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Sentenza

Sentenza n. 826/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di recupero di somme indebitamente percepite e determinazioni stipendiali recanti la rideterminazione dell’anzianità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha escluso dal computo dell’anzianità di servizio il periodo di frequenza della Scuola Navale Militare anteriore all’anno scolastico 2001/2002, rideterminando il trattamento economico e previdenziale e disponendo il recupero di euro 7.196,76 mediante trattenute stipendiali. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 464/1997 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che lo status militare della scuola fosse operativo già dal 1998, in forza del d.lgs. n. 464/1997, e che il successivo d.m. n. 302/2000 avesse natura meramente attuativa. Ha inoltre lamentato l’illegittimità del mutamento dell’orientamento amministrativo, precedentemente favorevole al computo dell’intero periodo di frequenza, deducendo la lesione del legittimo affidamento. Ha contestato anche il recupero delle somme, richiamando il decorso del tempo, la propria buona fede e il pregiudizio derivante dal ricalcolo stipendiale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 464/1997 non avesse attribuito immediata operatività alla nuova Scuola Navale Militare, poiché subordinava la concreta istituzione e il funzionamento dell’istituto all’adozione di un successivo decreto ministeriale. Il d.m. n. 302/2000 ha disciplinato lo status degli allievi, prevedendo, tra l’altro, lo speciale arruolamento volontario, l’equiparazione ai militari e il relativo trattamento economico. Poiché il regolamento trovava applicazione dal primo anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore, il rapporto di servizio militare è stato ritenuto configurabile solo dall’anno scolastico 2001/2002, con conseguente inutilizzabilità dei periodi anteriori ai fini dell’anzianità. Il Collegio ha valorizzato anche il fatto che solo da tale anno gli allievi avessero prestato giuramento, contratto formale arruolamento e percepito una retribuzione. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non provata; il ritardo nell’adozione del decreto attuativo non consente di anticipare gli effetti della disciplina. Il precedente computo del periodo di frequenza è stato qualificato come errore amministrativo, inidoneo a consolidare una posizione contra legem o un affidamento tutelabile. Il recupero delle somme è stato ritenuto espressione di un potere-dovere vincolato, non subordinato a una specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente indicare le ragioni dell’indebito e quantificarne l’importo. La buona fede del percettore rileva soltanto sulle modalità di recupero e non sull’obbligo restitutorio. La rateizzazione in dodici mensilità è stata considerata congrua e proporzionata. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 464/1997

    La disposizione ha soppresso il preesistente Collegio Navale e trasferito le relative attribuzioni alla Scuola Navale Militare, ma ha subordinato l’istituzione concreta e il funzionamento della nuova scuola all’adozione di un successivo decreto ministeriale; non è stata quindi ritenuta autoapplicativa quanto allo status militare degli allievi.

  • d.m. 4 agosto 2000, n. 302, art. 9, comma 9

    La disposizione regolamentare prevede lo speciale arruolamento volontario degli allievi al compimento del sedicesimo anno, la loro equiparazione ai militari durante il ciclo di studi e l’attribuzione del relativo trattamento economico; tali elementi costituiscono il presupposto del rapporto di servizio militare.

  • d.m. 4 agosto 2000, n. 302, art. 18

    Il regolamento si applica dall’inizio del primo anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore; il giudice ne ha ricavato la decorrenza concreta dello status militare dall’anno scolastico 2001/2002.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate in relazione al difetto di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente indicate dall’Amministrazione le ragioni della rideterminazione dell’anzianità e del recupero.

  • art. 17, comma 3, l. n. 400/1988

    È richiamato quale fondamento della fonte regolamentare cui il d.lgs. n. 464/1997 demandava la disciplina dell’istituzione e del funzionamento della Scuola Navale Militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una legge istituisce o riorganizza un’amministrazione o un istituto militare rinviando espressamente a un successivo regolamento la concreta istituzione, il funzionamento e lo status degli interessati, la disposizione legislativa non produce automaticamente gli effetti giuridici propri del rapporto di servizio prima dell’entrata in vigore e dell’applicazione della disciplina attuativa.
  • Il periodo di frequenza di un istituto militare può essere computato come servizio militare ai fini economici e previdenziali solo quando risultino integrati gli elementi costitutivi del rapporto di servizio, quali arruolamento formale, status militare, eventuale giuramento e trattamento economico, secondo la disciplina applicabile.
  • L’errore dell’amministrazione nel riconoscere benefici economici privi di base normativa non consolida una posizione giuridica contra legem né fonda, per il solo decorso del tempo o per la precedente condotta amministrativa, un affidamento prevalente sull’esigenza di ripristinare la legalità.
  • La ripetizione di somme indebitamente corrisposte da una pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato volto al ripristino della legalità e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente indicare la causa dell’indebito e quantificare le somme da recuperare.
  • La buona fede del percettore di somme non dovute incide sulle modalità concrete del recupero, ma non esclude l’obbligo restitutorio; una rateizzazione può costituire modalità proporzionata di contemperamento tra recupero delle risorse pubbliche e tutela del debitore.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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