Regolamento (UE) 2025/2501
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per quanto riguarda l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicabile alle sostanze utilizzabili nella produzione biologica, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. In particolare autorizza l’impiego delle proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele, se disponibili di origine biologica. Inoltre proroga fino al 31 dicembre 2027 il regime previgente per i prodotti per la pulizia e la disinfezione, rinviando al 1° gennaio 2028 l’applicazione della disciplina nuova su tali elenchi.
Modifica l’elenco delle sostanze autorizzate nella produzione biologica, consentendo l’uso delle proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di specifici succhi, vini di frutta e idromele, e prorogando il regime transitorio per i prodotti per la pulizia e disinfezione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera biologica e, in particolare, ai soggetti che utilizzano additivi, coadiuvanti tecnologici e sostanze impiegate nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Incide sul territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; contiene anche disposizioni transitorie che prorogano fino al 31 dicembre 2027 l’applicazione di regole previgenti per i prodotti per la pulizia e la disinfezione, con applicazione delle nuove regole dal 1° gennaio 2028. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per la produzione biologica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501 della Commissione aggiorna l’elenco delle sostanze autorizzate nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. L’intervento deriva dall’esame delle schede presentate dagli Stati membri e dalle valutazioni dell’EGTOP, e mira sia ad ampliare le sostanze utilizzabili in taluni processi alimentari, sia a prorogare un regime transitorio in attesa del completamento della disciplina sui prodotti per la pulizia e la disinfezione.
Finalità e contesto
La Commissione richiama l’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e la procedura prevista dall’articolo 24, paragrafo 7, per l’autorizzazione di nuove sostanze. I considerando evidenziano che gli Stati membri hanno presentato fascicoli relativi a determinate sostanze e che l’EGTOP ha formulato raccomandazioni tecniche, in particolare favorevoli all’impiego di proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici. Viene inoltre segnalato che la valutazione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione richiede più tempo del previsto, rendendo necessario mantenere applicabile il regime precedente fino al completamento del nuovo elenco.
Nuove sostanze autorizzate nell’allegato V
L’articolo 1, punto 4, modifica l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Nell’allegato V, parte A, dedicato agli additivi alimentari e ai coadiuvanti tecnologici autorizzati ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, vengono inserite due nuove voci dopo «Fibre di legno»:
- proteina di piselli;
- proteina di patate.
Per entrambe le sostanze l’uso autorizzato è limitato alla chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele. Il testo specifica che per «vini di frutta» si intendono i vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere. Per entrambe le sostanze è inoltre prevista la clausola «se disponibile di origine biologica».
Regime transitorio per pulizia e disinfezione
L’articolo 1, punti 1, 2 e 3, interviene sulle disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. In particolare:
- l’articolo 11 è riscritto prevedendo che l’allegato VII continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027 e l’allegato IX fino al 31 dicembre 2023;
- all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2025» è sostituita con «31 dicembre 2027»;
- l’articolo 13 è modificato prevedendo che l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applichi soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2028.
La ratio è evitare un vuoto normativo e consentire all’EGTOP di completare la valutazione delle sostanze destinate alla pulizia e disinfezione nella produzione biologica, nonché alla Commissione di adottare i relativi elenchi aggiornati.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Autorizzazione di nuove sostanze nella produzione biologica
Modifica l’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 inserendo, dopo la voce «Fibre di legno», le voci «Proteina di piselli» e «Proteina di patate». Le sostanze sono autorizzate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi sidro di mele e sidro di pere) e idromele, con la precisazione «se disponibile di origine biologica».
Proroga del regime transitorio per pulizia e disinfezione
L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è modificato stabilendo che l’allegato VII continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027. La motivazione è la necessità di più tempo per completare la valutazione EGTOP e consentire alla Commissione di adottare i nuovi elenchi per la pulizia e la disinfezione.
Rinvio dell’applicazione delle nuove regole per i prodotti per pulizia e disinfezione
All’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 il terzo comma è sostituito prevedendo che l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2028. In questo modo le disposizioni sugli elenchi dei prodotti per la pulizia e disinfezione entrano operativamente in vigore solo da tale data.
Adeguamento del termine transitorio dell’articolo 12
All’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2025» è sostituita con «31 dicembre 2027», coerentemente con la proroga del regime transitorio e con la necessità di mantenere applicabile il quadro precedente per il periodo aggiuntivo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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