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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/567

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/567 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda l’uso della prova digitale dell’origine per i prodotti originari del Brasile e la gestione dei contingenti tariffari

Normativa europea32024R0567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua le regole applicabili a specifici contingenti tariffari per pollame originario del Brasile, introducendo la possibilità di utilizzare certificati di origine in formato digitale in deroga alla disciplina doganale ordinaria. Prevede inoltre un modello di certificato digitale e chiarisce le modalità di verifica da parte delle autorità doganali, nel rispetto del quadro UE sulla protezione dei dati personali. Sul piano procedurale, elimina una notifica considerata ridondante e precisa i termini per la comunicazione dei quantitativi utilizzati e inutilizzati relativi ai titoli di importazione ed esportazione.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per consentire l’uso di certificati digitali di origine per taluni prodotti originari del Brasile e per semplificare la gestione delle notifiche dei contingenti tariffari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alla Commissione e agli operatori che importano nell’Unione prodotti agricoli soggetti ai contingenti tariffari indicati nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, in particolare i contingenti con numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 relativi a importazioni di pollame dal Brasile. Incide sulla prova dell’origine richiesta per l’immissione in libera pratica e sulle notifiche di quantitativi nell’ambito del sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/567: prova digitale dell’origine per taluni prodotti originari del Brasile e gestione dei contingenti tariffari

Il regolamento interviene sul sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La finalità principale è consentire, per specifici contingenti relativi a pollame originario del Brasile, l’utilizzo di certificati di origine rilasciati in formato digitale, evitando perturbazioni degli scambi e mantenendo un livello adeguato di autenticità e controllo doganale. Parallelamente, il testo razionalizza gli obblighi di notifica a carico degli Stati membri.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda gli operatori che importano prodotti agricoli soggetti ai contingenti tariffari indicati nell’allegato XII del regolamento 2020/761, in particolare i contingenti con numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420. I considerando precisano che tali importazioni di pollame dal Brasile erano già soggette a un certificato di origine rilasciato dalle autorità brasiliane competenti secondo gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ma che dal 1º marzo 2023 il Brasile rilascia tali certificati in formato digitale. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Prova dell’origine e deroga alla disciplina doganale ordinaria

Il cuore della modifica è l’introduzione dell’articolo 15 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La disposizione deroga all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, consentendo che, nei casi in cui gli allegati da II a XIII del regolamento 2020/761 vi facciano rinvio, il certificato di origine per prodotti originari di un paese terzo soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali sia rilasciato mediante il modulo dell’allegato XVII e secondo le specifiche tecniche ivi previste.

Modello di certificato digitale e controlli

L’allegato XVII introduce un modello dettagliato di certificato di origine digitale. Il certificato ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio da parte dell’autorità emittente. Le autorità doganali dell’Unione devono confrontare il documento presentato con il corrispondente documento disponibile nella banca dati online fornita dall’autorità di rilascio del paese terzo interessato; è considerato valido solo il documento presente nella banca dati del paese terzo.

Il certificato deve essere compilato a macchina in una lingua ufficiale dell’Unione e non deve contenere cancellazioni o sovrascritture. Deve inoltre riportare, in modo strutturato, i dati dello speditore e del destinatario, dell’autorità emittente, del paese di origine, del titolo d’importazione, della spedizione e dei quantitativi in chilogrammi, nonché la certificazione che le merci sono originarie del paese indicato.

In casella 8 è richiesta la firma autentica del funzionario e il sigillo autentico dell’autorità di rilascio, equivalenti almeno alle firme elettroniche avanzate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. In alternativa, il sigillo può essere sostituito da un codice QR che rinvia alla banca dati contenente il documento originale digitale. In fondo al documento deve essere indicato l’indirizzo web dove le autorità doganali possono reperire il documento originale in formato digitale. La casella 9 resta riservata alle autorità doganali dell’Unione e non deve essere compilata dal rilasciante.

