Regolamento (UE) 2025/2500
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2500 della Commissione, dell'11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649 come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e agli uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: S.I.Lesaffre)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un preparato microbico composto da tre ceppi di Bacillus come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e agli uccelli ornamentali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente, nonché potenzialmente efficace alle condizioni d’uso proposte. Il testo stabilisce inoltre le condizioni di impiego, i requisiti di etichettatura/uso, le indicazioni sui metodi di analisi e misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Autorizzazione all’immissione e all’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649 per il pollame da ingrasso e gli uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’uso del preparato indicato nell’allegato, in qualità di additivo per l’alimentazione animale appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente il pollame da ingrasso e gli uccelli ornamentali, alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e contiene anche prescrizioni per la tutela della salute degli utilizzatori; non risulta esteso ad altre specie o categorie animali diverse da quelle espressamente indicate.
Autorizzazione di un preparato di Bacillus come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2500 della Commissione autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato composto da Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649 come additivo per mangimi. L’atto si colloca nel procedimento ordinario di autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 6 maggio 2025.
Contesto e valutazione scientifica
Dai considerando emerge che la domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è risultata completa della documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre ritenuto che in forma concentrata non sia irritante per pelle e occhi, ma ha evidenziato che entrambe le forme dell’additivo sono sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. L’Autorità ha anche considerato l’additivo potenzialmente efficace nei polli da ingrasso, in altro pollame da ingrasso e negli uccelli ornamentali al livello minimo di 3 × 10^7 CFU totali/kg di mangime completo.
Ambito di autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il pollame da ingrasso e gli uccelli ornamentali. Il preparato è classificato nella categoria degli «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale degli «stabilizzatori della flora intestinale». La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e autorizza quindi l’uso del preparato alle condizioni dell’allegato.
Composizione e identificazione dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1898 e indica S.I.Lesaffre quale titolare dell’autorizzazione. Il preparato è costituito da Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649, presenti nel rapporto 1:1:1, per un contenuto complessivo minimo di 2 × 10^8 CFU/g di additivo in forme solide. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei tre ceppi indicati.
Metodi di analisi
Per l’identificazione del preparato sono previsti metodi di sequenziamento del DNA oppure elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697. Il conteggio dell’additivo nelle matrici interessate deve essere effettuato mediante il metodo dello spatolamento superficiale con triptone soia agar, secondo EN 15784, applicabile all’additivo, alle premiscele e ai mangimi composti.
Condizioni di impiego e coimpiego con altri coccidiostatici
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È ammesso l’uso contemporaneo con determinati coccidiostatici, purché nel rispetto delle rispettive autorizzazioni: diclazuril, narasina, maduramicina ammonio, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, la combinazione di narasina e nicarbazina, lasalocid e alofuginone.
Sicurezza degli utilizzatori
Il regolamento pone un’attenzione specifica alla tutela degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi. Se tali misure non bastano a eliminare l’esposizione, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Durata e efficacia del regolamento
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 1° gennaio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato stesso.
Basi normative e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e il parere EFSA del 6 maggio 2025, che conclude per la sicurezza del preparato per specie bersaglio, consumatori e ambiente e per la sua efficacia ai livelli minimi proposti.
Specie destinatarie e dose minima
L’additivo è autorizzato per il pollame da ingrasso e gli uccelli ornamentali. Il livello minimo di inclusione indicato nell’allegato è pari a 3 × 10^7 CFU totali/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1898 e con titolare dell’autorizzazione S.I.Lesaffre. Il preparato contiene Bacillus velezensis NRRL B-67647, Bacillus pumilus NRRL B-67648 e Bacillus licheniformis NRRL B-67649 nel rapporto 1:1:1, per un totale di almeno 2 × 10^8 CFU/g di additivo in forme solide. L’identificazione può avvenire mediante sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697); il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si effettua con il metodo dello spatolamento superficiale su triptone soia agar (EN 15784).
Condizioni d’uso e indicazioni per etichettatura/impiego
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere usato contemporaneamente a specifici coccidiostatici, nel rispetto delle rispettive autorizzazioni: diclazuril, narasina, maduramicina ammonio, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, combinazione di narasina e nicarbazina, lasalocid e alofuginone.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle; il considerando rileva inoltre che il preparato è sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie e che l’esposizione cutanea o respiratoria è considerata rischiosa.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa il termine del periodo di autorizzazione al 1° gennaio 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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