Ordinanza n. 2079/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 3643 del 03.12.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione sulle classi di concorso A050, A28 ed A03; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha escluso che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente presentasse i caratteri necessari della gravità, concretezza, attualità e irreparabilità. La domanda cautelare è stata quindi rigettata senza una specifica valutazione espressa del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A050, A28 e A03
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale del 3 dicembre 2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, riferita ai percorsi di abilitazione per le classi di concorso A050, A28 e A03. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e limita la valutazione cautelare al requisito del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede che il pregiudizio allegato presenti, congiuntamente, i caratteri della gravità, concretezza, attualità e irreparabilità.
- La carenza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza che sia necessario procedere a una specifica valutazione espressa del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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