Sentenza n. 621/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dell’8.8.2024 (registro ufficiale -OMISSIS-), recante l’approvazione delle graduatorie generali definitive di merito della procedura concorsuale di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. D.D. n. 2575/2023 e D.M. 205/2023, nella parte in cui ha approvato la graduatoria per la classe di concorso -OMISSIS-– -OMISSIS- per la Regione Puglia e, specificatamente, nella parte in cui non è presente il nominativo della ricorrente tra i vincitori o, comunque, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato un punteggio erroneo (cfr. doc. n. 1); - ove occorra, dell’avviso (registro ufficiale U. 0045789) del 14.8.2024 (cfr. doc. n. 2) a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con il quale, in riferimento alla valutazione dei titoli afferenti alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 2575/2023, “sulla base di intercorse interlocuzioni col Ministero dell’università e della ricerca (M.U.R.), nonché presa cognizione delle determinazioni assunte da altri uffici (come l’U.S.R Sicilia), si comunica che i titoli rilasciati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici - al di fuori dei corsi equipollenti ai corsi di laurea L-12 e LM-94 - non sono valutabili a fini concorsuali”; - della scheda di valutazione dei titoli relativa alla classe di concorso -OMISSIS-, nella parte in cui alla ricorrente viene assegnato un punteggio di 14.25 a fronte di 15.50 e della relativa motivazione a sostegno dell’elisione di 1.25 punti (cfr. doc. n. 3); - dei Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (registro ufficiale -OMISSIS-) del 28.8.2024 (cfr. doc. n. 4), (registro ufficiale -OMISSIS-) del 29.8.2024 (cfr. doc. n. 5), e (registro ufficiale-OMISSIS-) del 3.10.2024 (cfr. doc. n. 6) recanti le integrazioni alle graduatorie generali definitive di merito nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; - di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la pretesa attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati nonché all’inserimento del suo nominativo nella graduatoria integrata a scorrimento - classe di concorso -OMISSIS-– -OMISSIS- – con conseguente chiamata in servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e successive integrazioni della procedura concorsuale per il personale docente, nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente 1,25 punti per un titolo formativo e non la inseriscono tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante a una procedura concorsuale regionale per l'accesso ai ruoli del personale docente, aveva conseguito 192,25 punti, di cui 14,25 per i titoli, risultando idonea ma non vincitrice. Ha contestato la mancata attribuzione di ulteriori 1,25 punti previsti dalla Tabella B del bando per un diploma di perfezionamento post-diploma o post-laurea corrispondente a 60 CFU con esame finale, sostenendo di aver dichiarato il titolo non come certificazione CLIL, ma come diploma di perfezionamento. Ha dedotto la violazione del bando, dell'art. 11 del d.m. n. 205/2023 e dell'allegato B, del d.m. 7 marzo 2012, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione. Ha inoltre sostenuto che la Scuola superiore per mediatori linguistici presso cui aveva svolto il corso fosse abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale e titoli valutabili nella procedura concorsuale. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per omessa impugnazione del parere ministeriale richiamato dall'avviso regionale e, nel merito, hanno sostenuto che il titolo non fosse un diploma di perfezionamento universitario, ma un corso di formazione non valutabile, e che le scuole superiori per mediatori linguistici non fossero abilitate a rilasciare certificazioni CLIL o diplomi di perfezionamento ai sensi della disciplina applicabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile con riferimento all'impugnazione dell'avviso regionale, perché quest'ultimo richiamava nel proprio contenuto il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 10869 del 15 giugno 2023, che costituiva integrazione della motivazione e avrebbe dovuto essere impugnato, almeno mediante motivi aggiunti. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e ha ritenuto il ricorso infondato. La ricorrente aveva indicato nella domanda il titolo come "Insegnare con la metodologia CLIL", conseguito presso una scuola superiore per mediatori linguistici. Tale istituzione non è abilitata a rilasciare certificazioni CLIL, né il titolo poteva essere riqualificato come diploma di perfezionamento valutabile ai sensi della Tabella B. I diplomi di perfezionamento e i master universitari considerati dalla disciplina concorsuale sono titoli rilasciati all'esito di corsi universitari, distinti dai corsi di formazione erogabili dagli enti accreditati ai sensi della direttiva ministeriale n. 170/2016. L'attestato, pur qualificando impropriamente il titolo come diploma di perfezionamento annuale e indicando 1.500 ore e 60 CFU, precisava che il percorso era uniformato al d.m. n. 249/2010, circostanza incompatibile con un corso universitario di perfezionamento. Il ricorso è stato pertanto definitivamente rigettato. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8 del d.d. n. 2575 del 6 dicembre 2023
Il bando disciplina la procedura concorsuale e la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
art. 11 d.m. n. 205 del 26 ottobre 2023
Disciplina, insieme all'allegato B, i titoli valutabili nella procedura concorsuale.
