Sentenza n. 693/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato della Sentenza n. 194/2025, RG 605/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2025 e notificata in data 05/11/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, notificata all’amministrazione, deducendo la mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, oltre alle spese di lite. Il giudicato risultava attestato dalla Cancelleria del Tribunale. L’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione prima della proposizione dell’azione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; il giudizio di ottemperanza è diretto a rendere effettivo il pagamento delle somme già riconosciute nel titolo giudiziale.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme e l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto né oppone specifiche ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La mancata esecuzione del giudicato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese del giudizio di ottemperanza.
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