Sentenza n. 3480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, n. 02052/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato il diniego comunale all’autorizzazione per la realizzazione di un impianto 5G incluso nel Piano Italia 5G
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni costituita da un palo metallico alto 30 metri, con apparati e opere accessorie, destinata a ospitare antenne e apparati 5G. Il Comune aveva negato l’autorizzazione rilevando che l’impianto sarebbe stato collocato a circa 14 metri dal limite del cimitero, in violazione del regolamento comunale, che vietava gli impianti entro 50 metri, del vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e delle previsioni del Programma di Fabbricazione, che vietavano nuove costruzioni entro 100 metri dal cimitero. Il TAR aveva annullato il diniego ritenendo gli impianti di telefonia opere di urbanizzazione primaria compatibili con le zonizzazioni urbanistiche e ritenendo applicabile la deroga ai regolamenti comunali prevista per gli interventi del Piano Italia 5G. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’assimilazione degli impianti alle opere di urbanizzazione primaria ne consentirebbe la localizzazione in qualsiasi area, sostenendo l’applicabilità del vincolo cimiteriale, del Programma di Fabbricazione e della disciplina comunale. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dell’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, sostenendo che la deroga richiederebbe la prova concreta che la mancata localizzazione nel sito vietato comprometterebbe gli obiettivi di trasformazione digitale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società hanno sostenuto la prevalenza della disciplina speciale del Piano Italia 5G, trattandosi di un intervento finanziato con fondi PNRR e localizzato in un’area bianca o a fallimento di mercato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva la disciplina speciale applicabile agli impianti inclusi nel Piano Italia 5G. È incontestato che l’intervento fosse inserito nel Piano, destinato a un’area a fallimento di mercato e finanziato con fondi PNRR. L’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024 prevede, fino al 31 dicembre 2026, che la localizzazione delle nuove infrastrutture 5G nelle aree bianche avvenga sulla base della posizione dei pixel individuati dal bando di gara, anche in deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001. Secondo il giudice, l’inclusione dell’intervento nel Piano Italia 5G e la ricomprensione dell’area nel pixel individuato dalla mappatura nazionale sono sufficienti a dimostrare la necessità dell’intervento ai fini degli obiettivi di trasformazione digitale; non è quindi richiesta un’ulteriore prova della compromissione di tali obiettivi in caso di diversa localizzazione. La mappatura in pixel prevale, ai fini della localizzazione, anche sulla pianificazione territoriale e sui vincoli di inedificabilità previsti dalla legge, compreso il vincolo cimiteriale, ferma la necessità di acquisire gli eventuali pareri favorevoli delle autorità preposte ai vincoli paesaggistici, culturali o ambientali. Sono state compensate tra tutte le parti le spese del grado d’appello per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, comma 7-bis, D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024
Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
Per gli interventi inclusi nel Piano Italia 5G, la prova dell’inclusione nel Piano e della collocazione dell’area nel pixel individuato dalla mappatura nazionale è sufficiente per accedere alla deroga ai regolamenti comunali; non occorre dimostrare ulteriormente che una diversa localizzazione comprometterebbe gli obiettivi di trasformazione digitale. La localizzazione risultante dalla mappatura prevale anche sulla pianificazione territoriale e sui vincoli legali di inedificabilità, salvo l’acquisizione dei pareri relativi a eventuali vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.
art. 8, comma 6, L. n. 36/2001
I regolamenti comunali per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione possono essere derogati, nei casi previsti dalla disciplina speciale del Piano Italia 5G.
art. 338 R.D. n. 1265/1934
Il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale non prevale, nel caso esaminato, sulla disciplina speciale che impone la localizzazione dell’impianto 5G in base alla mappatura dei pixel.
art. 12-bis D.L. n. 68/2022
Le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR sono parti necessarie nei contenziosi relativi a tali interventi.
L.R. Campania n. 14/1982
La previsione regionale sulla fascia di rispetto cimiteriale non è applicabile, nel caso concreto, in ragione della prevalenza della disciplina speciale relativa al Piano Italia 5G.
Massime di principio
- Per gli interventi del Piano Italia 5G localizzati in aree bianche o a fallimento di mercato, l’inclusione dell’impianto nel Piano e la ricomprensione dell’area nel pixel individuato dal relativo bando di gara sono sufficienti a legittimare la localizzazione in deroga ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001; non è necessaria un’ulteriore dimostrazione del pregiudizio che deriverebbe agli obiettivi di trasformazione digitale da una diversa localizzazione.
- La disciplina speciale del Piano Italia 5G, che collega la localizzazione degli impianti alla mappatura nazionale dei pixel, prevale, ai fini della localizzazione, sulle previsioni della pianificazione territoriale e sui vincoli legali di inedificabilità, compresi quelli relativi alle fasce di rispetto cimiteriale.
- La prevalenza della mappatura dei pixel non esonera il procedimento autorizzatorio dall’acquisizione dei pareri favorevoli delle autorità competenti quando sull’area insistano vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.
- La qualificazione delle infrastrutture di telecomunicazione come opere di urbanizzazione primaria non implica una localizzazione indiscriminata in ogni parte del territorio; nel caso degli interventi del Piano Italia 5G, la localizzazione è tuttavia regolata dalla disciplina speciale fondata sulla mappatura dei pixel.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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