allegato B al d.m. n. 205 del 26 ottobre 2023, punto B.4.13.1
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea corrispondente a 60 CFU con esame finale
La voce riguarda diplomi di perfezionamento, master universitari e titoli corrispondenti conseguiti nell'ambito di corsi universitari; non comprende meri corsi di formazione erogati da enti accreditati.
d.m. 7 marzo 2012, prot. n. 3889
Rileva per l'elenco degli enti certificatori, ma non consente di qualificare come diploma di perfezionamento universitario un corso diverso, né abilita la scuola superiore per mediatori linguistici al rilascio di certificazioni CLIL.
art. 1, comma 2, d.m. n. 38 del 10 gennaio 2002
Le scuole superiori per mediatori linguistici possono rilasciare titoli equipollenti ai corrispondenti corsi di laurea nei limiti previsti dalla disciplina, senza estendere tale abilitazione ai diplomi di perfezionamento o alle certificazioni CLIL.
art. 4 d.m. n. 59 del 2018
Riconosce l'equipollenza dei corsi biennali delle scuole superiori per mediatori linguistici alla classe LM-94 ai soli fini professionali e concorsuali, senza attribuire una generale potestà di rilasciare diplomi di perfezionamento.
art. 14 d.m. n. 249 del 10 settembre 2010
I corsi finalizzati alla certificazione CLIL sono erogabili dalle Università e non dalle scuole superiori per mediatori linguistici.
art. 4 d.m. n. 1511 del 23 giugno 2022
Conferma la distinzione tra titoli di perfezionamento universitari e corsi o diplomi di formazione, escludendo che questi ultimi possano essere valutati come diplomi di perfezionamento.
direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016
Riguarda i corsi di formazione erogabili da soggetti accreditati, che restano distinti dai corsi universitari di perfezionamento previsti dalla tabella concorsuale.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione dei titoli in un concorso pubblico, un diploma di perfezionamento o un master universitario richiede la riconducibilità del corso a un percorso universitario previsto dalla disciplina di settore; non è sufficiente che un attestato indichi un numero di ore, 60 CFU o la denominazione di diploma di perfezionamento.
- Le scuole superiori per mediatori linguistici, abilitate a rilasciare i titoli equipollenti previsti dalla loro disciplina istitutiva, non possono per ciò solo rilasciare certificazioni CLIL o diplomi di perfezionamento universitario, se manca una specifica base normativa che attribuisca tale potestà.
- Quando un atto amministrativo richiama espressamente e recepisce il contenuto di un parere presupposto, il parere può integrare la motivazione dell'atto; il soggetto leso deve impugnarlo, almeno mediante motivi aggiunti, se intende contestare autonomamente il contenuto valutativo recepito.
- La qualificazione del titolo ai fini concorsuali dipende dalla sua natura giuridica effettiva e dal soggetto abilitato al rilascio, non dalla denominazione utilizzata nell'attestato o dalla mera indicazione della durata del corso e dei CFU.
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