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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19492 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria per Euro 337.418,62, sostenendo principalmente di non aver ricevuto le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'ipoteca e contestando la validità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, inclusi gli estratti di ruolo e le relate di notifica. Ha inoltre impugnato tre dinieghi dell'Agenzia delle Entrate relativi a domande di definizione agevolata delle liti pendenti. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, omesse pronunce, carenza di prova delle notifiche, violazione delle norme sull'iscrizione ipotecaria e irregolarità delle notifiche effettuate a persona addetta all'azienda.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e ha respinto sia l'impugnazione dei dinieghi di definizione sia il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto che la definizione agevolata fosse inammissibile perché, alla data di presentazione delle domande, l'Agenzia delle Entrate non era parte dei giudizi di merito. Ha inoltre confermato la validità dell'iscrizione ipotecaria, salvo le esclusioni già stabilite dalla Commissione regionale per due crediti di Euro 25 e Euro 2.936,99. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla mancata contestazione, alla prova delle notifiche, all'idoneità degli estratti di ruolo e alla notifica presso l'azienda. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 8.000 per Equitalia Sud e Euro 8.000 per l'Agenzia delle Entrate, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.

    La norma è stata interpretata nel senso che, dopo la notifica della cartella e il decorso del termine previsto, il ruolo, anche attraverso la documentazione riferita alla posizione del singolo contribuente, può costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo.

    La partecipazione dell'Agenzia delle Entrate al giudizio deve sussistere almeno al momento della presentazione della domanda di definizione; la sua chiamata soltanto in Cassazione non sana il difetto originario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23

    La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce la proposizione di difese e la produzione documentale nei limiti consentiti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di documenti anche in appello nel processo tributario, secondo i limiti applicabili al giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Impone al ricorrente per Cassazione di indicare e riprodurre in modo specifico gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie censure; la violazione del principio di autosufficienza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Codice civile, artt. 2718, 2836 e 2839

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione all'efficacia probatoria degli estratti di ruolo e alle formalità necessarie per l'iscrizione ipotecaria. La Corte ha ritenuto non adeguatamente criticata la ricostruzione della Commissione regionale secondo cui gli estratti autentici del ruolo erano idonei allo scopo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26

    La prova della notifica della cartella non richiede necessariamente il deposito della copia integrale della cartella: possono essere sufficienti la relata, la matrice o l'estratto di ruolo, purché idonei a collegare la notifica alla specifica cartella.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 60 e 60, lett. b-bis

    Le regole sulle notificazioni degli atti tributari sono state applicate ritenendo valida la consegna presso la sede aziendale a persona addetta al ritiro, sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 139, comma 2

    La notifica può essere effettuata presso la sede dell'impresa a persona addetta alla ricezione degli atti; l'accertamento sull'esistenza della sede aziendale e sulla qualifica del consegnatario è normalmente una valutazione di merito non riesaminabile in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia, la censura di omessa pronuncia deve essere formulata in modo autosufficiente, indicando dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.

Massime di principio

  • Per ottenere la definizione agevolata di una lite fiscale, l'ente indicato dalla norma deve essere parte del giudizio già al momento della presentazione della domanda; una chiamata successiva, soprattutto in Cassazione, non è normalmente sufficiente.
  • Nel processo tributario la costituzione tardiva dell'agente della riscossione non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente: la mancata contestazione produce effetti limitati e non restringe necessariamente l'oggetto della controversia.
  • Quando il contribuente contesta la mancata notifica della cartella, l'agente della riscossione deve dimostrare la regolarità della notifica, ma non è sempre obbligato a depositare la copia integrale della cartella; possono essere sufficienti relata, matrice o estratto di ruolo collegati all'atto.
  • È opportuno scegliere una linea difensiva coerente: contestare il mancato ricevimento della cartella e, alternativamente, dedurre anche vizi della cartella o della notifica può essere considerato processualmente abusivo o precluso, salvo contestazioni compatibili come la querela di falso sulla relata.
  • In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o delle norme: occorre criticare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti.
  • La regolarità della notifica presso un'azienda dipende dall'effettiva individuazione del luogo come sede o struttura aziendale e dalla consegna a una persona addetta alla ricezione; tale accertamento, se motivato, è normalmente insindacabile in Cassazione.
  • Le contestazioni su decadenza, prescrizione o mancata notifica devono essere documentate e riprodotte con precisione nel ricorso per Cassazione; una semplice indicazione riassuntiva degli atti o delle date può determinare l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.

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