Sentenza del 30/09/2016 n. 1705 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Errore di fatto senza il quale la sentenza sarebbe stata diversa - Revocabilità della sentenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato ritenuto fondato, poiché l’errore consisteva in un contrasto palese tra la realtà documentale del processo e il presupposto utilizzato nella sentenza. L’errore era decisivo: senza di esso la decisione sarebbe stata diversa. La sentenza, pertanto, è revocabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio: la sentenza impugnata si fondava sulla convinzione che non fosse stato prodotto un documento necessario ai fini della decisione, mentre tale documento risultava effettivamente inserito tra gli atti di causa. Si trattava quindi di una falsa percezione della realtà processuale, risultante dagli atti, relativa a un fatto non controverso e decisivo per l’esito della controversia.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La revocazione è ammessa quando il giudice abbia supposto l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non fosse controverso e l’errore sia decisivo per la decisione.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio riguarda una falsa percezione oggettiva degli atti processuali, non una valutazione giuridica o discrezionale del loro contenuto.
- La revocazione è possibile quando la sentenza afferma che un documento o un fatto non esiste, mentre dagli atti risulta inequivocabilmente il contrario.
- L’errore deve riguardare un fatto non controverso: se il giudice ha semplicemente interpretato o valutato diversamente una prova, di regola non ricorre l’errore revocatorio.
- L’errore deve essere decisivo: occorre dimostrare che, in assenza della falsa percezione, il contenuto della sentenza sarebbe stato diverso.
- Chi propone la revocazione deve individuare con precisione l’atto processuale ignorato o erroneamente percepito e spiegare il nesso causale tra l’errore e l’esito della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 142 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 684 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1707 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1709 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 set 2016Sentenza del 30/09/2016 n. 1710 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →