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Ordinanza

Ordinanza n. 3219/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Salerno, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Salerno, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.

Giustizia amministrativa202605044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e le GPS della provincia di Salerno, nella parte relativa all'iscrizione con riserva dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno all'estero, deducevano la disparità di trattamento e l'irragionevolezza della disciplina ministeriale. L'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), consente infatti l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS a chi consegua in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, mentre il punto ii) richiede ai candidati con titolo conseguito all'estero di avere già presentato, entro il termine per la domanda di inserimento nelle graduatorie, ossia entro il 16 marzo 2026, la domanda di riconoscimento del titolo. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della disposizione e degli atti conseguenti, nonché l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva nella prima fascia per il biennio 2026/2027-2027/2028, in relazione al titolo estero che sarebbe stato conseguito entro il 30 giugno 2026 e successivamente sottoposto a riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che la disciplina non apparisse irragionevole perché il termine del 16 marzo 2026 opera sia per i candidati che abbiano già conseguito il titolo italiano sia per quelli che abbiano conseguito all'estero un titolo già debitamente riconosciuto, mentre l'iscrizione con riserva riguarda fattispecie differenti. In particolare, non è stata ritenuta equiparabile la posizione di chi conseguirà entro il 30 giugno 2026 un titolo italiano, immediatamente rilevante nell'ordinamento nazionale, rispetto a quella di chi conseguirà entro la stessa data un titolo estero ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026

    I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026, dichiarando i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

    Il termine del 16 marzo 2026 è il termine per la presentazione dell'istanza e per la dichiarazione dei titoli di accesso richiesti.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto i), O.M. n. 27/2026

    inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026

    Consente l'inserimento con riserva per chi consegue in Italia il titolo entro il 30 giugno 2026.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), O.M. n. 27/2026

    dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo

    Per il titolo conseguito all'estero e ancora privo di riconoscimento, l'iscrizione con riserva richiede che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il 16 marzo 2026.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, che il TAR ha respinto.

Massime di principio

  • Non è irragionevole differenziare, ai fini dell'inserimento con riserva in una graduatoria pubblica, la posizione di chi conseguirà entro un termine un titolo di abilitazione o specializzazione in Italia da quella di chi conseguirà entro lo stesso termine un titolo estero ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento nazionale.
  • La previsione di un termine anteriore per la presentazione della domanda di riconoscimento di un titolo estero può costituire condizione per l'inserimento con riserva in graduatoria, quando il titolo estero non sia ancora riconosciuto alla data di presentazione della domanda.
  • L'iscrizione con riserva presuppone situazioni giuridiche non necessariamente omogenee: il conseguimento futuro di un titolo nazionale e il conseguimento futuro di un titolo estero soggetto a un autonomo procedimento di riconoscimento non sono, in assenza di ulteriori elementi, posizioni equiparabili.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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