Regolamento (UE) 2024/619
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/619 della Commissione, del 14 febbraio 2024, relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta Dunántúli / Dunántúl (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica del disciplinare della IGP "Dunántúli / Dunántúl" nel settore vitivinicolo. La Commissione ha verificato la domanda presentata dall’Ungheria, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione, ha disposto l’approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta "Dunántúli / Dunántúl" nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Dunántúli / Dunántúl" (IGP) per i prodotti vitivinicoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda l’approvazione, a livello dell’Unione, di una modifica del disciplinare di produzione presentata dall’Ungheria. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce un regime generale per altre DOP/IGP, ma incide solo sul nome indicato e sul relativo disciplinare approvato.
Approvazione di una modifica del disciplinare della IGP "Dunántúli / Dunántúl"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/619 della Commissione approva una modifica del disciplinare relativo alla indicazione geografica protetta "Dunántúli / Dunántúl" nel settore vitivinicolo. L’intervento si inserisce nella procedura unionale di modifica dei disciplinari prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/33.
Base giuridica e iter procedurale
La domanda di approvazione della modifica è stata trasmessa dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La Commissione ha esaminato la richiesta e ha pubblicato la domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, attivando così la fase di eventuale opposizione.
Assenza di opposizioni e approvazione
Nel termine previsto non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In conseguenza di ciò, la Commissione ha approvato la modifica dell’Unione del disciplinare relativa al nome "Dunántúli / Dunántúl" (IGP), in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Effetti e applicazione
L’unica disposizione sostanziale del regolamento consiste nell’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in precedenza. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esame della domanda e base procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione "Dunántúli / Dunántúl", trasmessa dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Pubblicazione e assenza di opposizioni
La domanda di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento.
Approvazione della modifica del disciplinare
La modifica dell’Unione del disciplinare relativa al nome "Dunántúli / Dunántúl" (IGP) è approvata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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