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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15168/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva definito il giudizio accogliendo la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il motivo dedotto contestava la responsabilità degli imputati. La Corte di cassazione rileva però che, avendo la parte aderito alla modalità definitoria del concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Precisa che, poiché la decisione di appello è stata resa in accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., non è consentito proporre in cassazione doglianze che investano la responsabilità penale e che siano incompatibili con la rinuncia implicita contenuta nell'accordo. Condanna inoltre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta un potere dispositivo della parte che, oltre a limitare la cognizione del giudice di secondo grado, preclude la proposizione in cassazione di questioni incompatibili con l'accordo, anche se rilevabili d'ufficio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., disciplina richiamata come base della preclusione derivante dal concordato in appello.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è resa a seguito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la parte che vi ha aderito non può poi proporre ricorso per cassazione su questioni coperte dalla rinuncia funzionale all'accordo.
  • La preclusione derivante dal concordato in appello non si limita al giudizio di secondo grado, ma si estende al giudizio di legittimità, con effetti analoghi alla rinuncia all'impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile anche se investe questioni rilevabili d'ufficio, quando tali questioni risultano incompatibili con la scelta negoziale che ha definito il giudizio di appello.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può decidere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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