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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2498

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2498 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione del 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani

Normativa europea32025R2498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego del 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi, a seguito della valutazione favorevole dell’EFSA e delle verifiche del laboratorio di riferimento. L’autorizzazione è limitata a tutte le specie animali tranne gatti e cani ed è accompagnata da specifiche condizioni d’uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori. Non sono fissati tenori massimi per motivi di sicurezza, ma è previsto un tenore massimo raccomandato da indicare in etichetta.

Autorizzazione del 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi per tutte le specie animali, ad eccezione di gatti e cani, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo degli aromatizzanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali, con esclusione espressa di gatti e cani. L’autorizzazione riguarda l’additivo immesso sul mercato come premiscela e le relative miscele di mangimi, con prescrizioni di etichettatura e di sicurezza per gli utilizzatori. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 1o gennaio 2036.

Autorizzazione del 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2498 della Commissione autorizza l’uso del 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one come additivo per mangimi, inquadrandolo nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’adozione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA del 24 giugno 2025, nonché delle valutazioni del laboratorio di riferimento.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione presentata per il 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento base. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza è sicura per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori dovuti a irritazione e sensibilizzazione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Ambito di applicazione e specie interessate

L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con esclusione espressa di gatti e cani. L’allegato specifica che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. La durata dell’autorizzazione è fissata fino al 1o gennaio 2036.

Condizioni tecniche di utilizzo

L’allegato prevede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano sempre indicate:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico.

Inoltre, l’etichettatura dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

  • tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani: 10 mg.

La Commissione precisa che non sono necessari tenori massimi obbligatori per ragioni di sicurezza; il controllo è affidato alla disciplina di etichettatura.

Etichettatura delle premiscele

Se il livello d’uso della sostanza nelle premiscele comporta il superamento del tenore massimo raccomandato, l’etichetta della premiscela deve indicare:

  • il gruppo funzionale;
  • il numero di identificazione;
  • il nome dell’additivo;
  • la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Tali prescrizioni mirano a consentire un controllo più efficace lungo la filiera e a garantire la corretta informazione degli utilizzatori professionali.

Tutela della salute degli utilizzatori

Poiché l’EFSA ha qualificato la sostanza come irritante e sensibilizzante, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Valutazione scientifica e assenza di ulteriori prescrizioni

La Commissione segnala che il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili alla nuova domanda le conclusioni di una precedente valutazione sul medesimo additivo, per cui non è stata richiesta una nuova relazione del laboratorio ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005. L’EFSA ha altresì ritenuto non necessarie ulteriori dimostrazioni dell’efficacia, poiché la sostanza è già utilizzata come aroma negli alimenti e nei mangimi per gatti e cani. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato. L’autorizzazione riguarda il 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one con numero di identificazione 2b13010.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali, con esclusione espressa di gatti e cani. Nell’allegato è indicato che il prodotto deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Condizioni di utilizzo ed etichettatura

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12 %: 10 mg per tutte le specie animali ad eccezione di gatti e cani. Se il livello d’uso in premiscela supera tale valore, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione

I considerando richiamano il parere EFSA del 24 giugno 2025, secondo cui la sostanza è sicura per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. EFSA ha inoltre rilevato che la sostanza è irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, con rischio da esposizione per gli utilizzatori. Non sono state ritenute necessarie ulteriori dimostrazioni di efficacia né prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Assenza di tenori massimi obbligatori e controllo tramite etichetta

La Commissione afferma che non vi sono motivi di sicurezza per fissare tenori massimi per la sostanza; tuttavia, per consentire un migliore controllo, viene imposto l’inserimento in ეტichetta del tenore massimo raccomandato e, in caso di superamento nelle premiscele, di ulteriori informazioni identificative.

Entrata in vigore, efficacia e durata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicato il 1o gennaio 2036 come fine del periodo di autorizzazione.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturasalute e sicurezza sul lavoro

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