Regolamento (UE) 2024/574
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/574 della Commissione, del 15 febbraio 2024, che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un formato uniforme e tecnicamente dettagliato per le relazioni che gli Stati membri devono inviare alla Commissione nell’ambito della disciplina UE sulle specie esotiche invasive. L’obiettivo è migliorare la qualità, la coerenza e l’utilizzabilità dei dati, anche attraverso il ricorso a informazioni già disponibili pubblicamente e interoperabili secondo la direttiva Inspire. Il testo sostituisce il precedente schema di comunicazione del 2017, ritenuto insufficiente nella prima tornata di relazioni.
Definizione dei formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per le comunicazioni alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono utilizzare i formati tecnici contenuti nell’allegato per trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Copre le comunicazioni relative sia alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia, per alcune parti, alle specie di rilevanza regionale e nazionale, nonché informazioni orizzontali su piani d’azione sui vettori, sistemi di sorveglianza, controlli ufficiali, informazione del pubblico, partecipazione pubblica e costi. Si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454.
Formati tecnici delle comunicazioni degli Stati membri in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/574 della Commissione definisce il nuovo quadro tecnico per le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in materia di specie esotiche invasive. L’intervento sostituisce il precedente schema del 2017, ritenuto non sufficientemente chiaro e completo nella pratica applicativa, e punta a rendere le relazioni più omogenee, affidabili e utili anche per l’elaborazione di indicatori chiave.
Finalità e contesto normativo
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014, che disciplina la prevenzione e la gestione dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive. Nei considerando si evidenzia che la prima tornata di relazioni redatta con il formato del 2017 aveva mostrato lacune, ambiguità e insufficiente qualità dei dati. Per questo il nuovo testo valorizza l’uso di informazioni già disponibili al pubblico a livello nazionale e l’interoperabilità dei dati territoriali, in linea con la direttiva 2007/2/CE (Inspire) e con le correlate politiche dell’Unione in materia di acque, ambiente marino, tutela degli uccelli selvatici e conservazione degli habitat.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si rivolge agli Stati membri, che devono usare i formati tecnici dell’allegato per trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Le informazioni riguardano sia le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia, in specifici casi, le specie di rilevanza regionale e nazionale. L’allegato copre inoltre aspetti trasversali quali piani d’azione sui vettori, sorveglianza, controlli ufficiali, informazione del pubblico, partecipazione pubblica e costi di attuazione.
Struttura dell’allegato e contenuti informativi richiesti
L’allegato è il cuore operativo del regolamento e si articola in tre sezioni.
Sezione A: specie di rilevanza unionale e alcune specie di rilevanza regionale
Per ciascuna specie, gli Stati membri devono indicare:
- nome scientifico e, facoltativamente, nome comune;
- presenza o assenza nel territorio durante il periodo di riferimento;
- se la specie è presente nell’ambiente, distribuzione cartografica;
- stato riproduttivo;
- modelli di riproduzione;
- modalità di introduzione e diffusione;
- eventuali informazioni supplementari.
La sezione A richiede poi dati sulle autorizzazioni rilasciate per le specie dell’elenco dell’Unione, distinguendo tra autorizzazioni per ricerca, conservazione ex situ, produzione scientifica con uso medico e altre attività autorizzate con intervento della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Devono essere comunicati anche il numero di autorizzazioni, le autorizzazioni supplementari valide nel periodo di riferimento, l’eventuale revoca, le informazioni rese disponibili online, i codici della nomenclatura combinata, nonché i risultati delle ispezioni presso gli istituti autorizzati.
Sempre nella sezione A sono richieste informazioni sulle misure di eradicazione rapida adottate ai sensi dell’articolo 17: copertura geografica, notifica del rilevamento precoce tramite NOTSYS, tempistica di attuazione entro tre mesi, notifica dell’applicazione delle misure, comunicazione dell’efficacia, descrizione delle misure, date di inizio e di completamento, territorio interessato, metodi utilizzati, efficacia, effetti collaterali, eventuali effetti su specie non destinatarie e, per le specie animali, misure per evitare dolore, angoscia o sofferenza evitabili. Sono inoltre previste informazioni sulle misure di gestione di cui all’articolo 19, con indicazione di obiettivo, area interessata, metodi ed eventuali effetti collaterali.
Sezione B: specie di rilevanza nazionale
Per le specie iscritte in un elenco nazionale ai sensi dell’articolo 12, gli Stati membri devono indicare se hanno istituito l’elenco nazionale e, per ciascuna specie, il nome scientifico e, facoltativamente, il nome comune. Devono inoltre precisare se la specie è autoctona di una parte del territorio dell’Unione e se è presente nel territorio nazionale nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’eventuale presenza solo in una parte del territorio in cui la specie è esotica.
Quando la specie è presente nell’ambiente, possono essere forniti dati sulla distribuzione e sullo stato riproduttivo. Infine, occorre specificare le misure applicate in relazione alla specie, includendo divieti e misure analoghe a quelle previste per le specie di rilevanza unionale: introduzione, detenzione, allevamento, trasporto, immissione sul mercato, uso o scambio, riproduzione o coltivazione, rilascio nell’ambiente, prevenzione dell’introduzione o diffusione accidentali, nonché eventuali deroghe, piani d’azione, sorveglianza, controlli ufficiali, rilevamento precoce, eradicazione rapida, gestione e ripristino.
