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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15117/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ritenendo che le doglianze sulla responsabilità penale fossero precluse perché rinunciate nel concordato in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, all'esito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord, confermando la responsabilità dell'imputato per ricettazione e rideterminando la pena in conformità all'accordo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p., assumendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione insufficiente e carente. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il giudizio era stato definito con concordato in appello e che le censure attinenti al giudizio di responsabilità erano state oggetto di espressa rinuncia; pertanto, trattandosi di motivi non consentiti, il ricorso è stato trattato de plano ed è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato quale base del concordato in appello; quando la sentenza è pronunciata ex art. 599-bis, i motivi oggetto di rinuncia non possono essere riproposti in cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso proposto avverso sentenza resa ex art. 599-bis per motivi non consentiti.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare la mancata o insufficiente motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a profili già rinunciati in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze relative ai capi o ai punti oggetto di espressa rinuncia non sono deducibili in cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti, il giudice di legittimità può trattarlo de plano e dichiararlo inammissibile.
  • Se la censura investe il giudizio di responsabilità ma tale profilo è stato oggetto di rinuncia nell'accordo di appello, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica su quel punto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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