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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/566

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/566 della Commissione, del 14 febbraio 2024, che modifica l’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcune zone della Germania e della Spagna in relazione all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e l’approvazione dell’estensione di un programma di eradicazione dell’infezione da tale virus

Normativa europea32024R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la mappatura unionale delle zone indenni da infezione da BTV e delle zone soggette a programmi di eradicazione approvati. In particolare, riconosce lo status di indenne per le Isole Baleari e, per effetto di nuovi focolai, revoca o modifica tale status per alcune aree della Germania e della Spagna. Inoltre, estende il perimetro territoriale del programma facoltativo di eradicazione già approvato per la Spagna. La modifica opera attraverso l’aggiornamento dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

Modifica l’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per aggiornare lo status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione relativi all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) in alcune zone della Germania e della Spagna.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della sanità animale, con riferimento all’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) nei suoi sierotipi 1-24. Riguarda gli Stati membri interessati, in particolare Germania e Spagna, e incide sulla classificazione di specifici territori regionali o subregionali come zone indenni da malattia o come zone con programma di eradicazione approvato. Non disciplina in via generale tutti gli Stati membri, ma solo le modifiche territoriali riportate nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/566: aggiornamento dello status sanitario per l’infezione da BTV

Il regolamento interviene nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale per aggiornare le liste territoriali contenute nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L’obiettivo è riflettere l’evoluzione della situazione epidemiologica dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV, sierotipi 1-24), con particolare riferimento a Germania e Spagna.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e attribuisce alla Commissione il potere di riconoscere o ritirare lo status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti. È inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro di tale status, nonché le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 costituisce l’atto attuativo che elenca le zone interessate e i programmi già approvati.

Riconoscimento dello status di indenne per le Isole Baleari

La Spagna ha presentato informazioni idonee a dimostrare che la comunità autonoma delle Isole Baleari soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da infezione da BTV. La Commissione ha verificato la conformità ai criteri della parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689. Per questo motivo, le Isole Baleari vengono inserite nella parte I dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2021/620, tra le aree indenni, e vengono contestualmente rimosse dalla parte II, ove figuravano nell’ambito di un programma di eradicazione approvato.

Revoca o modifica dello status per alcune aree della Germania e della Spagna

Il regolamento prende atto della notifica di nuovi focolai di BTV: in Germania, sierotipo 3 in Bassa Sassonia e Brema; in Spagna, sierotipo 4 in diverse aree della Galizia, delle Asturie, della Cantabria, della Comunità di Madrid, di Castilla y León, della Murcia e di regioni limitrofe. Poiché tali territori erano precedentemente elencati come indenni, la Commissione ne revoca lo status di indenne da malattia e aggiorna di conseguenza le voci di Germania e Spagna nella parte I dell’allegato VIII.

Estensione del programma di eradicazione spagnolo

La Spagna ha inoltre comunicato l’estensione del proprio programma facoltativo di eradicazione approvato a ulteriori territori. La parte II dell’allegato VIII viene quindi sostituita per includere, come zone con programma approvato, aree della Comunità Autonoma di Andalusia, della Comunità Autonoma di Castilla-La Mancha, della Comunità Autonoma di Asturias, della Comunità Autonoma di Castilla y León, della Comunità Autonoma di Extremadura, della Comunità Autonoma di Galicia, della Comunità Autonoma di Madrid e della Comunità Autonoma di Murcia, con la data di approvazione iniziale indicata al 21 febbraio 2022.

Effetti finali e decorrenza

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 secondo il testo allegato al regolamento. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha effetto immediato sulla classificazione sanitaria dei territori interessati.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sulla disciplina attuativa del regolamento delegato (UE) 2020/689 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Il richiamo normativo riguarda i poteri della Commissione in materia di approvazione e ritiro dello status di indenne da malattia e di approvazione dei programmi di eradicazione per malattie elencate.

Riconoscimento dello status di indenne per le Isole Baleari

A seguito della valutazione della Commissione, la comunità autonoma delle Isole Baleari è riconosciuta come conforme ai criteri per lo status di indenne da infezione da BTV. Di conseguenza, essa viene aggiunta al territorio della Spagna elencato nella parte I dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 ed è rimossa dalla parte II, relativa alle zone con programma di eradicazione approvato.

Revoca dello status di indenne per alcune aree di Germania e Spagna

In ragione della notifica di nuovi focolai di BTV, sierotipo 3 in Bassa Sassonia e Brema e sierotipo 4 in varie aree della Spagna, il regolamento revoca lo status di indenne da malattia per i territori interessati. Per la Germania la modifica incide sui Länder Bremen, Niedersachsen e Nordrhein-Westfalen; per la Spagna riguarda in particolare aree di Galizia, Asturie, Cantabria, Comunità di Madrid, Castilla y León, Murcia e altre zone menzionate nell’allegato.

Estensione del programma di eradicazione della Spagna

La Spagna ha comunicato di aver esteso l’ambito territoriale del proprio programma facoltativo di eradicazione approvato per BTV a nuove aree, comprese zone di Galizia, Asturie, Cantabria, Comunità di Madrid, Castilla y León, Andalusia e Murcia. Tali aree sono quindi inserite nella parte II dell’allegato VIII come zone con programma di eradicazione approvato.

Modifica dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2021/620

L’articolo 1 dispone che l’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sia modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. L’allegato sostituisce integralmente le voci relative a Germania e Spagna nella parte I e sostituisce la parte II con l’elenco aggiornato delle zone spagnole soggette a programma di eradicazione approvato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibiliprogrammi di eradicazionestatus sanitario territoriale

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