Sentenza del 30/09/2016 n. 142 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposte Dirette - Attività di vendita a domicilio svolta da soci-amministratori di una società commerciale - Compenso commisurato al fatturato - Provvigione- Contabilizzazione corretta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come compensi per la carica di amministratore le somme corrisposte dalla società a tre soci-amministratori per l'attività di vendita a domicilio dei prodotti commercializzati, sebbene tali somme fossero commisurate al fatturato e contabilizzate come provvigioni. La controversia riguardava quindi la corretta qualificazione fiscale e contabile dei compensi, nonché la compatibilità tra la carica di socio-amministratore e lo svolgimento di attività lavorativa o di agente a favore della società.
La decisione
La tesi della società è stata accolta: le somme sono state correttamente qualificate come provvigioni, in quanto corrisposte per l'attività concreta di vendita a domicilio e parametrate al fatturato, e non come compensi per l'esercizio della funzione di amministratore. È stata quindi riconosciuta la compatibilità tra la qualità di socio-amministratore e quella di lavoratore o agente della società, con conseguente esclusione della riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- La qualifica di socio o amministratore non impedisce, di per sé, lo svolgimento di un distinto rapporto di lavoro o di agenzia con la stessa società.
- Per distinguere le provvigioni dal compenso amministrativo occorre verificare la concreta attività svolta, la causa del pagamento, i criteri di determinazione e la documentazione contabile e contrattuale.
- La remunerazione commisurata al fatturato o alle vendite costituisce un elemento coerente con la natura provvigionale, soprattutto quando è collegata ad attività commerciale effettivamente dimostrata.
- La riqualificazione fiscale non può fondarsi soltanto sulla coincidenza tra beneficiari delle somme e soggetti che ricoprono cariche sociali; è necessaria una valutazione sostanziale dell'attività remunerata.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno formalizzare separatamente l'incarico amministrativo e l'attività commerciale, definendo mansioni, criteri di calcolo delle provvigioni e adeguata documentazione delle vendite.
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