRL B-50508, Bacillus velezensis NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e suinetti svezzati di specie di suidi minori (titolare dell’autorizzazione: Genencor International B.V.)

Normativa europea32025R2502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato composto da proteasi prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232 e da spore vitali di tre ceppi di Bacillus come additivo per mangimi. L’autorizzazione è limitata a specifiche specie e categorie animali, con condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA in ordine a sicurezza ed efficacia e fissa il termine finale dell’autorizzazione al 1° gennaio 2036.

Autorizzazione di un preparato di proteasi con spore di Bacillus come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e suinetti svezzati di specie suine minori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore mangimistico e ai titolari dell’autorizzazione per l’immissione e l’uso nell’alimentazione animale del preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e a suinetti svezzati di specie di suidi minori; è escluso l’uso per i suinetti lattanti di specie di suidi minori, domanda che è stata ritirata dal richiedente. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e resta applicabile fino al 1° gennaio 2036 quale fine del periodo di autorizzazione indicato in allegato.

Autorizzazione di un preparato di proteasi come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2502 della Commissione autorizza un preparato di proteasi prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232 e spore vitali di Bacillus velezensis NRRL B-50508, Bacillus velezensis NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi. La decisione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, sulla base della domanda presentata dall’operatore interessato e del parere favorevole dell’EFSA del 29 gennaio 2025.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne definisce i presupposti procedurali e sostanziali. Nell’istruttoria, l’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre ritenuto che non sia irritante per occhi o pelle, ma debba essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, con rischio in caso di esposizione cutanea o respiratoria. L’Autorità ha anche ritenuto che il prodotto possa essere efficace nei suini da ingrasso e in altre specie suine minori nella stessa fase fisiologica ai livelli indicati nell’allegato, senza ritenere necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione copre il preparato classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’uso è consentito per:

  • suini da ingrasso di tutte le specie di suidi;
  • suinetti svezzati di specie di suidi minori.

La Commissione precisa che la nozione di "altre specie suine minori nella stessa fase fisiologica" comprende, nel caso concreto, i suinetti svezzati di specie suine minori o i suini da ingrasso di specie suine minori. La domanda relativa ai suinetti lattanti di specie di suidi minori è stata invece ritirata il 27 giugno 2025 e non rientra nell’autorizzazione.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a63 e ne descrive la composizione: preparato solido contenente proteasi (EC 3.4.21.62) prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232, con attività minima di 50 000 U/g, e spore vitali dei ceppi Bacillus velezensis NRRL B-50508, Bacillus velezensis NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510, in rapporto 1:1:1, per un totale minimo di 1,5 × 10^9 CFU/g di Bacillus spp. Sono inoltre previsti limiti di composizione per olio minerale alimentare (≤ 0,4 %) e alcole polivinilico alimentare (≤ 3,5 %).

Il regolamento rinvia ai metodi di analisi per:

  • la quantificazione della proteasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, mediante metodo colorimetrico basato sull’idrolisi enzimatica di un substrato di caseina reticolato colorato a pH 10,0 e 50 °C;
  • l’identificazione dei ceppi batterici mediante PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA;
  • il conteggio complessivo di Bacillus spp. mediante metodo dello spatolamento superficiale con triptone soia agar (EN 15784).

Condizioni di impiego nei mangimi

Per i mangimi completi con umidità del 12 %, il livello minimo autorizzato è pari a 5 000 U di proteasi e 1,5 × 10^8 CFU di Bacillus spp. per kg di mangime completo. L’allegato impone anche obblighi informativi: nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Tutela della salute degli utilizzatori

In considerazione della valutazione di rischio richiamata nei considerando, il regolamento impone agli operatori del settore mangimistico di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative e procedurali, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per la pelle e per le vie respiratorie.

Durata, efficacia ed applicazione

Il periodo di autorizzazione termina il 1° gennaio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione richiama infine la conformità delle misure al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Ambito dell’impiego autorizzato

L’allegato limita l’uso ai suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e ai suinetti svezzati di specie di suidi minori. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa ai suinetti lattanti di specie di suidi minori, che quindi non rientrano nell’autorizzazione.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L’additivo, identificato con il numero 4a63, è un preparato solido contenente proteasi (EC 3.4.21.62) prodotta con Bacillus subtilis CBS 148232 (attività minima 50 000 U/g) e spore vitali di Bacillus velezensis NRRL B-50508, Bacillus velezensis NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510, in rapporto 1:1:1 e con almeno 1,5 × 10^9 CFU/g complessivi di Bacillus spp.; sono previsti anche limiti per olio minerale alimentare (≤ 0,4 %) e alcole polivinilico alimentare (≤ 3,5 %). L’allegato descrive i metodi analitici per la quantificazione della proteasi e per l’identificazione e il conteggio dei ceppi batterici.

Livelli minimi di impiego

Per i mangimi completi con umidità al 12 %, il tenore minimo autorizzato è pari a 5 000 U di proteasi e 1,5 × 10^8 CFU di Bacillus spp. per kg di mangime completo.

Obblighi di uso e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore mangimistico devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

Il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 1° gennaio 2036.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalizootecniasicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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