Sentenza n. 620/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale e notificato al ricorrente in data 18.4.2023, nella parte in cui veniva rigettata l'istanza tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea ai sensi dell''art. 33, comma 5, della l. 104/1992 nella sede di -OMISSIS- e provincia; - del provvedimento n. -OMISSIS- dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Ufficiali, notificato al ricorrente in data 21.3.2023, quale atto presupposto, con cui venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della predetta istanza; - qualora occorra, della direttiva “P-001- Procedure per l''impiego del personale militare dell'Esercito” ed. 2021, ovvero per la sua disapplicazione; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale a quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti dal ricorrente, in quanto lesivi dei suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea presso una sede richiesta ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ufficiale dell'Esercito, ha impugnato il diniego opposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito alla sua istanza di assegnazione temporanea presso una determinata sede e provincia, proposta per esigenze di assistenza a un familiare disabile ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992. Ha impugnato anche la comunicazione dei motivi ostativi, la direttiva interna sulle procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito e gli ulteriori atti connessi. Dal testo emerge che il diniego era contestato in relazione alla mancata concessione dell'assegnazione, nonostante le esigenze assistenziali rappresentate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha riesaminato autonomamente l'istanza, a seguito della riconnotazione della posizione di impiego e di circostanze sopravvenute, accogliendola con assegnazione temporanea presso il Reggimento indicato, con decorrenza fissata al 4 marzo 2024. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché non vi è stato ritiro o annullamento del precedente diniego: l'accoglimento è intervenuto sulla base di presupposti nuovi e diversi. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento. Il giudice ha inoltre precisato che l'accoglimento successivo non smentisce l'infondatezza originaria del ricorso, già rilevata in sede cautelare: il diniego era stato motivato con l'assenza di una utile collocazione organica nella sede richiesta, la carenza organica nella sede di servizio e la qualifica del ricorrente quale ufficiale delle Forze armate; le esigenze assistenziali erano state comunque considerate attraverso la concessione dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Disciplina l'assegnazione temporanea del lavoratore che assiste un familiare con disabilità; l'istanza è stata dapprima respinta e successivamente accolta dall'Amministrazione sulla base di circostanze sopravvenute.
art. 33, comma 3, l. 104/1992
Rileva quale misura assistenziale già concessa dall'Amministrazione al ricorrente mediante permessi mensili, nell'ambito della valutazione delle esigenze di assistenza compatibilmente con le esigenze organizzative e di organico.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Richiamato dal TAR quale base processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a. nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione accoglie la pretesa del ricorrente sulla base di presupposti nuovi e diversi, senza ritirare o annullare il provvedimento originariamente impugnato, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non definito per cessazione della materia del contendere.
- L'accoglimento successivo di un'istanza amministrativa fondato su circostanze sopravvenute non implica necessariamente il riconoscimento dell'illegittimità del precedente diniego, né ne smentisce l'infondatezza originaria.
- Nella valutazione di un'istanza di assegnazione temporanea di un ufficiale delle Forze armate per esigenze assistenziali, l'amministrazione può motivatamente bilanciare tali esigenze con la consistenza degli organici, l'assenza di una utile collocazione nella sede richiesta e le esigenze di servizio nella sede di provenienza; la concessione dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992 può costituire una modalità con cui l'amministrazione considera e assicura, compatibilmente con il quadro organizzativo, le esigenze assistenziali rappresentate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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