Cassazione Penale, Ordinanza n. 24477/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta la motivazione della Corte d'Appello sulla sussistenza del dolo richiesto per la truffa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva, in sostanza, che la condotta dovesse essere riqualificata non come reato di truffa, ma come mero inadempimento contrattuale di rilevanza civile. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità, perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo immune da vizi logici e giuridici e aveva affermato la piena prova dell'elemento rappresentativo e volitivo del reato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
elemento rappresentativo e volitivo
La Corte richiama la necessità che, per integrare la truffa, sia provata la componente soggettiva del reato; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto raggiunta piena prova del dolo.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto attraverso criteri probatori diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
- La qualificazione di una condotta come truffa, anziché come semplice inadempimento contrattuale, dipende dalla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della struttura fraudolenta della condotta, accertamenti riservati al giudice di merito se adeguatamente motivati.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'insussistenza di vizi logici o giuridici nella motivazione di merito preclude alla Corte di cassazione una rivalutazione del materiale probatorio.
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