Sezione C: informazioni orizzontali
La sezione C riguarda gli elementi trasversali dell’attuazione del regolamento. In primo luogo, impone la comunicazione delle analisi dei vettori di introduzione e diffusione accidentale e della loro priorizzazione ai sensi dell’articolo 13. Gli Stati membri devono indicare a quali versioni dell’elenco dell’Unione si riferisce l’analisi, se usano la terminologia dei vettori raccomandata dalla convenzione sulla diversità biologica e dal regolamento delegato (UE) 2018/968, quali vettori sono stati classificati come prioritari e quali piani d’azione sono stati elaborati, adottati ed eseguiti.
La sezione contiene anche il modulo per descrivere il sistema di sorveglianza ex articolo 14, precisando l’estensione territoriale, l’uso del sistema per monitorare l’efficacia delle eradicazioni rapide e i relativi documenti o link.
Un ulteriore blocco riguarda i controlli ufficiali ex articolo 15: gli Stati membri devono descrivere le strutture operative, le categorie di merci soggette ai controlli, le autorità competenti, i meccanismi di cooperazione tra autorità e i documenti descrittivi del sistema.
Vi sono poi domande sulle misure adottate per informare il pubblico e sulle modalità con cui è stata assicurata la partecipazione pubblica ai piani d’azione e alle misure di gestione, in coerenza con l’articolo 26.
Infine, il regolamento richiede informazioni sui costi dell’azione intrapresa per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014, suddivisi per categoria ove possibile, e sui sistemi di recupero dei costi conformemente al principio "chi inquina paga" di cui all’articolo 21.
Abrogazione e sostituzione del precedente formato
Il nuovo regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454. La sostituzione è giustificata dalla modifica sostanziale della parte più rilevante della disciplina tecnica, cioè dei formati di comunicazione contenuti nell’allegato.
Entrata in vigore e effetto giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, ciò significa che il nuovo schema tecnico deve essere usato per le relazioni e le trasmissioni previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014 a partire dall’entrata in applicazione del presente atto, secondo la sua disciplina temporale.
Disposizioni principali
Formati tecnici delle comunicazioni
L’articolo 1 rinvia all’allegato per i formati tecnici che gli Stati membri devono usare per trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. L’allegato dettaglia un modulo articolato in sezioni A, B e C, con domande su specie, distribuzione, stato riproduttivo, autorizzazioni, ispezioni, eradicazione rapida, misure di gestione, piani d’azione sui vettori, sorveglianza, controlli ufficiali, informazione al pubblico, partecipazione pubblica e costi.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454, che aveva in precedenza fissato i formati tecnici per le medesime comunicazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Struttura della relazione annuale sulle specie di rilevanza unionale
La sezione A dell’allegato richiede, per ciascuna specie di rilevanza unionale e per alcune specie di rilevanza regionale soggette a misure specifiche, dati su presenza nel territorio, distribuzione cartografica, stato riproduttivo, modalità di riproduzione, introduzione e diffusione, autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, revoche, pubblicazione online delle autorizzazioni, ispezioni degli istituti autorizzati, misure di eradicazione rapida ex articolo 17 e misure di gestione ex articolo 19.
Informazioni sulle specie di rilevanza nazionale
La sezione B richiede, per ciascuna specie inserita in un elenco nazionale di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1143/2014, informazioni sul nome scientifico e comune, eventuale autoctonia in parte del territorio dell’Unione, presenza nel territorio nazionale, distribuzione e stato riproduttivo facoltativi, nonché le misure applicate, incluse quelle analoghe ai divieti, alle deroghe, alla sorveglianza, al rilevamento precoce, all’eradicazione rapida, alla gestione e al ripristino.
Informazioni orizzontali su vettori, sorveglianza e controlli
La sezione C disciplina la trasmissione di informazioni orizzontali su analisi e priorità dei vettori di introduzione e diffusione accidentale ai sensi dell’articolo 13, sui piani d’azione adottati, sul sistema di sorveglianza ex articolo 14, sui controlli ufficiali ex articolo 15, sulle misure di informazione del pubblico e di partecipazione pubblica ex articolo 26, nonché sui costi sostenuti per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014 e sui sistemi di recupero dei costi conformi al principio "chi inquina paga".
Motivazione della nuova disciplina tecnica
Nei considerando si afferma che i formati del 2017 si sono rivelati insufficienti a garantire la qualità delle prime relazioni, producendo ambiguità e carenze. Il nuovo regolamento mira quindi a facilitare la raccolta di dati in grado di estrarre indicatori chiave, a privilegiare riferimenti a dati già pubblicamente disponibili a livello nazionale e a sfruttare i benefici della direttiva 2007/2/CE (Inspire) e della normativa di interoperabilità dei dati territoriali, mantenendo coerenza con altre politiche ambientali dell’Unione.
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