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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 684 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Indagini finanziarie - versamenti bancari - non imponibilità fino a concorrenza dei corrispettivi dichiarati - art. 32, D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che la corretta applicazione del meccanismo presuntivo dell'art. 32 impone di escludere dalla materia imponibile i versamenti bancari nella misura in cui risultino riconducibili a corrispettivi già registrati e dichiarati. Ne consegue l'annullamento, totale o parziale, della pretesa fiscale limitatamente alle somme già assoggettate a imposizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 alle movimentazioni bancarie. L'Amministrazione aveva considerato imponibili i versamenti effettuati sui conti correnti, mentre il contribuente sosteneva che tali somme corrispondessero a corrispettivi già incassati, contabilizzati e dichiarati. La tesi è che non possano essere nuovamente tassati, anche quando i versamenti consistano in denaro contante o assegni, fino a concorrenza degli importi già dichiarati.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    La corretta applicazione del meccanismo previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 presuppone automaticamente la non imponibilità dei versamenti bancari ... fino a concorrenza dei corrispettivi incassati, registrati e già dichiarati.

    La presunzione derivante dalle indagini finanziarie non può determinare una doppia imposizione. I versamenti bancari, inclusi contanti e assegni, devono essere considerati non imponibili nella parte già giustificata da ricavi o corrispettivi contabilizzati e dichiarati.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento bancario, il contribuente deve collegare analiticamente i versamenti ai corrispettivi già contabilizzati e dichiarati, mediante scritture contabili, fatture, ricevute, estratti conto e altra documentazione coerente.
  • Le somme già dichiarate non possono essere tassate una seconda volta solo perché successivamente versate sul conto corrente.
  • La regola vale sia per i versamenti in contanti sia per quelli effettuati mediante assegni, purché sia dimostrata la corrispondenza con ricavi o corrispettivi già dichiarati.
  • La non imponibilità opera solo fino all'importo effettivamente documentato e dichiarato; l'eventuale eccedenza non giustificata può restare soggetta alla presunzione di imponibilità prevista dall'art. 32.
  • È essenziale ricostruire la movimentazione finanziaria in modo puntuale, evitando giustificazioni generiche o riferimenti non supportati da documenti.

Testo integrale

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