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Sentenza

Sentenza n. 623/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-, notificato il 28 novembre 2023, del Direttore Generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa, con cui “l'infermità ‘-OMISSIS- ad andamento persistente in tp farmacologica' sofferta dal -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, nato il -OMISSIS-a -OMISSIS-, è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio”; del parere prot. n. 953282023 dell'11 ottobre 2023 del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato al Decreto n. -OMISSIS-; ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto a percepire l'equo indennizzo, e quando maturata, la pensione privilegiata.

Giustizia amministrativa202400103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio di un'infermità e, conseguentemente, la corresponsione dell'equo indennizzo, chiedendo altresì l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata quando maturata. Ha dedotto violazione ed erronea applicazione del d.P.R. n. 461/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità manifesta e omessa considerazione di circostanze di fatto. In particolare, ha sostenuto che il Comitato di verifica avesse esaminato soltanto l'attività d'ufficio svolta presso il Centro di eccellenza per aeromobili a pilotaggio remoto, trascurando la precedente attività operativa e di volo, il servizio svolto presso reparti specializzati, le numerose ore di volo, l'addestramento per l'impiego dei droni e il lamentato demansionamento, con conseguente frustrazione professionale e mancata possibilità di svolgere attività di volo. Ha inoltre contestato il giudizio medico-legale secondo cui la patologia sarebbe riconducibile a una predisposizione personale e ha valorizzato la precedente idoneità psicofisica, l'attività di pilotaggio svolta per anni e la documentazione sanitaria e peritale prodotta. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenendo la natura meramente endoprocedimentale del parere del Comitato, e hanno contestato nel merito il demansionamento e l'esistenza di situazioni conflittuali di servizio documentate.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, organo incardinato presso tale Ministero, ha infatti portata sostanzialmente provvedimentale, natura vincolante e concorre con il decreto del Ministero della Difesa alla formazione di un atto complesso; il Comitato è quindi correttamente evocato in giudizio insieme all'amministrazione attiva. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha reputato adeguata e attendibile la motivazione del Comitato, che aveva esaminato le modalità concrete del servizio e aveva escluso, anche in via concausale, un rapporto tra l'attività svolta e l'infermità, in mancanza di situazioni conflittuali documentate, specificamente individuate per intensità e durata. Le contestazioni del ricorrente e la consulenza medica di parte, ritenuta generale, generica e non asseverata, non sono state considerate idonee a mettere in discussione il giudizio tecnico. Il lamentato demansionamento è stato escluso poiché l'interessato era stato adibito a una posizione corrispondente al grado e alla specializzazione; inoltre, la questione non era utilmente apprezzabile in questa sede in assenza di impugnazione degli atti di destinazione all'impiego. Il TAR ha inoltre affermato che la diversa valutazione della Commissione medica ospedaliera non prevale sul giudizio del Comitato, al quale compete in via esclusiva la valutazione della dipendenza dell'infermità dal servizio. Tale valutazione tecnica è sindacabile soltanto per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali, vizi non riscontrati nel caso concreto. È stata disposta la compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 461/2001

    Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo; il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha ravvisato illegittimità nel procedimento e nel diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, quando è vincolante nel procedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità dal servizio, ha portata sostanzialmente provvedimentale e concorre con il decreto dell'amministrazione attiva alla formazione di un atto complesso; il Comitato e l'amministrazione procedente sono pertanto legittimati passivamente nel giudizio di impugnazione.
  • La valutazione del Comitato di verifica sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnica dell'organo competente.
  • Nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, la diversa valutazione della Commissione medica ospedaliera non vincola il Comitato di verifica, al quale compete in via esclusiva la valutazione del nesso di dipendenza dell'infermità dal servizio.
  • Il giudizio medico-legale che esclude anche il rapporto concausale tra patologia e servizio è adeguatamente motivato quando individua le concrete modalità di svolgimento dell'attività e rileva l'assenza di situazioni di servizio documentate, per intensità e durata, idonee a favorire l'insorgenza della patologia; contestazioni generiche e una consulenza di parte non specificamente argomentata non sono sufficienti a infirmarlo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

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