Rapporti con la disciplina doganale generale

Pur consentendo il formato digitale, il regolamento precisa che l’immissione in libera pratica dei prodotti accompagnati da tali certificati continua a essere disciplinata dagli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La deroga riguarda quindi il formato del certificato e non elimina i controlli sostanziali sulla prova dell’origine previsti dal codice doganale dell’Unione e dalla relativa normativa di esecuzione.

Protezione dei dati personali

Il regolamento dedica un considerando specifico al trattamento dei dati personali nel quadro del nuovo sistema. Tale trattamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e si fonda su un interesse pubblico generale, individuato nelle questioni fiscali e nell’obiettivo di assicurare un commercio regolare e sicuro dei prodotti agricoli accompagnati da documenti in formato digitale.

Gestione dei contingenti tariffari e semplificazione delle notifiche

Il regolamento interviene anche sull’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. È soppressa la lettera c) del paragrafo 3, che imponeva agli Stati membri una notifica mensile dei quantitativi oggetto dei titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi. La soppressione evita una duplicazione rispetto all’articolo 17, paragrafo 6, che già impone, prima del rilascio del titolo, la notifica alla Commissione del numero del titolo e del quantitativo corrispondente.

L’articolo 16, paragrafo 5, è poi riscritto per chiarire i termini delle comunicazioni:

  • i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione devono essere notificati alla Commissione entro quattro mesi o entro 210 giorni di calendario, rispettivamente, dopo la scadenza del periodo di validità dei titoli;
  • per i titoli di importazione, i quantitativi immessi in libera pratica durante il precedente periodo contingentale devono essere comunicati entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale;
  • i quantitativi non utilizzati relativi a titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione della prova digitale dell’origine

È inserito l’articolo 15 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: in deroga all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quando gli allegati da II a XIII del regolamento 2020/761 vi rinviano, il certificato di origine per prodotti originari di un paese terzo soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali è rilasciato secondo il modulo dell’allegato XVII e conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.

Modifica delle regole sui contingenti per il Brasile

L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è modificato per i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420: la riga relativa alla prova dell’origine per l’immissione in libera pratica stabilisce che tale prova è richiesta e deve essere conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 e all’articolo 15 bis del medesimo regolamento 2020/761.

Certificato di origine digitale e verifiche doganali

È aggiunto l’allegato XVII con il modello di certificato digitale. Il certificato ha validità di 12 mesi dalla data di rilascio; le autorità doganali confrontano il documento presentato con quello disponibile nella banca dati online dell’autorità emittente e accettano come valido solo il documento presente nella banca dati del paese terzo. I documenti devono essere compilati a macchina in una lingua ufficiale dell’Unione; non devono contenere cancellazioni o sovrascritture; devono riportare dati identificativi delle parti, dell’autorità emittente, del paese di origine, del titolo d’importazione, della spedizione, dei quantitativi e la certificazione dell’origine. In casella 8 è richiesta la firma autentica e il sigillo autentico dell’autorità emittente, equivalenti almeno alle firme elettroniche avanzate; in alternativa il sigillo può essere sostituito da un codice QR. Deve inoltre essere indicato l’indirizzo web dove reperire il documento originale digitale.

Chiarimenti sui dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento di esecuzione 2020/761 deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento è giustificato dall’interesse pubblico generale connesso alle questioni fiscali e all’obiettivo di garantire un commercio regolare e sicuro di prodotti agricoli accompagnati da documenti in formato digitale.

Semplificazione delle notifiche sui titoli

È soppressa l’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, lettera c), che imponeva la notifica mensile dei quantitativi oggetto dei titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi. La soppressione evita una duplicazione con l’obbligo già previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, di notificare alla Commissione, prima del rilascio del titolo, il numero del titolo e il quantitativo corrispondente.

Nuovo regime delle notifiche di quantitativi utilizzati e inutilizzati

L’articolo 16, paragrafo 5, è sostituito: i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione entro quattro mesi o 210 giorni di calendario, rispettivamente, dalla scadenza del titolo. Per i titoli di importazione, i quantitativi immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente sono comunicati entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale. I quantitativi non utilizzati relativi a titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneunione doganalecommercio internazionalecontingenti tariffariprotezione dei dati

Testo integrale

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