Regolamento (UE) 2025/2511
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2511 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 come additivo per mangimi destinati ai ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Chr. Hansen A/S)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 come additivo zootecnico appartenente al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione riguarda i ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione e fissa condizioni d’impiego, inclusa la possibilità di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste specifiche misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione come additivo per mangimi di un preparato di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 per ruminanti destinati alla produzione di latte/la riproduzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’impiego del preparato autorizzato nell’alimentazione animale dei ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione. Riguarda sia l’uso nei mangimi completi sia, espressamente, l’uso nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni tecniche indicate nell’allegato. L’autorizzazione è concessa nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento è inoltre testo rilevante ai fini del SEE. È esclusa ogni utilizzazione al di fuori delle specie/categorie e delle condizioni riportate nell’allegato.
Autorizzazione di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2511 della Commissione autorizza un preparato composto da Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’atto si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 9 aprile 2025 e riguarda i ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 di tale regolamento e corredata della documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente; ha inoltre ritenuto il prodotto efficace come additivo zootecnico nelle vacche da latte e negli altri ruminanti da latte, sia nei mangimi sia nell’acqua.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione
L’autorizzazione concerne il preparato identificato nell’allegato con il numero 4b1896, titolare Chr. Hansen A/S. Il prodotto è classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale». La specie/categoria destinataria è costituita dai ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione. L’autorizzazione opera nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.
Composizione del preparato e caratteristiche tecniche
L’allegato descrive l’additivo come un preparato in forma solida contenente spore vitali di Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 in rapporto 1:1, con tenore complessivo minimo di 3,2 × 10^10 CFU per grammo di additivo. Ai fini del controllo ufficiale e dell’identificazione, sono previsti il metodo EN 15784 per il conteggio e metodi basati su sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697.
Condizioni di impiego nei mangimi e nell’acqua
Per i mangimi completi con umidità al 12% è fissato un livello minimo di 3,8 × 10^8 CFU/kg. Per l’acqua di abbeveraggio è indicato un livello minimo di 7,4 × 10^7 CFU/l, ma l’allegato precisa anche che, se l’additivo è utilizzato nell’acqua, deve essere garantita una dose minima di 9,6 × 10^9 CFU per animale al giorno. Il regolamento consente espressamente l’uso nell’acqua di abbeveraggio.
Prescrizioni di sicurezza e tutela degli utilizzatori
Dalle valutazioni dell’EFSA emerge che il preparato non è irritante per pelle e occhi, ma è un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; per questo la Commissione richiede misure di protezione adeguate. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione; se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Indicazioni per etichettatura/istruzioni d’uso e stabilità
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Si tratta di prescrizioni rilevanti per la corretta commercializzazione e per l’impiego in azienda.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e efficacia
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 1o gennaio 2036. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Campo di impiego e specie bersaglio
L’autorizzazione riguarda i ruminanti per la produzione di latte/la riproduzione. Nell’allegato è precisato che l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio, oltre che nei mangimi, con una dose minima giornaliera di 9,6 × 10^9 CFU per animale quando impiegato nell’acqua.
Composizione e identificazione dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1896 e con titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S. Il preparato è composto da Bacillus paralicheniformis DSM 33902 e Bacillus subtilis DSM 33903 in rapporto 1:1, in forma solida, con almeno 3,2 × 10^10 CFU/g di additivo.
Condizioni d’uso e livelli minimi
Per i ruminanti destinati alla produzione di latte/la riproduzione è fissato un tenore minimo di 3,8 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per l’acqua di abbeveraggio è indicato un tenore minimo di 7,4 × 10^7 CFU/l, fermo restando il vincolo della dose minima per animale/giorno. L’allegato prevede anche che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori
In base alle conclusioni EFSA richiamate nei considerando, il preparato è considerato non irritante per la pelle e per gli occhi, ma sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie. Pertanto, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Metodi di analisi
L’allegato richiama, per il conteggio nell’additivo, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, il metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di triptone soia agar (EN 15784). Per l’identificazione sono previsti metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 1o gennaio 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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