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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27367/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già inquadrato nella terza area funzionale, che agiva per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un demansionamento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che il dipendente avesse sempre svolto mansioni coerenti con la propria area di inquadramento; aveva inoltre escluso che la sottrazione di funzioni di coordinamento integrasse di per sé demansionamento e aveva considerato tardiva, perché proposta solo in appello, la specifica allegazione secondo cui, per effetto di un ordine di servizio del 2012, il lavoratore sarebbe stato assegnato a mansioni riconducibili alla seconda area funzionale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione di prove testimoniali e documentali; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ius novorum in appello; nullità/motivazione apparente per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; violazione della disciplina contrattuale e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 in tema di equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato; omesso esame e violazione delle norme sulle presunzioni e sulla liquidazione equitativa del danno, sostenendo che il danno da demansionamento poteva essere provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi motivi perché, trattandosi di doppia conforme, non era deducibile il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; perché le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio; e perché non si confrontavano con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla tardività della specifica allegazione relativa all'ordine di servizio del 2012. Ha escluso inoltre la fondatezza delle doglianze sui poteri istruttori d'ufficio, affermando che, una volta raggiunta una prova ritenuta certa in merito all'assenza di demansionamento, non vi è spazio per ulteriori prove irrilevanti né per attivare poteri officiosi diretti a sovvertire esiti già definiti. Quanto al quarto motivo, ha affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato, accertata la riconducibilità delle mansioni alla stessa area di inquadramento, il demansionamento è escluso; la censura era comunque inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, non essendo indicato dove fosse stata tempestivamente allegata la diversa qualificazione delle mansioni svolte. Infine, ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla prova presuntiva e sulla quantificazione del danno, osservando che la prova per presunzioni presuppone comunque la prova del fatto generatore (il demansionamento), non dimostrato nel caso di specie, e che la sentenza era sorretta da due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a reggere il rigetto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    indica il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro, rispetto al quale si valuta la tempestività delle allegazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in caso di doppia conforme, nei limiti indicati dalla disciplina applicabile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    esclude la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    richiamato per la disciplina transitoria che limita il nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ai giudizi di appello introdotti dopo il termine previsto.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è infondata se la corte d'appello ha comunque esaminato e rigettato la domanda con motivazione autonoma.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    nel rito del lavoro il divieto di ius novorum impedisce allegazioni tardive in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, escluso in concreto per non essere la motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato il demansionamento va valutato alla luce dell'equivalenza delle mansioni nell'area di inquadramento.

  • allegato A del c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali del 28.5.2004

    la Corte ne richiama le declaratorie, ma afferma che, una volta accertata la permanenza delle mansioni nella stessa area, il demansionamento è escluso.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono concorrere alla prova del danno, ma presuppongono la prova del fatto generatore.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti, ma non possono supplire alla mancanza di prova del demansionamento.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno presuppone che il danno sia comunque riferibile a un fatto illecito o inadempimento provato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione nel rigetto delle prove irrilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il demansionamento va escluso quando, accertate le mansioni concretamente svolte, esse restino nell'ambito della medesima area funzionale di inquadramento, applicandosi il principio di equivalenza contrattuale.
  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro una sentenza di doppia conforme, né può trasformarsi il motivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: l'omissione di una sola di esse comporta l'inammissibilità del motivo se l'altra è autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Nel rito del lavoro è preclusa in appello l'allegazione tardiva di fatti costitutivi nuovi; il giudice non è tenuto a pronunciarsi su domande o profili non tempestivamente introdotti nel thema decidendum.
  • I poteri istruttori officiosi non possono essere usati per sovvertire un quadro probatorio già ritenuto certo dal giudice di merito; essi servono semmai a completare o consolidare una pista probatoria già emersa.
  • Il danno da demansionamento, anche nelle sue componenti professionali o esistenziali, può essere provato per presunzioni, ma solo dopo che sia stata provata la condotta illecita generatrice del danno.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, la caduta di una sola non consente l'accoglimento del ricorso se le altre restano intatte.
  • La liquidazione equitativa del danno non può prescindere dalla prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, che non può essere sostituita da mere allegazioni sul pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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