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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43250/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva respinto l'istanza di annullamento e/o revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna (sentenza del 31/03/2013, irrevocabile il 10/03/2017) per lavori edilizi abusivi. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Argomentazioni principali: (1) il procedimento amministrativo ex art. 33, comma 2, DPR 380/2001 sarebbe concluso (provvedimento del Comune di Salerno del 15/04/2021 attestante silenzio-assenso della Soprintendenza e completamento degli accertamenti tecnici); (2) le opere abusive sono strutturalmente interconnesse con quelle assentite e la demolizione comporterebbe pregiudizio statico e la necessità di demolire/ricostruire anche parti assentite; pertanto si applicherebbe l'art. 33, comma 2 (fiscalizzazione) e non la demolizione; (3) censura della motivazione del Tribunale che ha ritenuto il ripristino preferibile per economia, contestando la valutazione dei costi e la perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato e confermato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione può sindacare la legittimità e l'efficacia del titolo edilizio e verificare i presupposti per l'applicabilità dell'art. 33, comma 2, DPR 380/2001. Ha affermato che l'impossibilità di demolire che autorizza la fiscalizzazione deve essere "oggettiva e assoluta" e, se le opere abusive sono strutturalmente connesse a quelle assentite, l'unico limite al ripristino è la compromissione della stabilità dell'intero edificio. Nel caso concreto il Tribunale aveva valutato correttamente gli elaborati peritali, ritenendo non sussistente un'impossibilità oggettiva al ripristino e che l'interferenza con le parti assentite non comprometteva la stabilità dell'edificio; la valutazione economica fatta dal Tribunale non ha inciso sulla correttezza della valutazione della impossibilità oggettiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 33, comma 2

    qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile

    La norma prevede la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria (fiscalizzazione) solo quando sia oggettivamente e assolutamente impossibile ripristinare lo stato dei luoghi; la verifica spetta al giudice dell'esecuzione e l'impossibilità deve consistere nella compromissione della stabilità dell'intero edificio

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2

    Richiamata come comparazione giurisprudenziale: anche per la procedura di cui all'art. 34 la valutazione sulla non eseguibilità della demolizione compete al giudice dell'esecuzione e la possibile sostituzione con altre misure è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a), b) ed e)

    Le censure in cassazione erano fondate su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile, essendo la valutazione tecnica correttamente motivata

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per escludere l'assenza di colpa nella proposizione di ricorso inammissibile e per comminare la sanzione pecuniaria a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può e deve verificare, anche in sede di incidente di esecuzione, la legittimità del titolo edilizio e la sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 33, comma 2, DPR 380/2001; la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali
  • La sostituzione della demolizione con la fiscalizzazione (art. 33, comma 2) è possibile solo se l'impossibilità del ripristino è oggettiva e assoluta; il limite rilevante è la compromissione della stabilità dell'intero fabbricato
  • La presenza di un provvedimento amministrativo favorevole (es. accertamento comunale o silenzio-assenso) non è determinante se il giudice dell'esecuzione dispone una perizia e tale perizia conclude diversamente; il giudice può privilegiare accertamenti tecnici autonomi
  • Se le parti abusive sono ancora univocamente identificabili rispetto alle parti assentite, la demolizione deve riguardare solo le parti abusive, salvo che l'intervento abbia prodotto una modifica radicale e definitiva che renda l'intero manufatto illecito
  • In cassazione le doglianze tecniche sulla possibilità di demolizione devono mirare a dimostrare un vizio della motivazione del giudice dell'esecuzione; valutazioni tecnico-discrete ben motivate dal giudice sono difficilmente rimesse in discussione

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