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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15194/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, definendo il processo con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena inflitta in primo grado. Il ricorso era affidato a un solo motivo, con cui si denunciava la carenza di motivazione circa le ragioni poste a base della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specificamente argomentato, osservando che il ricorrente si era limitato a un’affermazione astratta senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre restano inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., che aveva accolto il concordato e ridotto la pena inflitta in primo grado. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la rinuncia ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena delimita il thema decidendum del giudice di secondo grado e preclude la deduzione in cassazione di questioni rinunciate, salvo i casi di consenso invalido, consenso del pubblico ministero o difformità della decisione rispetto all’accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione quando l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nel concordato, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa della sentenza di appello emessa a seguito di concordato sulla pena.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • La rinuncia dell’imputato ai motivi di appello, quando finalizzata all’accordo sulla pena, determina preclusioni estese anche alle questioni rilevabili d’ufficio e consolida il giudicato sui punti non devoluti.
  • Dopo un concordato in appello limitato alla pena, la motivazione sulla responsabilità resta quella della sentenza di primo grado e la corte di appello non deve rinnovare la motivazione sull’an della responsabilità.
  • Non sono deducibili in cassazione censure generiche o meramente assertive, prive di specifico confronto con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
  • I vizi della determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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