Cassazione Penale, Ordinanza n. 15195/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, decidendo con sentenza ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato tra le parti, ha ridotto la pena inflitta in primo grado all'imputato per fatti commessi il 9/05/2013 relativi a due capi d'imputazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la motivazione sarebbe carente sul tempo di prescrizione e che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, quale causa di non punibilità immediatamente rilevabile. La censura è stata ritenuta generica perché non indicava quando i reati si fossero prescritti, né confrontava tale allegazione con la recidiva reiterata specifica contestata, che incide sui termini prescrizionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, contro la sentenza emessa all'esito di concordato in appello, è comunque proponibile il ricorso per cassazione per dedurre l'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza, ma ha rilevato che nel caso concreto la doglianza era assolutamente generica. In particolare, il difensore non aveva indicato la data di maturazione della prescrizione e non aveva considerato gli effetti della recidiva reiterata specifica. La Corte ha osservato che, in relazione al capo A), la prescrizione sarebbe maturata il 19/06/2024, e dunque dopo la sentenza di appello dell'11/06/2024; per il capo B), la prescrizione sarebbe maturata addirittura il 29/07/2035. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La rinuncia generale ai motivi di appello nell'accordo di concordato non equivale a rinuncia espressa a far valere la prescrizione; la sentenza resa ex art. 599-bis è comunque impugnabile per omessa dichiarazione di estinzione del reato maturata prima della decisione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione di legge processuale può essere dedotta in cassazione, ma il motivo deve essere specifico e non generico.
art. 129 c.p.p.
Il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, tra cui la prescrizione, se risultano evidenti dagli atti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata specifica rileva ai fini del computo della prescrizione, incidendo sull'allungamento del termine di estinzione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione limitatamente alla deduzione dell'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della pronuncia, poiché la rinuncia ai motivi di appello non comporta rinuncia espressa a far valere l'estinzione del reato.
- Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione deve indicare in modo preciso il momento di maturazione del termine e confrontarsi con gli elementi che incidono sul calcolo, come le aggravanti o la recidiva contestata; in difetto, la censura è generica e il ricorso è inammissibile.
- Quando il termine di prescrizione maturi successivamente alla sentenza impugnata, non sussiste l'obbligo del giudice di cassazione di dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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