Regolamento (UE) 2025/2503
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2503 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a pollame diverso dal pollame da ingrasso e dal pollame allevato per la produzione di uova e per la riproduzione e a specie suine diverse dalle scrofe di tutte le specie di suidi (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma EOOD)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un additivo per mangimi a base di tre attività enzimatiche prodotte da Trichoderma citrinoviride DSM 33578, sulla base della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei pareri favorevoli dell’EFSA. L’autorizzazione è limitata a talune categorie di pollame e suini, con dosaggi minimi e condizioni d’uso specifiche indicate in allegato. Sono previste misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare l’uso di dispositivi di protezione respiratoria e cutanea quando i rischi non possano essere eliminati con misure organizzative. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed è valido fino al 1o gennaio 2036.
Autorizzazione, per l’uso nei mangimi, di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotto da Trichoderma citrinoviride DSM 33578, come additivo zootecnico per specifiche categorie di pollame e suini.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore mangimistico e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato enzimatico identificato in allegato con numero 4a39. L’autorizzazione concerne il pollame diverso dal pollame da ingrasso e dal pollame allevato per la produzione di uova e per la riproduzione, nonché le specie suine diverse dalle scrofe di tutte le specie di suidi. Le condizioni di impiego e gli obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori sono fissati nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Il periodo di autorizzazione termina il 1o gennaio 2036.
Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi
Il regolamento attua la disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, autorizzando un preparato enzimatico prodotto da Trichoderma citrinoviride DSM 33578. La Commissione fonda la decisione sui pareri scientifici dell’EFSA e conclude che il prodotto soddisfa le condizioni di autorizzazione previste dal diritto UE.
Contesto normativo e iter valutativo
La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione prescritta. Nei considerando si dà conto dei pareri EFSA del 23 novembre 2022 e del 1o febbraio 2024, che hanno ritenuto il preparato sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente; il parere del 6 maggio 2025 ha inoltre confermato l’efficacia ai livelli d’uso proposti e l’assenza di necessità di un monitoraggio specifico post-immissione sul mercato.
Oggetto dell’autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza il preparato come additivo per mangimi nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’additivo comprende tre attività enzimatiche: endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano.
Ambito soggettivo: specie destinatarie
L’autorizzazione non riguarda tutto il pollame e tutti i suini, ma soltanto:
- il pollame diverso dal pollame da ingrasso;
- il pollame diverso da quello allevato per la produzione di uova e per la riproduzione;
- le specie suine diverse dalle scrofe di tutte le specie di suidi.
Composizione, forma e livelli minimi
L’allegato identifica il prodotto con numero di additivo 4a39 e ne descrive la composizione minima:
- endo-1,4-beta-xilanasi: 15.000 EPU/g;
- endo-1,4-beta-glucanasi: 1.000 CU/g;
- endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano: 1.000 XGU/g.
Il preparato può essere immesso in forma granulare o liquida. Per i mangimi completi con tasso di umidità del 12% sono indicati i seguenti tenori minimi d’impiego:
- 1.500 EPU/kg di endo-1,4-beta-xilanasi;
- 100 CU/kg di endo-1,4-beta-glucanasi;
- 100 XGU/kg di endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano.
Metodi di analisi
L’allegato stabilisce i metodi colorimetrici da usare per verificare l’attività delle tre componenti enzimatiche nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti. I saggi sono basati, rispettivamente, sul rilascio di colorante idrosolubile da arabinoxilano di frumento, sulla quantificazione di frammenti colorati prodotti su cellulosa reticolata con azzurrina e sulla quantificazione di frammenti colorati solubili prodotti su xiloglucano.
Prescrizioni per l’uso e sicurezza degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore mangimistico devono predisporre procedure operative e misure organizzative per ridurre il rischio per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Valutazione di sicurezza
La Commissione richiama le conclusioni EFSA secondo cui il preparato è sicuro per animali bersaglio, consumatori e ambiente. Rimane tuttavia una rilevanza specifica per la sicurezza sul lavoro: la formulazione granulare è considerata sensibilizzante cutanea, mentre entrambe le formulazioni sono sensibilizzanti delle vie respiratorie; la formulazione liquida non è invece irritante per pelle e occhi né sensibilizzante per la pelle.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato in allegato termina il 1o gennaio 2036.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza, come additivo per l’alimentazione animale, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotto con Trichoderma citrinoviride DSM 33578, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, corredata della documentazione richiesta, e i pareri EFSA del 23 novembre 2022, 1o febbraio 2024 e 6 maggio 2025, che attestano la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente e l’efficacia ai livelli proposti.
Specie destinatarie e condizioni di impiego
L’allegato limita l’uso del preparato al pollame diverso dal pollame da ingrasso e dal pollame allevato per la produzione di uova e per la riproduzione, nonché alle specie suine diverse dalle scrofe di tutte le specie di suidi. I tenori minimi per kg di mangime completo al 12% di umidità sono: 1.500 EPU di endo-1,4-beta-xilanasi, 100 CU di endo-1,4-beta-glucanasi e 100 XGU di endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano.
Composizione, forme e metodi di analisi
L’additivo è descritto come preparato con attività minima di 15.000 EPU/g di endo-1,4-beta-xilanasi, 1.000 CU/g di endo-1,4-beta-glucanasi e 1.000 XGU/g di endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano. È ammesso in forma granulare o liquida. L’allegato indica anche i metodi colorimetrici da utilizzare per la determinazione delle tre attività enzimatiche in additivo, premiscele e mangimi composti.
Obblighi per etichettatura e conservazione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Valutazione di sicurezza e monitoraggio
Secondo l’EFSA, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente; la formulazione granulare è sensibilizzante cutanea e entrambe le formulazioni sono sensibilizzanti delle vie respiratorie, mentre la formulazione liquida non è irritante né sensibilizzante per la pelle. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Entrata in vigore, applicabilità e durata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 1o gennaio 2036.
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