Sentenza n. 622/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in relazione all’istanza del 28.10.2024, recante la diffida al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232); nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art.6-bis del D.L. n. 387/1987, (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell’art. 6-bis cit., e con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alle forze di polizia, è stato collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sull’istanza del 28 ottobre 2024 e l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,5%, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e del dovere di buona amministrazione. L’INPS ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Puglia, sostenendo la competenza del TAR Abruzzo – sede di Pescara, in relazione alla sede di liquidazione del trattamento, e ha contestato nel merito l’estensione del beneficio ai casi di collocamento a riposo a domanda. Ha inoltre dedotto la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che la controversia riguarda la riliquidazione, e non la prima liquidazione, del trattamento di fine servizio. Per le riliquidazioni trova applicazione il criterio della provincia di residenza del pensionato, come confermato dalla circolare INPS n. 131 del 19 settembre 2017. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, nel senso che il beneficio dei sei scatti biennali del 2,5% spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha inoltre richiamato l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare, ritenendo che gli aumenti periodici debbano essere considerati anche ai fini del trattamento di fine servizio. La normativa non contiene un’esclusione del beneficio dal calcolo del TFS; pertanto, il mancato riconoscimento da parte dell’INPS è illegittimo. L’INPS è stato conseguentemente obbligato a procedere alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti e alla corresponsione delle somme dovute. La questione relativa alla cumulabilità tra interessi e rivalutazione non è stata specificamente esaminata nella motivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso era stato originariamente proposto come azione avverso il silenzio, con successiva conversione del rito; la pronuncia ha poi definito le cumulative domande di accertamento e condanna.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno
Il beneficio spetta al personale delle forze di polizia cessato dal servizio e, ai sensi del comma 2, anche a chi è collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile; gli scatti rilevano anche ai fini della riliquidazione del TFS.
art. 2 l. n. 241/1990
È stato invocato con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza di riliquidazione.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
Prevede l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911, commi 1, 2 e 3, Codice dell’ordinamento militare
Gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rilevano ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio; il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e anzianità di servizio.
art. 4 della circolare INPS n. 131 del 19 settembre 2017
Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le riliquidazioni dei TFS
La competenza territoriale per le controversie relative alla riliquidazione del TFS è collegata alla provincia di residenza del pensionato.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali biennali del 2,5% ciascuno, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale in possesso dei requisiti, non essendo prevista una deroga che ne limiti l’applicazione al solo trattamento pensionistico.
- Nelle controversie relative alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, la competenza territoriale si determina in base alla provincia di residenza del pensionato, e non alla sede dell’ufficio che ha effettuato la prima liquidazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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