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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2501

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per quanto riguarda l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica

Normativa europea32025R2501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicabile alle sostanze utilizzabili nella produzione biologica, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. In particolare autorizza l’impiego delle proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele, se disponibili di origine biologica. Inoltre proroga fino al 31 dicembre 2027 il regime previgente per i prodotti per la pulizia e la disinfezione, rinviando al 1° gennaio 2028 l’applicazione della disciplina nuova su tali elenchi.

Modifica l’elenco delle sostanze autorizzate nella produzione biologica, consentendo l’uso delle proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di specifici succhi, vini di frutta e idromele, e prorogando il regime transitorio per i prodotti per la pulizia e disinfezione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera biologica e, in particolare, ai soggetti che utilizzano additivi, coadiuvanti tecnologici e sostanze impiegate nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Incide sul territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; contiene anche disposizioni transitorie che prorogano fino al 31 dicembre 2027 l’applicazione di regole previgenti per i prodotti per la pulizia e la disinfezione, con applicazione delle nuove regole dal 1° gennaio 2028. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per la produzione biologica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501 della Commissione aggiorna l’elenco delle sostanze autorizzate nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. L’intervento deriva dall’esame delle schede presentate dagli Stati membri e dalle valutazioni dell’EGTOP, e mira sia ad ampliare le sostanze utilizzabili in taluni processi alimentari, sia a prorogare un regime transitorio in attesa del completamento della disciplina sui prodotti per la pulizia e la disinfezione.

Finalità e contesto

La Commissione richiama l’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e la procedura prevista dall’articolo 24, paragrafo 7, per l’autorizzazione di nuove sostanze. I considerando evidenziano che gli Stati membri hanno presentato fascicoli relativi a determinate sostanze e che l’EGTOP ha formulato raccomandazioni tecniche, in particolare favorevoli all’impiego di proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici. Viene inoltre segnalato che la valutazione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione richiede più tempo del previsto, rendendo necessario mantenere applicabile il regime precedente fino al completamento del nuovo elenco.

Nuove sostanze autorizzate nell’allegato V

L’articolo 1, punto 4, modifica l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Nell’allegato V, parte A, dedicato agli additivi alimentari e ai coadiuvanti tecnologici autorizzati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, vengono inserite due nuove voci dopo «Fibre di legno»:

  • proteina di piselli;
  • proteina di patate.

Per entrambe le sostanze l’uso autorizzato è limitato alla chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele. Il testo specifica che per «vini di frutta» si intendono i vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere. Per entrambe le sostanze è inoltre prevista la clausola «se disponibile di origine biologica».

Regime transitorio per pulizia e disinfezione

L’articolo 1, punti 1, 2 e 3, interviene sulle disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. In particolare:

  • l’articolo 11 è riscritto prevedendo che l’allegato VII continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027 e l’allegato IX fino al 31 dicembre 2023;
  • all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2025» è sostituita con «31 dicembre 2027»;
  • l’articolo 13 è modificato prevedendo che l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applichi soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2028.

La ratio è evitare un vuoto normativo e consentire all’EGTOP di completare la valutazione delle sostanze destinate alla pulizia e disinfezione nella produzione biologica, nonché alla Commissione di adottare i relativi elenchi aggiornati.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Autorizzazione di nuove sostanze nella produzione biologica

Modifica l’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 inserendo, dopo la voce «Fibre di legno», le voci «Proteina di piselli» e «Proteina di patate». Le sostanze sono autorizzate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi sidro di mele e sidro di pere) e idromele, con la precisazione «se disponibile di origine biologica».

Proroga del regime transitorio per pulizia e disinfezione

L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è modificato stabilendo che l’allegato VII continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027. La motivazione è la necessità di più tempo per completare la valutazione EGTOP e consentire alla Commissione di adottare i nuovi elenchi per la pulizia e la disinfezione.

Rinvio dell’applicazione delle nuove regole per i prodotti per pulizia e disinfezione

All’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 il terzo comma è sostituito prevedendo che l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2028. In questo modo le disposizioni sugli elenchi dei prodotti per la pulizia e disinfezione entrano operativamente in vigore solo da tale data.

Adeguamento del termine transitorio dell’articolo 12

All’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2025» è sostituita con «31 dicembre 2027», coerentemente con la proroga del regime transitorio e con la necessità di mantenere applicabile il quadro precedente per il periodo aggiuntivo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproduzione biologicasicurezza alimentareetichettatura e ingredientiagricolturaregimi transitori

Testo integrale

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